Comunità giovanili: norme in materia di riconoscimento e sostegno
Disegno di legge approvato dal CdM il 15.05.2009Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili.
Art. 1
Finalità ed oggetto
1. La Repubblica riconosce il valore sociale delle comunità giovanili, strumento di crescita civile e culturale della popolazione giovanile, espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, veicolo di promozione, creatività e integrazione sociale.
2. La presente legge, in attuazione ed in conformità rispettivamente degli articoli 2, 3, 18 e 117 della Costituzione, detta norme per il riconoscimento, la promozione ed il sostegno delle comunità giovanili.
3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di promuovere ed incentivare su tutto il territorio nazionale la nascita di nuove comunità giovanili e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti, anche attraverso scambi e progetti con altre realtà nazionali e internazionali, con particolare riguardo allo sviluppo della comune identità culturale italiana ed europea.
Art. 2
Comunità giovanili
1. Costituisce comunità giovanile l’associazione di persone di età di norma non superiore ai trenta anni e, comunque, non superiore ai trentacinque anni, senza fini di lucro, avente ad oggetto il perseguimento delle seguenti finalità, oltre quelle individuate dagli associati:
a) l’organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria, al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto di sé e degli altri, anche attraverso la promozione di attività di incontro, confronto ed integrazione civile, sociale e culturale;
b) l’educazione all’impegno sociale e civile, alla legalità, alla partecipazione ed alle conoscenze culturali;
c) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche e formative;
d) attività di informazione, formazione e promozione delle iniziative internazionali, comunitarie e nazionali sulle tematiche giovanili.
2. Le comunità giovanili collaborano con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, di seguito denominato Dipartimento, nella promozione di programmi, attività ed altre iniziative nelle materie di sua competenza, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali.
3. Nel caso in cui la comunità giovanile utilizzi edifici di proprietà pubblica, il rapporto tra ente concedente e comunità giovanile, anche con riferimento alla responsabilità per danni all’immobile ed alla stipula del relativo contratto di assicurazione, è regolato da apposite convenzioni.
4. Ai fini e per gli effetti della presente legge non sono considerate comunità giovanili i partiti politici, le associazioni sindacali, le associazioni professionali e di categoria.
Art. 3
Fondo nazionale per le comunità giovanili
1. Il Fondo di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, modificato dall'art. 1, comma 1293, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, da ultimo, sostituito dal comma 2 del presente articolo, già trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, lett. a) del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 121, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, è destinato per non più del venti per cento ai compiti istituzionali di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione del Dipartimento nonché al funzionamento dell’Osservatorio di cui all’articolo 4, e, nel resto, a sostenere finanziariamente in particolare:
a) iniziative concernenti le attività di cui all’articolo 2, comma 1, della presente legge;
b) interventi di recupero, riadattamento e sistemazione di edifici e strutture pubblici e privati con vincolo di destinazione d’uso per un numero di anni da definirsi nella convenzione di cui all’articolo 2, comma 3, della presente legge a sede di comunità giovanili;
c) progetti tesi a realizzare reti a carattere regionale o interregionale al fine di sviluppare e favorire lo scambio di esperienze e la diffusione delle buone pratiche nelle attività di cui all’articolo 2, comma 1, della presente legge.
2. Il comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1293, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
"556. Al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo ed integrazione sociale svolto dalle comunità giovanili, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù l'«Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili». Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù è altresì istituito il «Fondo nazionale per le comunità giovanili», per azioni di promozione e valorizzazione delle attività delle comunità giovanili. La dotazione finanziaria del Fondo per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 è fissata in 5 milioni di euro".
Art. 4
Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili
1. L’Osservatorio di cui all’articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, modificato dall'art. 1, comma 1293, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, da ultimo, sostituito dal comma 2 dell’articolo 3 della presente legge, già trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, lett. a) del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 121 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, ha sede presso il Dipartimento, è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro della gioventù o da un suo delegato ed è composto da sedici membri, di cui due designati dal Ministro della gioventù, uno dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, uno dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, uno dal Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato alle politiche per la famiglia, quattro dalla Conferenza Unificata di cui uno dagli enti locali, due dal Forum nazionale giovani e cinque dalle comunità giovanili individuate con il decreto di cui al comma 5 del presente articolo.
2. Al funzionamento dell’Osservatorio è destinato non oltre il dieci per cento delle risorse del Fondo di cui all’articolo 3 della presente legge.
3. L’Osservatorio di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:
a) promozione di studi e ricerche sulla condizione giovanile in Italia e all’estero;
b) pubblicazione di un rapporto biennale sull’andamento delle realtà giovanili e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale in materia di gioventù;
c) sostegno alle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;
d) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle comunità giovanili, al fine di valorizzarne il ruolo di sviluppo ed integrazione sociale;
e) promozione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle comunità giovanili iscritte nel registro per fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
f) promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le comunità giovanili italiane e fra queste e altre realtà giovanili straniere;
g) organizzazione della Conferenza nazionale sulla gioventù, alla quale partecipano i soggetti istituzionali e le comunità interessate;
h) monitoraggio e supervisione delle attività svolte dalle comunità giovanili;
i) relazione periodica al Dipartimento ed al Ministro della gioventù sull’attività svolta.
4. All’attuazione dei compiti assegnati dalla presente legge all’Osservatorio di cui al comma 1, si provvede attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse strumentali ed economiche, allo stato già in dotazione al medesimo, nonché, ove necessario, di quelle di cui al comma 2.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro delegato alla gioventù, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni per l’organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio, ivi comprese quelle per l’individuazione delle comunità giovanili di cui al comma 1, quelle per l’iscrizione e la cancellazione nel registro di cui all’articolo 5 e per la periodica revisione dello stesso.
6. L’Osservatorio si coordina con gli Osservatori regionali sui giovani, ove istituiti.
Art. 5
Registro delle comunità giovanili
1. L’accesso ai benefici previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 3 della presente legge ed al Capo III della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in quanto compatibili, è subordinato all’iscrizione nel registro delle comunità giovanili, istituito presso il Dipartimento.
2. Nel registro di cui al comma 1, sono iscritte a domanda le comunità giovanili che rispondono statutariamente ai requisiti previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 e dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 e che prevedano nei propri statuti l’impegno degli associati a contrastare efficacemente, all’interno della comunità giovanile o in prossimità di essa, ogni forma di discriminazione o violenza, ovvero di promozione o esercizio di attività illegali nonché l’uso di sostanze stupefacenti o l’abuso di alcool.
3. Possono altresì iscriversi al registro le associazioni, costituite anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Le comunità giovanili iscritte nel registro sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione relativa alle entrate associative, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti, dei bilanci, dei documenti amministrativi.
Art. 6
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro delegato alla gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri di ripartizione e le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui all’articolo 3 della presente legge.
3. Dall’attuazione della presente legge, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Scritto da Admin il 24 Maggio 2009 alle 13:08- 506 Articoli Totali
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