Schema di Disegno di legge approvato dal CdM il 30.10.2007
Schema di Disegno di legge recante
MISURE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. DELEGA AL GOVERNO PER L’EMANAZIONE DI UN TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E PER IL POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
Disposizioni in materia di patrocinio a spese dello stato e per il potenziamento degli uffici giudiziari
(testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 30 ottobre 2007 e facente parte del cd. "Pacchetto sicurezza")
CAPO I
Articolo 1
(Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico delle misure di prevenzione)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il testo unico delle misure di prevenzione applicate dall’autorità giudiziaria.
2. Il testo unico di cui al comma 1, previa ricognizione della vigente normativa relativa alle misure di prevenzione, dovrà coordinare e armonizzare in modo organico la stessa, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
prevedere il principio di legalità delle misure di prevenzione; prevedere che le misure di prevenzione possano essere applicate nei confronti delle persone fisiche e giuridiche; prevedere, altresì, che le misure di prevenzione patrimoniali possano essere applicate disgiuntamente rispetto a quelle personali e possano essere chieste e applicate anche nei confronti di persone decedute, entro i cinque anni successivi all’epoca del decesso; prevedere che le misure di prevenzione diverse dalla confisca abbiano una durata non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni, salvi i casi in cui la legge altrimenti disponga;
prevedere che le misure di prevenzione personali possano essere applicate:
1) ai soggetti che, sulla base di elementi di fatto, risultano dediti alla commissione di reati che ledono o mettono concretamente in pericolo l’integrità fisica o sessuale, l’ambiente, la salute, l’ordine e la sicurezza pubblica, il patrimonio, nonché di reati contro la pubblica amministrazione ovvero di taluno dei reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
2) ai soggetti che sono indiziati di appartenenza, agevolazione o concorso nelle associazioni per delinquere:
2.1) di cui agli articoli 270-bis o 416-bis del codice penale;
2.2) finalizzate all’immigrazione clandestina ovvero al traffico di esseri umani;
2.3) di cui all’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
2.4) di cui all’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
3) ai soggetti che sono indiziati della commissione di reati aggravati dalla circostanza di cui all’articolo 7 della legge n. 203/1991 ovvero dalla circostanza di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146;
prevedere che le misure di prevenzione patrimoniale possano essere applicate:
1) ai soggetti di cui alla lettera b), con riferimento ai beni di cui abbiano la disponibilità, anche indiretta, e di cui non dimostrino la legittima provenienza;
2) ai soggetti i quali, sulla base di elementi di fatto quali la condotta, il tenore di vita o la disponibilità, anche indiretta, di beni in valore sproporzionato alla propria attività economica ovvero al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi, esclusi i redditi provenienti da operazioni fittizie, e dei quali non dimostrino la legittima provenienza, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il prodotto, il profitto o il prezzo di attività criminose o il reimpiego di essi;
3) ai soggetti che compiono volontariamente ogni attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, provvista, intermediazione, deposito, custodia, erogazione o messa a disposizione di fondi o risorse economiche, in qualunque modo realizzati, ovvero alla fornitura o comunque alla messa a disposizione di altri beni destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati al fine di agevolare l’attività delle associazioni di cui lettera b), numero 2) o dei suoi partecipi;
prevedere che le misure di prevenzione patrimoniali si applichino alle società ed enti, diversi dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali, dagli altri enti pubblici non economici, nonché dagli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, nei confronti dei quali sussiste il fondato motivo, desunto da concreti elementi di fatto, di ritenere che:
1) siano finanziati, in tutto o in parte rilevante, controllati, anche per il tramite di soggetti fiduciari o interposte persone, ovvero amministrati, anche indirettamente o di fatto, da taluna delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), da suoi appartenenti o comunque da soggetti che operano nell’interesse esclusivo o prevalente della stessa;
2) svolgano la propria attività economica sfruttando la protezione o agevolando, anche indirettamente e in via non esclusiva, l’attività di una delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), o dei suoi appartenenti;
3) siano titolari di beni o risorse economiche in valore sproporzionato al reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi o alla propria attività economica quando debba ritenersi, sulla base di concreti elementi, che detti beni o risorse costituiscano il prodotto, il profitto o il prezzo di attività delittuose o il reimpiego di essi;
4) si trovino nelle condizioni di cui alla lettera s) ovvero, pur avendo reso la denuncia di assoggettamento di cui alla lettera p), non abbiano reciso il legame con l’organizzazione criminale;
e) disciplinare la competenza ad applicare le misure di prevenzione nel modo che segue:
1) prevedere che competente a decidere sulle misure di prevenzione personali e patrimoniali sia il tribunale del capoluogo di provincia ove dimora la persona fisica ovvero ove concretamente opera la società o l’ente; prevedere che, per quanto concerne la provincia di Caserta, resti ferma la competenza del Tribunale di Santa Maria Capuavetere;
2) prevedere che quando vengono richieste congiuntamente misure di prevenzione personali e patrimoniali, competente a conoscere di tutte le richieste sia il tribunale competente ad applicare la misura di prevenzione personale;
3) prevedere che in caso di morte della persona fisica cui potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, la competenza per territorio venga determinata in relazione al luogo di ultima dimora dell’interessato;
4) prevedere che in caso di irreperibilità, latitanza, assenza, residenza o dimora all’estero della persona fisica cui potrebbe applicarsi la misura di prevenzione patrimoniale, la competenza per territorio venga determinata in relazione al luogo ove si trova il bene da confiscare;
5) prevedere che se l’ente cui applicare la misura di prevenzione patrimoniale opera in più luoghi, sia competente il tribunale del capoluogo di provincia ove si trova il bene da confiscare;
6) prevedere che nel caso di società costituita all’estero, sia competente, in successione gradata, il tribunale del capoluogo di provincia:
6.1) ove si trova la sede dell’amministrazione ovvero la sede operativa dell’impresa;
6.2) ove si trova il bene da confiscare;
7) prevedere che nei casi di cui ai punti 4), 5) e 6) se più sono i beni da confiscare ed essi si trovino in province diverse, si abbia riferimento al bene di maggior valore;
8) prevedere che quando la richiesta ha per oggetto più società facenti parte del medesimo gruppo, sia competente il tribunale presso cui ha sede la società capogruppo; che se la capogruppo ha sede all’estero, si applichino i criteri di cui ai numeri 6) e 7);
f) prevedere che il tribunale di prevenzione sia composto di norma da magistrati esperti in materia civile e penale; che in seno al collegio di prevenzione sia designato un giudice delegato; che in caso di mutamento della composizione del collegio restino validi tutti gli atti assunti dal collegio diversamente composto;
g) disciplinare le indagini patrimoniali nel modo che segue:
1) prevedere i casi in cui sussista l’obbligo di effettuare investigazioni patrimoniali da parte della polizia giudiziaria, ferme restando le specifiche competenze della Guardia di finanza ai sensi dell’articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575;
2) prevedere i casi in cui il pubblico ministero debba svolgere obbligatoriamente tutte le indagini necessarie per l’accertamento dei presupposti applicativi delle misure di prevenzione;
3) prevedere che i soggetti titolari del potere di proposta possano chiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, banche e società commerciali, a persone incaricate di un pubblico servizio o esercenti un servizio di pubblica necessità, nonché a privati, informazioni ritenute utili ai fini delle indagini; prevedere la necessità di autorizzazione scritta del pubblico ministero nei casi in cui debba essere acquisita documentazione bancaria o comunque coperta dal segreto professionale o dal segreto d’ufficio, nonché per accedere presso uffici pubblici e presso ogni locale destinato all’esercizio di attività commerciale o professionale, al fine di ricercare atti, documenti, corrispondenza e ogni altra utile informazione;
h) disciplinare il potere di proposta delle misure di prevenzione nel modo che segue:
1) prevedere che le misure di prevenzione possano essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, dal questore e dal direttore della Direzione investigativa antimafia, stabilendo forme di comunicazione o intesa con il procuratore della Repubblica quando la proposta provenga dagli altri soggetti anzidetti;
2) prevedere che la competenza a investigare e a formulare la proposta di misura di prevenzione patrimoniale spetti, ferma restando la competenza del questore e del direttore della D.I.A., al procuratore della Repubblica presso il tribunale avente sede nel distretto di corte d’appello, almeno con riferimento ai casi previsti alle lettere b), numeri 2) e 3), c), con riferimento ai soggetti di cui alla lettera b), numeri 2) e 3), e d), numeri 1), 2) e 3), limitatamente ai reati di competenza distrettuale;
3) prevedere che per la trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale di competenza distrettuale possano essere applicati magistrati delle procure territoriali;
4) prevedere che quando si procede ad indagini preliminari in ordine a reati di competenza distrettuale, la proposta di misure di prevenzione patrimoniale sia sempre esercitata non oltre l’esercizio dell’azione penale, salvo che siano necessarie investigazioni patrimoniali particolarmente complesse;
5) prevedere che se le investigazioni patrimoniali non abbiano consentito di raccogliere elementi utili il pubblico ministero disponga non doversi procedere all’azione di prevenzione con decreto motivato;
i) prevedere le seguenti attribuzioni della procura nazionale antimafia:
1) esercizio di funzioni di impulso e coordinamento nei confronti delle procure della Repubblica legittimate a proporre l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale;
2) possibilità di disporre, limitatamente ai procedimenti relativi ai soggetti indiziati dei reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e previa intesa con il competente procuratore distrettuale, l’applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli affari;
l) disciplinare quale misura di prevenzione personale la sorveglianza speciale, prevedendo:
1) la non necessaria prodromicità dell’avviso orale di pubblica sicurezza, aggiornando il catalogo delle prescrizioni che il giudice può impartire al sottoposto, fra le quali includere l’obbligo di comunicare tutti gli atti di disposizione patrimoniale e il divieto di condurre veicoli a motore di qualsiasi tipo;
2) che in caso di inottemperanza grave o reiterata alle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale, il tribunale possa sostituire ovvero integrare le stesse con altre più afflittive;
3) che quando applica la misura della sorveglianza speciale, il tribunale possa imporre al sottoposto di prestare cauzione, il cui importo sia commisurato alle capacità reddituali dello stesso; che la cauzione possa essere sostituita da idonea garanzia ipotecaria ovvero di garanzia fideiussoria prestata da istituto di rilievo nazionale, purché, in tale ultimo caso, si tratti di fideiussione solidale;
4) che quali misure accessorie alla sorveglianza speciale il tribunale possa applicare anche l’interdizione temporanea dalle funzioni di amministrazione e controllo di società e il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
5) che, in caso di inottemperanza agli obblighi imposti al sorvegliato speciale di comunicare tutti gli atti di disposizione patrimoniale, il tribunale possa imporre, secondo criteri di proporzionalità e idoneità a fronteggiare la pericolosità sociale manifestata dal sottoposto, le misure del controllo giudiziario e dell’amministrazione giudiziaria dei beni; prevedere che quando risulti il concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di amministrazione giudiziaria vengano dispersi, sottratti o alienati, il proponente possa chiedere al tribunale di disporne il sequestro;
m) prevedere e disciplinare quale misura di prevenzione patrimoniale la confisca dei beni, stabilendo:
1) che la confisca sia in ogni tempo disposta anche se i beni sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri, fatti salvi i diritti dei terzi tutelati dalla legge;
2) che se il proposto, il sottoposto, gli amministratori giudiziari o i loro coadiutori disperdono, distraggono, occultano o svalutano i beni propri o dell’ente al fine di eludere l’esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca abbiano ad oggetto denaro o altri beni di importo equivalente;
3) che la confisca possa altresì essere in ogni tempo disposta quando risulti che beni già confiscati, dopo la assegnazione o destinazione siano tornati, anche per interposta persona, nella disponibilità o nel controllo del sottoposto, di taluna delle associazioni di cui alla lettera b), n. 2), o di suoi appartenenti;
4) che a seguito della confisca definitiva i beni vengano acquisiti al patrimonio indisponibile dello Stato, salvi i casi in cui il testo unico espressamente prevede altre destinazioni pubbliche o la possibilità di alienazione, garantendo che i beni non possano essere riacquistati da soggetti appartenenti alla criminalità organizzata;
5) che la confisca di prevenzione possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati nel territorio di Paesi appartenenti all’Unione europea, nei limiti e con le procedure previste dalla legislazione dell’Unione stessa;
n) disciplinare il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione nel modo che segue:
1) prevedere che, dopo l’esercizio dell’azione di prevenzione, e quando il pubblico ministero lo autorizza, gli esiti delle indagini patrimoniali siano trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza a fini fiscali;
2) prevedere che l’azione di prevenzione possa essere esercitata anche indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale;
3) prevedere che la proposta di prevenzione sia irretrattabile;
4) prevedere che la proposta di misura di prevenzione contenga:
a) le generalità della persona fisica ovvero il nome della persona giuridica e del suo legale rappresentante;
b) la descrizione dei presupposti e degli elementi di fatto su cui si fonda il giudizio di pericolosità sociale posto alla base della misura di volta in volta richiesta;
c) l’indicazione della persona fisica o giuridica che ha l’attuale titolarità dei beni confiscabili; nel caso in cui siano richieste misure di prevenzione patrimoniale, l’individuazione dei beni suscettibili di confisca, l’indicazione dei luoghi dove sono situati o custoditi, la descrizione catastale e gli estremi di identificazione dei beni, ove risultanti da pubblici registri;
d) la data e la sottoscrizione;
5) prevedere che: l’assenza delle indicazioni di cui al numero 4), lettere a), b) e d), determini la nullità della richiesta; che la nullità debba essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro la prima udienza; che il tribunale assegni in tal caso al pubblico ministero un termine per sanare le nullità riscontrate;
6) prevedere che, entro il termine di cui al numero 5), debba essere eccepita, a pena di decadenza, l’incompetenza del tribunale e che, avverso l’ordinanza di rigetto della eccezione possa essere proposto ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo del procedimento;
7) prevedere che, sul ricorso di cui al numero 6) la Corte di cassazione decida in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 611 del codice di procedura penale, e che se la corte di cassazione dichiari inammissibile o rigetti il ricorso, la questione di competenza non possa più essere rilevata o eccepita, né costituire oggetto di successiva impugnazione;
8) prevedere che: salvo quanto previsto in casi particolari, il presidente del tribunale, ricevuta la proposta, fissi l’udienza in camera di consiglio per una data compresa nei trenta giorni successivi, designando al proposto, che sia privo di un difensore di fiducia, un difensore d’ufficio; quando venga proposta una misura di prevenzione nei confronti di un ente, il difensore venga nominato in favore del legale rappresentante dello stesso;
9) prevedere che il decreto di fissazione della data di udienza venga comunicato al pubblico ministero e notificato, almeno dieci giorni prima della data medesima, alle persone nei cui confronti è proposta la misura ed ai loro difensori, nonché alle altre persone o enti interessati;
10) prevedere che l’udienza di prevenzione si svolga con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero e che la persona fisica o il legale rappresentante della persona giuridica nei cui confronti è proposta una misura di prevenzione venga sentita qualora compaia e ne faccia richiesta;
11) prevedere che: il tribunale, anche d’ufficio, acquisisca gli elementi necessari ai fini della decisione, con le modalità previste dall’articolo 185 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; il tribunale possa altresì indicare al pubblico ministero, ove lo ritenga necessario, l’acquisizione di ulteriori elementi, a tal fine assegnando un termine;
12) prevedere che: nel corso dell’udienza, il pubblico ministero possa modificare la proposta originaria e che, se la modifica ha per oggetto la richiesta di applicazione di una misura di prevenzione con modalità più afflittive o per una durata più lunga, il proposto, ove ne faccia richiesta, abbia diritto a un termine a difesa non superiore a venti giorni; il termine venga sempre concesso in caso di assenza del proposto all’udienza;
13) prevedere che, in caso di rigetto, una nuova proposta possa essere presentata soltanto se vengano acquisiti o indicati elementi precedentemente non valutati;
14) prevedere che: il provvedimento che applica la misura di prevenzione sia comunicato al pubblico ministero, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all’interessato, nonché al soggetto delegato per l’esecuzione e che il provvedimento che applica la misura di prevenzione patrimoniale sia altresì comunicato al procuratore nazionale antimafia e al competente nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza; il provvedimento che applica la misura di prevenzione nei confronti di una persona fisica sia iscritto nel casellario giudiziario e il provvedimento che applica la misura di prevenzione nei confronti di un ente sia comunicato alla camera di commercio per la annotazione nel registro delle imprese; prevedere le altre comunicazioni necessarie per l’alimentazione del circuito informativo finalizzato all’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
15) prevedere l’utilizzabilità nel procedimento di prevenzione delle prove e degli elementi di prova acquisiti nel corso di procedimenti penali, nonché di atti e documenti relativi a processi civili o amministrativi;
16) prevedere la disciplina delle impugnazioni;
17) prevedere che quando viene richiesta la misura della confisca, si applichino i seguenti principi:
17.1) prevedere le modalità di esecuzione e di pubblicità del sequestro;
17.2) prevedere i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero degli immobili sequestrati;
17.3) la possibilità di operare il sequestro di prevenzione in via di urgenza;
17.4) prevedere che il sequestro perda efficacia se non viene disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell’amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte d’appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso;
17.5) prevedere che i termini di cui al numero 17.4) possano essere prorogati, anche d’ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per non più di due volte, in caso di investigazioni complesse o compendi patrimoniali rilevanti ovvero quando permanga grave e comprovato pericolo che i beni vengano dispersi, deteriorati, sottratti od alienati;
17.6) prevedere che nei termini di cui ai numeri 17.4) e 17.5) non siano computati tutti i periodi di tempo riconducibili ad attività del proposto o del difensore, quali gli impedimenti e il tempo necessario per la proposizione di impugnazioni;
17.7) ipotesi di presunzione iuris tantum di intestazione o trasferimento fittizio a terzi, stabilendo che in ogni caso non siano considerati terzi i familiari del proposto;
17.8) prevedere la nullità assoluta e insanabile di tutti gli atti di disposizione, da parte del sottoposto, dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione, nonché, in caso di sequestro di azienda, l’inefficacia dei pagamenti relativi all’azienda sequestrata ricevuti dal proposto o da lui eseguiti dopo l’esecuzione del provvedimento di sequestro, salva la tutela dei terzi in buona fede;
17.9) prevedere che, quando nel corso del procedimento emergono ulteriori beni di cui potrebbe essere disposta la confisca, possa essere disposta l’estensione del sequestro o della confisca a detti beni; che i termini di cui ai numeri 17.4) e 17.5) per detti beni decorrano separatamente con riferimento alla data di immissione in possesso dell’amministratore giudiziario;
17.10) che la confisca si trascriva, iscriva o annoti nelle forme del sequestro e che, in caso di confisca di un intero compendio aziendale, l’amministratore richieda la cancellazione dell’impresa dal registro delle imprese;
17.11) prevedere che a seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni siano acquisiti dallo Stato liberi da oneri e pesi, per essere destinati a finalità di interesse sociale;
17.12) prevedere che il provvedimento definitivo di confisca sia comunicato immediatamente agli organi o enti competenti per legge in ordine alla destinazione finale dei beni, nonché al prefetto e al dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno;
o) prevedere che le sentenze di proscioglimento ed assoluzione non escludano, di per sè, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione o il mantenimento delle misure di prevenzione;
p) prevedere che i titolari del potere di rappresentanza, ovvero coloro che detengono una quota qualificata dell’impresa o ente che si trova sottoposto alle condizioni di intimidazione o assoggettamento di cui all’articolo 416-bis del codice penale, rendano, all’autorità giudiziaria ovvero alle forze di polizia, denuncia di assoggettamento ad influenza mafiosa; che nella fase transitoria, per le imprese o enti che già si trovino nelle condizioni di intimidazione o assoggettamento, detta denuncia possa essere resa nei centoottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del testo unico;
q) prevedere che, in favore delle imprese o enti in relazione ai quali sia stata resa la denuncia di assoggettamento ad influenza mafiosa, il tribunale possa applicare, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, le seguenti misure di cautela e sostegno:
1) il controllo giudiziario, stabilendo: l’obbligo di non cambiare sede, denominazione e ragione sociale, oggetto sociale e composizione degli organi di amministrazione e direzione, nonché di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza preventivo avviso al tribunale; l’obbligo di fornire al predetto tribunale un resoconto periodico, con la relativa documentazione, delle operazioni compiute di valore superiore alla soglia determinata dal tribunale; prevedere che gli ufficiali di polizia possano essere autorizzati dal tribunale ad accedere presso gli uffici dell’impresa o della società, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari per acquisire informazioni e copia della documentazione ritenuta utile; che ove al termine del periodo stabilito risulti l’impossibilità della normale gestione societaria in ragione del livello di infiltrazione criminale, il tribunale possa applicare la misura di cautela e sostegno di cui al punto 2);
2) l’amministrazione giudiziaria per un periodo non inferiore a sei e non superiore a dodici mesi, prevedendo che:
2.1) il tribunale revochi gli amministratori e i sindaci della società e nomini uno o più amministratori, che provvedano alla gestione dell’ente, curandone, ove necessario, il riassetto organizzativo e contabile; l’amministratore non possa compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza la preventiva autorizzazione del giudice delegato; l’amministratore provveda altresì al controllo delle operazioni societarie, disciplinando il caso di società inserita in un gruppo societario nonché il caso di società e imprese costituite in più unità produttive; siano nulli tutti gli atti di disposizione compiuti dai titolari dell’impresa o ente in costanza di amministrazione;
2.2) quando nel corso dell’amministrazione giudiziaria risulti il concreto pericolo che i beni vengano dispersi, sottratti o alienati, il pubblico ministero possa chiedere al tribunale di disporne il sequestro;
2.3) la misura possa essere prorogata, anche d’ufficio, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata;
3) il sequestro delle quote e delle azioni; prevedere in tal caso la gestione di dette quote o azioni con le forme dell’amministrazione giudiziaria;
r) prevedere che:
1) se al termine del periodo fissato o prorogato dal tribunale risultino venute meno le esigenze di cautela e sostegno il tribunale disponga la revoca della misura disposta;
2) con il provvedimento che dispone la revoca della misura di cautela e sostegno il tribunale possa stabilire obblighi di comunicazione, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria competenti, degli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, degli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, nonché degli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore superiore a quello stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona e comunque a una soglia da stabilirsi;
3) se al termine del periodo fissato o prorogato dal tribunale per il controllo o l’amministrazione giudiziaria risulti l’impossibilità della normale gestione societaria in ragione del livello di infiltrazione criminale, il tribunale disponga il sequestro dei beni aziendali finalizzato alla successiva confisca; prevedere, in tal caso, adeguate forme di ristoro all’imprenditore che abbia reso la denuncia, anche attraverso l’utilizzo del Fondo di rotazione di cui alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, purché risulti reciso ogni legame con l’organizzazione criminale;
4) che se nel corso dell’esecuzione delle misure di cautela e sostegno di cui alla lettera q), emerga che il soggetto ha reso mendace denuncia di assoggettamento, il tribunale trasmetta gli atti al pubblico ministero per la richiesta di applicazione di misura di prevenzione;
s) prevedere che, quando emerga la sussistenza di imprese o enti soggetti alle condizioni di intimidazione e assoggettamento cui all’articolo 416-bis del codice penale, i cui titolari non abbiano reso la denuncia di cui alla lettera p), si proceda al sequestro e confisca di prevenzione, salvo che i predetti titolari, nel corso del procedimento, non collaborino concretamente con l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria per la ricostruzione dei fatti che hanno dato luogo alle condizioni di assoggettamento, nonché nella raccolta di elementi di prova decisivi al fine di:
1) individuare o assicurare alla giustizia uno o più appartenenti a taluna delle suddette associazioni;
2) sottrarre risorse rilevanti alle associazioni medesime;
3) ricostruire fatti di reato riconducibili a taluna delle associazioni di cui alla lettera b), numero 2);
4) evitare la commissione dei reati indicati alla lettera b);
t) prevedere, nel caso di cui alla lettera s), l’applicabilità degli istituti di cautela e sostegno di cui alla lettera q);
u) prevedere la revocazione della confisca definitiva di prevenzione, stabilendo:
1) che essa possa essere richiesta:
1.1) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento;
1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l’esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;
1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato;
2) che la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l’applicazione della misura;
3) che la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei caso di cui al numero 1, salvo che l’interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile;
4) che in caso di accoglimento della domanda di revocazione la restituzione dei beni confiscati possa avvenire solo per equivalente, con previsione dei criteri per determinare il valore dei beni medesimi;
5) che la revocazione non possa comunque essere chiesta da chi, potendo o dovendo partecipare al procedimento, vi abbia rinunciato, anche non espressamente;
v) disciplinare i poteri e i doveri dell’amministratore giudiziario, prevedendo che:
1) l’amministratore giudiziario sia scelto tra gli iscritti in apposito Albo, da istituire con successivo regolamento interministeriale, salvo che esigenze di particolare complessità non rendano necessaria la nomina di altro soggetto, non iscritto all’Albo; prevedere i casi di incompatibilità; prevedere la possibilità di nomina di coadiutori, particolarmente qualificati;
2) all’amministratore giudiziario siano attribuite le seguenti funzioni, da disciplinare:
2.1) inventario e stima dei beni;
2.2) relazioni periodiche al giudice delegato;
2.3) custodia, conservazione, amministrazione e gestione dei beni o delle aziende in sequestro;
2.4) tenuta della contabilità;
2.5) adempimento degli oneri fiscali;
2.6) resa del conto di gestione;
3) gli atti di straordinaria amministrazione debbano essere autorizzati dal giudice delegato, fissando eventualmente una soglia di valore oltre la quale gli atti si considerino sempre di straordinaria amministrazione;
4) avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in violazione del testo unico, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possano proporre reclamo al tribunale, che decide con decreto non impugnabile; che l’istanza, se rigettata, non possa essere riproposta;
5) gli atti dell’amministrazione giudiziaria siano coperti da segreto d’ufficio fino al rendiconto di gestione;
z) prevedere la disciplina delle spese di gestione, delle liquidazioni e dei rimborsi;
aa) prevedere che nelle controversie concernenti la procedura, l’amministratore giudiziario possa avvalersi dell’Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e l’assistenza legale;
bb) prevedere che, dopo la confisca definitiva, l’amministratore coadiuvi il tribunale nella procedura di tutela dei diritti dei terzi;
cc) disciplinare i rapporti tra il sequestro di prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che:
1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro in seno ad un procedimento penale;
2) nel caso di contemporanea esistenza in relazione al medesimo bene di sequestro penale e di prevenzione la custodia giudiziale e la gestione dei beni sequestrati nel processo penale venga affidata all’amministratore giudiziario secondo le disposizioni stabilite dal testo unico in materia di amministrazione e gestione, salvo l’obbligo di comunicare al giudice del procedimento penale copia delle relazioni periodiche;
2) in relazione alla vendita, assegnazione e destinazione dei beni si applichino le norme relative alla confisca divenuta definitiva per prima;
3) se la confisca definitiva di prevenzione interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione, vendita, assegnazione o destinazione dei beni secondo le disposizioni previste dal testo unico;
4) che in caso di contemporanea pendenza di confisca di prevenzione e confisca penale, anche disposta ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356,, quella divenuta irrevocabile per prima sia in ogni caso trascritta, iscritta o annotata con le modalità previste dal testo unico;
dd) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con la procedura, prevedendo:
1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese da terzi su beni sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l’altro il principio generale secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o proseguite dopo l’esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei creditori in buona fede;
2) la disciplina dei rapporti pendenti all’epoca di esecuzione del sequestro, stabilendo tra l’altro il principio che l’esecuzione dei relativi contratti rimane sospesa fino a quando l’amministratore giudiziario, previa l’autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto;
3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione; prevedere in particolare:
3.1) che i titolari di diritti di proprietà, di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni dall’esecuzione del sequestro per svolgere le proprie deduzioni; che dopo la confisca i diritti reali o personali di godimento sui beni confiscati si estinguano, salvo il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo;
3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nella procedura entro un termine da stabilirsi, comunque non inferiore a sessanta giorni, dalla data in cui la confisca diviene definitiva, salva la possibilità di insinuazioni tardive in caso di ritardo incolpevole;
3.3) il principio della previa escussione del patrimonio residuo del sottoposto, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni confiscati, nonché il principio del limite della garanzia patrimoniale, costituito dal 70% valore dei beni sequestrati, al netto delle spese della procedura; che la previa escussione possa essere dimostrata anche tramite verbale di pignoramento negativo o perizia di parte, da equipararsi ad atto pubblico;
3.4) che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità; che nella valutazione della buona fede, il tribunale tenga conto, tra l’altro, delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolto dal creditore;
3.5) un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, che preveda l’ammissione dei crediti regolarmente insinuati e la formazione di un progetto di pagamento degli stessi da parte dell’amministratore giudiziario;
3.6) la revocazione dell’ammissione del credito quando emerga che essa è stata determinata da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi;
ee) disciplinare i rapporti tra le misure di prevenzione e le procedure concorsuali, prevedendo in particolare:
1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del fallimento e conseguente gestiti e destinati secondo le norme stabilite per il procedimento di prevenzione;
2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla massa fallimentare possano rivalersi, in via residuale, sul 70% del valore dei beni confiscati, al netto delle spese sostenute dalla procedura di prevenzione;
3) che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o confisca di prevenzione possa essere effettuata in sede fallimentare secondo i principi stabiliti dal testo unico; che se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l’intero compendio aziendale dell’impresa dichiarata fallita nonché, nel caso di società di persone, l’intero patrimonio personale dei soci falliti illimitatamente responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche le norme previste per il procedimento di prevenzione;
4) che l’amministratore giudiziario possa proporre le azioni di revocatoria fallimentare con riferimento ai rapporti relativi ai beni oggetto di sequestro di prevenzione; che ove l’azione sia già stata proposta, al curatore si sostituisca l’amministratore;
5) che il pubblico ministero, anche su segnalazione dell’amministratore giudiziario, possa chiedere al tribunale competente la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore o dell’ente nei cui confronti è disposto il procedimento di prevenzione patrimoniale e che versi in stato di insolvenza;
6) che se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa attiva; che se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso; che se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita dei beni, essi si eseguono su quanto eventualmente residua dalla liquidazione.
ff) prevedere la disciplina fiscale dei beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione;
gg) prevedere apposita disciplina relativa a registri, iscrizioni e certificazioni concernenti il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione;
hh) disciplinare le sanzioni e i divieti accessori alle misure di prevenzione; prevedere altresì la riabilitazione;
ii) prevedere la disciplina della destinazione dei beni confiscati;
ll) prevedere le seguenti fattispecie criminose:
1) violazione degli obblighi relativi alle misure di prevenzione, prevedendo che: chiunque contravviene al foglio di via imposto dal questore, sia punito con l’arresto da uno a sei mesi; chiunque viola in modo grave o reiterato gli obblighi inerenti ad una misura di prevenzione applicata dal giudice sia punito con l’arresto da tre mesi a due anni; se la violazione riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno, ovvero le comunicazioni degli atti di disposizione patrimoniale si applichi la pena della reclusione da uno a cinque anni e sia consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza; in caso di violazione di obblighi o prescrizioni inerenti ad una misura di prevenzione imposta a un ente, lo stesso sia punito con idonea sanzione amministrativa pecuniaria, fatta salva la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno determinato o agevolato la violazione;
2) impedimento all’esecuzione delle misure di prevenzione, consistente nella condotta di chi:
2.1) compie attività volte a impedire, eludere o ostacolare l’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale ovvero l’esecuzione del sequestro di prevenzione, prevedendo la pena della reclusione da due a sei anni;
2.2) compie attività volte a impedire o ostacolare l’identificazione del reale titolare di un bene, se questo viene successivamente sottoposto a sequestro o confisca di prevenzione, prevedendo la pena della reclusione da due a sei anni;
2.3) prevedere che se i fatti di cui ai numeri 2.1) e 2.2) sono commessi mediante la costituzione o l’utilizzo di documentazione contraffatta, alterata o ideologicamente falsa, la pena sia aumentata da un terzo alla metà;
3) interposizione fittizia, estendendo alle misure di prevenzione la fattispecie di cui all’articolo 12-quinquies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;
4) simulazione di credito, stabilendo che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta domanda di ammissione di credito in seno a una procedura di prevenzione, anche per interposta persona, per un credito fraudolentemente simulato, sia punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro;
5) guida abusiva di veicoli a motore da parte del sorvegliato speciale;
6) violazione dei divieti di autorizzazione e concessione conseguenti all’applicazione di una misura di prevenzione, consistente nella condotta del pubblico amministratore, funzionario o dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che:
6.1) nonostante l’intervenuta decadenza o sospensione, non disponga, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli albi, di cui all’articolo;
6.2) consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dal testo unico nei confronti dei soggetti sottoposti a misura di prevenzione.
6.3) prevedere, nei casi anzidetti, prevedendo la pena della reclusione da due a quattro anni e, se il fatto è commesso per colpa, la pena della reclusione da tre mesi a un anno;
7) aggiornare il catalogo dei reati per i quali è prevista una aggravante speciale per i reati commessi dal sottoposto a misura di prevenzione;
8) prevedere che alla condanna per taluno dei delitti di cui alla presente lettera conseguano:
8.1) l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
8.2) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo di cinque anni;
8.3) la pubblicazione della sentenza di condanna;
mm) prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o applicata misura alla data di entrata in vigore del testo unico;
nn) procedere alla abrogazione di tutta le normativa incompatibile con il testo unico.
Articolo 2
(Decreti legislativi correttivi)
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, il Governo è autorizzato a emanare disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo stesso.
CAPO II
Articolo 3
(Disposizioni per garantire la funzionalità degli uffici GIP e delle procure della Repubblica)
1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 47-ter, comma 1, le parole: «e dal terzo comma», sono sostituite dalle seguenti: «, dal terzo e dal quarto comma»;
b) all’art.47-ter, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«Nei tribunali di Brescia, Cagliari, Catanzaro, Lecce, Messina, Reggio Calabria e Salerno, la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l’udienza preliminare è diretta da un presidente di sezione»;
c) all’art. 70, comma 1, dopo le parole: «addetti all’ufficio.», è aggiunto il seguente periodo:
«Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari delle regioni Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, ad eccezione delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, possono essere comunque istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto ogni otto sostituti addetti all’ufficio».
Articolo 4
(Servizio nelle sedi disagiate)
1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:
l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1. (Trasferimento, assegnazione e destinazione d’ufficio).
1. Ai fini della presente legge per trasferimento, assegnazione e destinazione d’ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorché egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento nelle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando il mutamento di regione ed una distanza, eccezione fatta per la Sardegna, superiore ai centocinquanta chilometri da quella ove il magistrato abbia svolto il tirocinio o abbia prestato servizio. Sono escluse le ipotesi di trasferimento di cui all’articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e all’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per le quali non compete alcuna indennità.
2. Per sede disagiata si intende l’ufficio giudiziario per il quale ricorrano i seguenti requisiti:
mancata copertura di posti messi a concorso nell’ultima pubblicazione del posto;
vacanze superiori alla media della scopertura nazionale.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Ministro della giustizia, individua, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’elenco delle sedi disagiate, in numero non superiore alle sessanta, pubblicando tale elenco. Alle sedi disagiate possono essere destinati d’ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni dalla nomina, in numero non superiore alle cento unità.
4. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilità dei magistrati, delibera con priorità in ordine al trasferimento d’ufficio nelle sedi disagiate, applicando il criterio di cui all’articolo 4, comma 6, della legge 16 ottobre 1991, n. 321.
5. In deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, così come modificato dall’articolo 2, comma 4, della legge 30 luglio 2007, n. 111, se non viene acquisito il consenso o la disponibilità dei magistrati al trasferimento d’ufficio nelle sedi disagiate, il Consiglio superiore della magistratura può destinare a svolgere funzioni requirenti i magistrati ordinari al termine del tirocinio. E’ fatta comunque salva l’applicazione delle disposizioni relative ai trasferimenti d’ufficio di cui alla legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni.
6. Nei casi di cui al comma 5, primo periodo, per il primo anno di attività ai magistrati ordinari al termine del tirocinio possono essere assegnati esclusivamente procedimenti in coassegnazione con colleghi che abbiano già conseguito la prima valutazione di professionalità»;
b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2. (Indennità in caso di trasferimento, assegnazione e destinazione d’ufficio).
1. Al magistrato trasferito d’ufficio ai sensi dell’articolo 1 è attribuita, per il periodo di permanenza nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni, una indennità mensile determinata in misura pari all’importo mensile dello stipendio tabellare in godimento.
2. La indennità di cui al comma 1 del presente articolo non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall’articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27»;
c) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5. (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento, assegnazione e destinazione d’ufficio o applicazione).
1. Per i magistrati assegnati, trasferiti o destinati d’ufficio a sedi disagiate l’anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello di ufficio, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede, sino al quarto anno di permanenza.
2. I magistrati assegnati, trasferiti o destinati d’ufficio ai sensi dell’articolo 1 possono presentare domanda di tramutamento dopo due anni di effettivo servizio presso la sede disagiata.
3. Salvo che per i magistrati ordinari al termine del tirocinio, se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato assegnato, trasferito o destinato d’ufficio ai sensi dell’articolo 1 supera i tre anni, quest’ultimo ha diritto ad essere riassegnato alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero che deve essere riassorbito con le successive vacanze.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d’ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o funzioni di legittimità.
5. Fermo restando quanto previsto nel comma 4, per i magistrati applicati in sedi disagiate la anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l’aumento della metà per ogni mese di servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2008.
3. Le disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1998, n. 133, così come modificate dal presente articolo, si applicano esclusivamente ai magistrati trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate successivamente all’entrata in vigore della presente legge. Nei confronti dei magistrati precedentemente trasferiti, assegnati, o destinati a sedi disagiate, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti precedentemente all’entrata in vigore della presente legge.
Articolo 5
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 76, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti»;
b) all’articolo 93, il comma 2 è abrogato;
c) all’articolo 96, comma 1, le parole: «, ovvero immediatamente, se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell’articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale,» sono soppresse;
d) all’articolo 96, comma 2, dopo le parole: «tenuto conto» sono inserite le seguenti: «delle risultanze del casellario giudiziale,».
Articolo 6
(Assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione)
1. All’articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come successivamente modificato ed integrato, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
«e-bis) alla assunzione, anche a tempo determinato, in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute;»;
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, previa valutazione selettiva di idoneità, nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli stanziamenti all’uopo disponibili, anche in deroga a disposizioni dello stesso decreto legislativo concernenti le assunzioni nella pubblica amministrazione, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, sulla base delle intese conseguite tra il Ministero dell’interno e l’Amministrazione interessata. Con apposito decreto da emanarsi a norma del comma 1 dell’articolo 17-bis, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate».
2. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non possono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Articolo 7
(Divieto di concessione o erogazione di contributi o finanziamenti)
1. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono concedere o erogare contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, quando la persona richiedente, ovvero taluno tra i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell’ente richiedente, hanno riportato condanna ovvero è stata applicata nei loro confronti la pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, con sentenza divenuta irrevocabile, salvi gli effetti degli articoli 178 del codice penale e 445 del codice di procedura penale:
per uno dei delitti previsti nel Titolo II, Capo I, e nel Titolo VII, Capo III, del codice penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 353, 355, 356, 416, 416-ter, 589 e 590, ove aggravati dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, 640 secondo comma, 640-bis, 644, 648, 648-bis, 648-ter del codice penale, per uno dei delitti indicati all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, 216, 217 e 223 della legge 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nonché per uno dei reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per un qualunque altro delitto non colposo.
2. Nei casi in cui le situazioni ostative di cui al comma precedente intervengono dopo la concessione o l’erogazione, totale o parziale, dei contributi o dei finanziamenti, le amministrazioni procedono alla revoca della concessione o della erogazione.
Articolo 8
(Sospensione delle concessioni o erogazioni)
1. Costituiscono causa di sospensione della erogazione di agevolazioni o incentivi:
la pronuncia di una sentenza non definitiva di condanna, o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., nelle ipotesi di cui all’articolo 1, comma 1 lettere a) e b);
l’emissione di un provvedimento provvisorio di divieto di ottenere le erogazioni di cui all’articolo 1, emesso dal Tribunale ai sensi dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
2. Nei casi di cui al comma precedente, il passaggio in giudicato delle sentenze di cui alla lettera a), ovvero la definitività del provvedimento applicativo della misura di prevenzione comportano la revoca delle concessioni o erogazioni eventualmente disposte. La sospensione è revocata anche d’ufficio se, a seguito di annullamento o riforma delle sentenze di cui alla lettera a), ovvero a seguito di revoca o modifica del provvedimento provvisorio di cui alla lettera b) del comma precedente, è accertata la mancanza delle situazioni ostative di cui all’articolo 1, comma 1.
Articolo 9
(Accertamento delle cause ostative alla concessione o erogazione)
1. La persona o l’ente richiedente attesta l’insussistenza delle cause ostative alla concessione o erogazione di cui all’articolo 1, o delle cause di sospensione di cui all’articolo 2, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Nella dichiarazione, il richiedente indica anche i provvedimenti giudiziari iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e gli altri procedimenti penali di cui sia a conoscenza.
3. Ai fini dell’accertamento delle cause di cui al comma 1, si applica l’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In sede di verifica delle dichiarazioni del richiedente, le Amministrazioni di cui all’articolo 1 richiedono al competente ufficio del casellario giudiziale i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
Articolo 10
(Norma transitoria)
1. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, non si applicano ai soggetti nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 11
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in euro 6.928.608 a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008 - 2010, nell'ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del comma precedente, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, numero 2), della legge n. 468 del 1978.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 12
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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