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Furto in condominio: corresponsabilità del committente

Cassazione civile ,Sentenza 17 marzo 2009, n. 6435

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE

(Pres. Di Nanni - est. Filodoro)

Svolgimento del processo

Con sentenza del 6 aprile - 9 giugno 2004 la Corte d’Appello di Napoli accoglieva l’appello principale del Condominio di Via *** n. *** *** avverso la decisione del Tribunale di Napoli del 15 aprile 2002, rigettando la domanda di G. e D. P. intesa ad ottenere il risarcimento del danno causato da un furto perpetrato da ignoti nell’appartamento di loro proprietà (furto che era stato agevolato dalla impalcatura eretta dall’imprenditore al quale il Condominio aveva affidato la esecuzione di lavori di rifacimento della facciata dell’edificio).

I giudici di appello osservavano che non era stata riscontrata alcuna colposa omissione da parte del Condominio che - da un lato - non aveva realizzato o concorso a realizzare l’impalcatura attraverso la quale i ladri erano penetrati nell’appartamento degli originari attori e - dall’altro - non aveva esercitato alcun potere di vigilanza e sorveglianza del cantiere, del quale l’impalcatura costituiva parte integrante: potere che invece spettava esclusivamente alla impresa che lo aveva costruito e che lo gestiva in regime di appalto.

Avverso tale decisione G. e D. P. hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo. L’intimato non ha svolto difese.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

I due ricorrenti censurano la sentenza della Corte napoletana, la quale ha escluso ogni responsabilità del Condominio, in quanto proprietario dell'immobile, concludendo che ogni responsabilità per il furto denunciato doveva ricadere esclusivamente sul soggetto che aveva effettuato la costruzione della struttura (nel caso di specie, la società appaltatrice dei lavori).

Il ricorso appare manifestamente fondato.

I due ricorrenti hanno esattamente richiamato i principi giuridici che regolano la materia.

Colui che per eseguire lavori utilizza dei ponteggi, che possono - in concreto - facilitare l'accesso alle abitazioni esistenti nello stabile, deve usare norme di diligenza, adottando tutte le cautele atte ad impedire l'uso anomalo delle impalcature (Cass. 23.5.1991 n. 5840).

Sussiste, peraltro, anche in relazione alla situazione considerata, un obbligo di custodia incombente sul soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura, obbligo sanzionato anche dall'art. 2051 c.c. (Cass. 9 febbraio 1980 n. 913, 6 ottobre 1997 n. 9707, 10 giugno 1998 n. 5775, 11 febbraio 2005 n. 2844).

Nel caso di specie era stato accertato in fatto dal giudice di merito:
a) l'esistenza alla data del furto del ponteggio metallico a ridosso della facciata dell'edificio condominiale, su cui si aprono le finestre dell'appartamento dei due attori che avevano subito il furto;
b) la assoluta mancanza in tale struttura di luci esterne e di misure di sicurezza a tutela dei singoli appartamenti;
c) la circostanza che il furto era stato commesso utilizzando la impalcatura esterna.

Nonostante tale accertamento, i giudici di appello - riformando sul punto integralmente la decisione del primo giudice - avevano escluso qualsiasi responsabilità del Condominio, a carico del quale - è stato affermato dalla Corte territoriale - non poteva configurarsi alcun obbligo di vigilanza o custodia.

Tale conclusione si pone in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte già segnalato.

La questione di una concorrente responsabilità del Condominio è legata strettamente a quella dell'imprenditore e si ricollega all'accertato mantenimento della struttura, in assenza di cautele a tutela dei singoli condomini.

L'autonomia dell'appaltatore il quale esplica la sua attività nell'esecuzione dell'opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera.

Tuttavia, una corresponsabilità del committente può configurarsi sia in ipotesi di violazione di regole di custodia, ex art. 2051 c.c. che in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per “culpa in eligendo” per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando l'appaltatore - in base ai patti contrattuali - sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale “nudus minister” attuandone specifiche direttive.

Nel caso di specie, gli originari attori avevano dedotto che il Condominio aveva omesso di vigilare sulla osservanza, da parte della impresa appaltatrice, di tutte le precauzioni del caso (essendo stata l'impalcatura montata senza luci esterne e senza alcuna struttura di sicurezza per l'inviolabilità degli appartamenti) e che il Condominio aveva, tra l'altro, omesso di fornire l'indicazione della ditta appaltatrice, così impedendone di fatto la chiamata in causa da parte degli attori.

Appare, pertanto, carente di idonea motivazione l'affermata esclusione di qualsiasi responsabilità del Condominio con la osservazione che la installazione ed il mantenimento del ponteggio erano stati effettuati da parte di altro soggetto.
In particolare i giudici di appello hanno omesso qualsiasi considerazione in ordine ai poteri dell'appaltante e dell'appaltatore, finendo - senza adeguata motivazione - per escludere la sussistenza di qualsiasi obbligo di sorveglianza dello stesso nei confronti della attività svolta dall'appaltatore.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure accolte con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della C.A. di Napoli.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione.
Scritto da Admin il 3 Maggio 2009 alle 17:00

 
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