ASSEGNO TERMINI PER IL PROTESTO E TERMINI PER LA PRESCRIZIONE
L'assegno di conto corrente bancario ha un termine di prescrizione di sei mesi dalla data di emissione - il che significa che, trascorsi sei mesi dalla data di emissione, anche se ci sono i soldi sul c/c, la banca per pagare l'assegno deve chiedere conferma ed autorizzazione al correntista che lo ha emesso. Se quest'ultimo la nega, l'assegno si restituisce insoluto, non protestato e prescritto.
Esiste poi il termine di protesto, ossia se l'assegno arriva all'incasso 8 o 15 giorni dopo la data di emissione (8 giorni se su piazza, ossia se il luogo di emissione dell'assegno è lo stesso della piazza della banca su cui l'assegno è tratto - es: asg roma, 8/05/06, protesto 16/05/06 se l'assegno è di uno sportello bancario di Roma - 15 se fuori piazza) in caso di mancanza di fondi, non può essere protestato.
Ultima modifica di Amministratore; 06-12-2010 alle 04:51
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