Buongiorno Alice, il licenziamento deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione o dalla comunicazione dei motivi, ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota , al datore di lavoro,la volontà del lavoratore .
L’impugnazione è inefficace , però, se non è seguita, entro il successivo termine di 270 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.In questo secondo caso, se la conciliazione o l’arbitrato vengono rifiutati oppure non è raggiunto il relativo accordo, il ricorso al giudice deve essere depositato ,a pena di decadenza, entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
E’ necessario precisare che il tentativo di conciliazione è facoltativo in materia di lavoro , (tranne quando si tratti di contratti certificati ai sensi del D.Lgs 276/2003) per cui il lavoratore può ricorrere direttamente all’autorità giudiziaria senza un preventivo tentativo di conciliazione.
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