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statuto
Statuto dell’Associazione denominata “ La maglia del cuore di Megghy.com”
Art.1)- COSTITUZIONE E SEDE---------------------------------------------------------
E’ costituita l’associazione denominata “La maglia del cuore di Megghy.com”, con sede in Pisa,------------------. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.-------------------------------------
Art.2) – CARATTERE DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. Gli utili derivanti dalla gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L’associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali e umanitari.-----------------------------------------------------------------------------
Art.3) – DURATA DELL’ASSOCIAZIONE------------------------------------------------
La durata dell’associazione è illimitata.----------------------------------------------------
Art.4) – SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE---------------------------------------------------
L’associazione non ha scopo di lucro e si propone l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. L’associazione si occupa di aiutare con mezzi materiali e non, situazioni di estremo disagio che vedano coinvolti bambini o comunque tutti quei soggetti che si trovino in un particolare stato di difficoltà.
In particolare e nello specifico i mezzi materiali saranno rappresentati da manufatti che verranno realizzati in maniera gratuita dagli aderenti. E’ fatto espresso divieto di svolgere attività istituzionali diverse da quelle rientranti nei settori previsti ad eccezione di attività direttamente connesse. Per il conseguimento dei propri fini l’associazione può aderire ad associazioni, confederazioni, istituzioni operanti nei propri settori di attività e stipulare convenzioni con enti pubblici e privati.--------------------------------------
Art.5) – REQUISITI DEI SOCI-------------------------------------------------------------
Possono aderire all’associazione tutti gli utenti della Community on-line “Forum Mondo Blu” di Megghy.com raggiungibile mediante il seguente URL: www.megghy.com/forum e tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità dell’associazione, che ne faranno richiesta al consiglio direttivo dell’associazione stessa. L’adesione alla associazione comporta all’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. E’ espressamente vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.------------------------------
Art.6) – AMMISSIONE DEI SOCI ----------------------------------------------------------
Nella domanda di adesione l’aspirante socio dichiara di essere a conoscenza dello statuto, di eventuali regolamenti e di accettarli. Non sono previste differenze di trattamento tra i soci in relazione tra i diritti e i doveri nei confronti dell’associazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera di accettazione del Consiglio Direttivo. L’eventuale reiezione deve essere motivata. Il socio che provvede ad eliminare le cause che hanno portato al rigetto può presentare nuovamente la domanda di ammissione; tale richiesta viene valutata in ultima istanza dall’Assemblea. Ogni associato è tenuto al versamento della quota annuale per l’importo ed entro i termini stabiliti annualmente dal consiglio direttivo. -------------------------------------------------------
Art.7) – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI ----------------------------------------------------
Tutti i soci hanno diritto: ----------------------------------------------------------------------
- A partecipare alla assemblee, a votare, ad accedere alle cariche associative, a svolgere l’eventuale attività volontaria preventivamente concordata, a frequentare i localo sociali, a recedere dall’associazione. L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statuarie e quanto disposto dal regolamento dell’associazione. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale con le modalità e per l’importo stabilito dal Consiglio direttivo.------------------------------
Art.8) – PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO--------------------------------------
La qualità di socio può venire meno per i seguenti motivi: --------------------------
a) Per dimissioni da comunicarsi per iscritto;--------------------------------------------
b) Per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;--------------------------------------------------------------
c) Per delibera di esclusione assunta dal Consiglio direttivo causa accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto, del regolamento o per altri motivi che comportino indegnità;
d) Per ritardato pagamento dei contributi protratto per oltre sei mesi;-------------
Art.9) – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE-------------------------------------------------
Sono organi dell’associazione:--------------------------------------------------------------
- L’assemblea degli aderenti all’associazione;-------------------------------------
- il Consiglio Direttivo;---------------------------------------------------------------------
- il Presidente;-------------------------------------------------------------------------------
- il Vicepresidente;--------------------------------------------------------------------------
- il Tesoriere;---------------------------------------------------------------------------------
- il Segretario;--------------------------------------------------------------------------------
- il Consigliere;-------------------------------------------------------------------------------
Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:
- Il collegio dei revisori dei conti;---------------------------------------------------------
- Il collegio dei garanti;-------------------------------------------------------------------------
ASSEMBLEA-------------------------------------------------------------------------------------
Art.10)- PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA-----------------------------------------
L’associazione ha il suo organo sovrano nell’Assemblea. Hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci. L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo – la cui redazione è da considerarsi obbligatoria – per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell’anno in corso. L’assemblea può anche essere convocata tanto in sede ordinaria , che in sede straordinaria:
a) Per decisione del consiglio direttivo; ----------------------------------------------
b) Su richiesta, indirizzata al presidente, di almeno un terzo dei soci; ------
Art.11) – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA---------------------------------------
La convocazione dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria può avvenire mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l’avvenuto ricevimento dell’avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica)) inviato o consegnato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza. La raccomandata verrà inviata all’indirizzo risultante sul libro dei soci. Nel caso in cui la convocazione venga effettuata a mezzo fax o di convocazione è inviato deve essere quello risultante dal libro dei soci. I soci sono tenuti a dare comunicazione della variazione dei loro recapiti. In caso di particolare urgenza l’assemblea può essere convocata mediante l’invio di telegramma o fax o posta elettronica entro il terzo giorno precedente l’adunata. L’avviso di convocazione deve contenere data, luogo ed ora della convocazione e ordine del giorno della stessa. ----------------------------------------
Art.12) – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA------------
L’assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; ogni socio può rappresentare al massimo altri due soci. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente viene verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti da un Segretario nominato dal Presidente dell’assemblea tra i presenti. Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, o sia previsto dalla legge, di incaricare un notaio della redazione del verbale dell’assemblea. L’assemblea delibera sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi, salvo le maggioranze previste in materia di codice civile. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. -------------------------------------------------
Art.13) – FORMA DI VOTAZIONE DELL’ASSEMBLEA------------------------------
L’assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell’assemblea può in questo caso scegliere due scrutatori tra i presenti. -----------------------------------------------------
Art.14) – COMPITI DELL’ASSEMBLEA---------------------------------------------------
All’assemblea spettano i seguenti compiti:-----------------------------------------------
- In seduta ordinaria ---------------------------------------------------------------------------
a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni al bilancio del consiglio direttivo; --------------------------------------------------------------
b) eleggere i membri del consiglio direttivo; il Presidente e i revisori dei conti;
c) deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’associazione e sull’attività da essa svolta o da svolgere; ---------------------------------------------------------------
d) approvare i regolamenti; ------------------------------------------------------------------
e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo; ------------------------------------------------
- in seduta straordinaria: ---------------------------------------------------------------------
a) deliberare sullo scioglimento dell’associazione; ------------------------------------
b) deliberare sulle proposte di modifica della statuto; ---------------------------------
c) deliberare sul trasferimento della sede dell’associazione; -----------------------
d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo. ------------------------------------------------
CONSIGLIO DIRETTIVO---------------------------------------------------------------------
Art.15) – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO-------------------------------------
Il Consiglio direttivo ha il compito di: ------------------------------------------------------
a) deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea assumendo tutte le iniziative del caso; ---------------------------------------------------
b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea;---
c) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente; --
d) deliberare l’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote di ammissione e i contributi associativi, i termini di versamento, nonché l’eventuale penale per i tardivi versamenti; ------------------
e) deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti e istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci; ------------------------------------------------------------------------------------------------
f) se ritenuto necessario, eleggere tra i suoi membri il Vice-presidente. --------
Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. -----------------------------------
Art.16) – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO--------------------------
Il consiglio direttivo è formato da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque(5) membri, nominati dall’assemblea dei soci tra i soci.----------------------
Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che precede il rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. Negli intervalli tra le assemblee sociali e in caso di dimissioni, decesso, decadenza e altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il consiglio direttivo ha facoltà di procedere – per cooptazione – alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statuario. ---------------------------------------------------------------
Art.17) – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO------------------------------------
Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta a trimestre e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti.------------------------------------
La convocazione del consiglio direttivo avviene mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l’avvenuto ricevimento dell’avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica) inviato o consegnato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza. In caso di presenza di tutti i suoi membri, il consiglio si ritiene comunque validamente convocato.. Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente o da un consigliere designato dai presenti.-
In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere convocato per telegramma o per e-mail inviato almeno due (2) giorni prima della data prefissata. Il Presidente, i consiglieri e il segretario sono tenuti a mantenere il massimo riserbo sulle decisioni consiliari.------------------------------------------------
PRESIDENTE------------------------------------------------------------------------------------
Art.18) – COMPITI DEL PRESIDENTE---------------------------------------------------
Il Presidente dirige l’associazione, ed ha la rappresentanza a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovraintende in particolare alla attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo e propone al Consiglio direttivo una rosa di candidati alla carica di Vicepresidente. Il Vicepresidente, in assenza del Presidente o su delega dello stesso lo sostituisce in tutte le sue funzioni, collaborando alla gestione dell’associazione.
Art.19) – ELEZIONE DEL PRESIDENTE-------------------------------------------------
Il Presidente è preposto dal consiglio direttivo ed eletto dall’assemblea ordinaria dei soci. Egli dura in carica un triennio e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.-------------
Art.20) – COMPITI DEI REVISORI---------------------------------------------------------
Ai revisori dei conti, se nominati, spetta, nelle forme previste dalla legge, il controllo sulla gestione amministrativa dell’associazione. Essi, se nominati, devono redigere e presentare la loro relazione all’assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal consiglio direttivo.-------------------
Art.21) – ELEZIONE DEI REVISORI DEI CONTI---------------------------------------
Il collegio dei revisori dei conti, sempre se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi entrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo). I revisori dei conti sono nominati dall’assemblea e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e devono avere i requisiti previsti dalla legge. ------------------------------------------------------
FINANZE E PATRIMONIO-------------------------------------------------------------------
Art.22) – ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE--------------------------------------------
Le entrate dell’associazione sono costituite: --------------------------------------------
a) dalla prima quota di iscrizione e dalle successive quote annuali, nella misura fissata dal Consiglio direttivo; -----------------------------------------------------
b) da versamenti volontari degli associati; -----------------------------------------------
c) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da altri enti; -------------------------------------------------------------------------------------------
d) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati; -------------------------
e) da proventi derivanti dall’attività istituzionale e da attività direttamente connesse; ----------------------------------------------------------------------------------------
f) da rendite patrimoniali; ---------------------------------------------------------------------
g) da ogni altra entrata compatibile con le finalità e le attività statutariamente previste. -------------------------------------------------------------------------------------------
Il patrimonio dell’associazione è costituito: ----------------------------------------------
- da conferimenti in danaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dagli associati ed espressamente destinati a patrimonio;
- dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla associazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente statuto; --------------------
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio; -------------------------------------------------------------------
- dalle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio direttivo, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio. ----------------------------------------
NORME FINALI E GENERALI--------------------------------------------------------------
Art.23) – ESERCIZI SOCIALI---------------------------------------------------------------
L’esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre.---------------
Art.24) – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE-------------------------------------------
In caso di scioglimento l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio sarà devoluto secondo le indicazioni dell’assemblea o dei liquidatori, in ogni caso ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, XIX comma, legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.---------
Art.25) – REGOLAMENTO INTERNO-----------------------------------------------------
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo e da approvarsi dall’assemblea, in deroga all’art.12) del presente statuto, con voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci. Eventuali modifiche a tale regolamento interno potranno essere apportate su proposta di almeno un terzo dei membri del consiglio direttivo. Tali modifiche, sottoposte all’assemblea, saranno accolte con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.------------------------------------------------------------------------------------
Art.26) – RINVIO--------------------------------------------------------------------------------
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alla disciplina delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle norme di legge in materia di associazioni ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.---------------------------------------------------------------------------------------------
Il Presidente (socio fondatore) Margherita Sadocchi
Il Vice-presidente (socio fondatore) Giulietta Lorenzini
Il segretario-tesoriere (socio fondatore) Bruno Lambardi
Ultima modifica di mammagiulietta; 22-06-2012 alle 14:21 Motivo: correzione
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