Schema di Disegno di legge approvato dal CdM il 30.10.2007
Schema di Disegno di legge recante
MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETA' E CONSORZI
(testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 30 ottobre 2007 e facente parte del cd. "Pacchetto sicurezza")
Articolo 1
(Modifiche all’articolo 2621 del codice civile)
1. All’articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
le parole: «con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e» e le parole: «previste dalla legge» sono soppresse;
le parole: «con l’arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a cinque anni»;
b) il terzo, quarto e quinto comma sono abrogati.
Articolo 2
(Modifiche all’articolo 2622 del codice civile)
1. All’articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(False comunicazioni nelle società quotate in borsa)»;
b) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.»;
c) al sesto ed al settimo comma, le parole: «per i fatti previsti dal primo e terzo comma» sono soppresse;
d) il secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono comma sono abrogati.
Articolo 3
(Introduzione dell’articolo 2622-bis del codice civile)
1. Dopo l’articolo 2622 è inserito il seguente:
«Articolo 2622-bis. (Circostanza aggravante).
Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società le pene sono aumentate.».
Articolo 4
(Modifiche all’articolo 2624 del codice civile)
1. All’articolo 2624 del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
le parole: «con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni» e le parole: «, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale,» sono soppresse;
dopo le parole: «od occultano» è inserita la seguente: «consapevolmente»;
le parole: «con l’arresto fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a quattro anni»;
b) il secondo comma è sostituito dai seguenti:
«Se la condotta di cui al primo comma è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni.
Se la condotta di cui al primo o al secondo comma ha cagionato un grave nocumento alla società, la pena è aumentata.».
Articolo 5
(Clausola di invarianza)
1. Dall’esecuzione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
* LINK CORRELATI:
"Pacchetto sicurezza"-> Misure di contrasto alla criminalità organizzata;
"Pacchetto sicurezza"-> Adesione al trattato di Prum: istituzione banca dati dna;
"Pacchetto sicurezza"-> Disposizioni in materia di sicurezza urbana;
"Pacchetto sicurezza"-> Reati di grave allarme sociale e certezza della pena.
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