La Corte di Cassazione ,con la sentenza n. 14633 del 24.08.2012, ha precisato che sebbene il vialetto condominiale di accesso ai garage permetterebbe oltre al transito anche la sosta dei veicoli, è sufficiente che la sosta delle autovetture renda meno agevole la manovra degli altri condomini per decretarne il divieto.

Per una maggiore comprensione vi allego il testo integrale della sentenza su indicata.

Svolgimento del processo
G.F. , V.C. , M.G. e G.M. convenivano dinanzi al Giudice di Pace di Parma N.L. , Pe.Mo. , B.V. , P.P.M.A. e P.E. , lamentando che questi ultimi utilizzavano lo stradello condominiale anche per la sosta di auto, anziché per il solo transito, come previsto dal regolamento condominiale, sì da creare intralcio per la restrizione degli spazi di manovra.
Nel costituirsi, i convenuti contestavano la fondatezza della domanda, rilevando, in particolare, l’inesistenza dell’asserito regolamento condominiale, e sostenendo che il vialetto veniva da anni pacificamente utilizzato sia per la sosta che per il transito delle vetture, in quanto la sua larghezza consentiva entrambi gli usi.
Con sentenza del 18-10-2003 il Giudice di Pace rigettava la domanda.
Il Tribunale di Parma, con sentenza depositata il 3-3-2006, accoglieva l’appello proposto dagli attori, dichiarando che i condomini dell’edificio (…) sito in (…) avevano diritto di utilizzare lo stradello per cui è causa per il solo transito, e che tale stradello non poteva essere utilizzato per il parcheggio o la sosta di veicoli; condannava gli appellati N. , Pe. , B. , P. e Pi. al pagamento delle spese di lite in favore degli appellanti; compensava le spese nei confronti di Ba.Br. e D.R.A. , intervenuti solo in grado di appello. Il giudice di appello rilevava che il parcheggio abituale di auto sullo stradello di accesso alle singole autorimesse, destinato al passaggio e non alla sosta, costituiva un uso non consentito dall’art. 1102 c.c., in quanto privava gli altri condomini della possibilità di utilizzare pienamente il bene comune e rendeva meno agevole le manovre di entrata ed uscita dalle auto rimesse.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso N.L. , Pe.Mo. , B.V. , P.P.M.A. e P.E. , sulla base di un unico motivo.
G.F. , V.C. , M.G. e G.M. hanno resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, affidato a un solo motivo.
Hanno resistito con altro controricorso anche Ba.Br. e D.R.A. .
In prossimità dell’udienza i controricorrenti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1) In via preliminare, deve disporsi la riunione del ricorso principale e incidentale, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
2) Con l’unico motivo i ricorrenti principali lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1102 c.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti controversi e decisivi. Nel premettere che nella specie non si è in presenza di una occupazione stabile di spazi comuni, ma di un uso a parcheggio solo eventuale e temporaneo, sostengono che tale utilizzazione deve ritenersi consentita, in quanto l’ampiezza dello stradello per cui è causa consente il transito di vetture anche in presenza di auto in sosta, e che dai sopralluogo effettuato dai Giudice di Pace è emerso che il transito è difficoltoso solo quando deve passare il camion del condominio G. .
Il motivo è infondato.
È noto che l’art. 1102 c.c., consente al singolo condomino di servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne patimenti uso secondo il loro diritto.
Nella specie il Tribunale, con motivazione esente da vizi logici e con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che il parcheggio abituale di un’autovettura sullo stradello in contestazione, destinato al passaggio delle auto per l’accesso alle singole autorimesse, priva gli altri condomini della possibilità di utilizzare pienamente tale spazio comune, rendendo meno agevole le manovre di entrata ed uscita dai garages, come risulta anche dal sopralluogo effettuato nel corso del giudizio, da cui è emerso che era “indispensabile mettere le macchine a filo” per evitare problemi nell’affiancamento di due autovetture.
Correttamente, pertanto, il giudice del gravame ha escluso che lo stradello in questione possa essere utilizzato dai singoli condomini per il parcheggio o la sosta di auto, La rilevata situazione di fatto, infatti, rende evidente che una simile utilizzazione viene a limitare l’uso del bene comune secondo la sua destinazione naturale (passaggio per accedere alle singole autorimesse) ed a compromettere il pari diritto di godimento degli altri condomini.
Non sussistono, di conseguenza, i vizi denunciati dai ricorrenti, dovendosi piuttosto osservare che questi ultimi, nel sostenere che la larghezza dello stradello condominiale consente il transito di vetture anche in presenza di auto in sosta, propongono sostanziali censure di merito, con le quali mirano ad ottenere una diversa valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella compiuta dal giudice territoriale. In tal modo, peraltro, essi sollecitano a questa Corte l’esercizio di un potere di cognizione esulante dai limiti del sindacato ad essa riservato, rientrando nei compiti istituzionali del giudice dì merito l’accertamento dei fatti oggetto della controversia e la valutazione delle prove.
3) Con l’unico motivo i ricorrenti incidentali si dolgono della violazione dell’art. 112 c.p.c., non essendosi il Tribunale pronunciato sulla richiesta degli appellanti di ripetizione delle spese di primo grado.
Il motivo è fondato.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, il giudice d’appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d’ufficio ad un nuovo regolamento delle dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio fissato dall’art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione dei capo della pronuncia che ha statuito sulle spese, (tra le tante v. Cass. 30-8-2010 n. 18837; Cass. 22-12-2009 n. 26985; Cass. 4-6-2007 n. 12963; Cass. 4-4-2006 n. 7946).
Nel caso di specie, il Tribunale non si è attenuto a tali principi, in quanto, pur avendo accolto il gravame e riformato integralmente la sentenza del Giudice di Pace, ha provveduto solo alla regolamentazione delle spese dì appello, omettendo ogni pronuncia riguardo a quelle di primo grado.
Ciò comporta l’accoglimento del motivo dì ricorso in esame, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altro giudice del Tribunale di Parma, il quale provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Qualora, infatti, la Corte di Cassazione rilevi, nella sentenza resa dal giudice di merito, il vizio di omessa pronunzia sul capo delle spese, non trovano applicazione né il disposto dell’art. 384 c.p.c. (nella parte in cui consente la decisione nel merito), il quale non può operare quando il ricorso venga accolto per vizi “in procedendo”, né quello di cui art. 385 c.p.c., (che le attribuisce il potere di provvedere essa stessa sulle spese), il quale presuppone sempre la cassazione senza rinvio o la declaratoria di incompetenza del giudice adito (Cass. 27-8-2003 n. 12543; Cass. 1-10-2002 n. 14075).
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente grado ad altro .
Depositata in Cancelleria il 24.08.2012