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Disciplina transitoria sui Referendum 2009

Lo svolgimento dei referendum si terrà il 21/6/2009 e sarà abbinato al secondo turno delle elezioni amministrative.

LEGGE 28 aprile 2009, n. 40

Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009. (09G0048)

(GU n. 98 del 29-4-2009)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga


la seguente legge:


Art. 1.

1. I referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009 sono indetti per una domenica compresa tra il 15 aprile e il 30 giugno del medesimo anno.

2. Nel caso di contemporaneo svolgimento dei referendum di cui al comma 1 con il secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci, anche quando disciplinate da norme regionali, per tutti gli adempimenti comuni, ivi compresi la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e gli orari della votazione, si applicano le disposizioni in vigore per i referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei referendum di cui al comma 1 e successivamente, senza interruzione, a quelle per le elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci. Nel caso di cui al presente comma, non si applica la lettera o) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26.

3. In caso di contemporaneo svolgimento delle consultazioni di cui al comma 2, l'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione dei referendum, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, e' stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministero dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento.

All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum e alle elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati e' effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni, da presentarsi entro il termine di sei mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso. Con le stesse modalita' si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'Amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni. In caso di contemporaneo svolgimento dei referendum con le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci delle regioni a statuto speciale, il riparto di cui al presente comma e' effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo.

4. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi 28 aprile 2009


NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri


Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2389): Presentato dall'on. Cicchitto il 22 aprile 2009.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 23 aprile 2009 con parere della commissione V.

Esaminato dalla I commissione ed approvato il 23 aprile 2009.

Senato della Repubblica (atto n. 1530): Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 23 aprile 2009 con parere della commissione 5a.

Esaminato dalla 1a commissione ed approvato il 28 aprile 2009. Scritto da Admin il 7 Maggio 2009 alle 21:39

 
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