Giornalismo: uso di foto tratte dai social networks
Garante Privacy , provvedimento 06.05.2009 n° 1615317GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, PROVVEDIMENTO 6 MAGGIO 2009, N. 1615317
Giornalismo: uso di immagini tratte dai social networks.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del cons. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;
VISTA la segnalazione del 3 marzo 2009 con la quale il sig. Davide Moscone lamenta l'illecita pubblicazione di una sua fotografia sui quotidiani Ciociaria Oggi (edizioni del 23 e 24 febbraio 2009) e La Provincia, cronaca di Frosinone (edizione del 24 febbraio 2009);
VISTI gli elementi acquisiti nell'istruttoria;
VISTI gli atti d'ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;
RELATORE il dott. Mauro Paissan;
PREMESSO
È pervenuta al Garante una segnalazione con la quale il sig. Davide Moscone ha lamentato che sul quotidiano Ciociaria Oggi (edizioni del 23 e 24 febbraio 2009) e La Provincia, cronaca di Frosinone (edizione del 24 febbraio 2009) è stata erroneamente pubblicata una sua fotografia a corredo della notizia della morte di un giovane di Atina, suo omonimo, avvenuta a causa di un incidente stradale. Il segnalante ha precisato che la fotografia costituiva una riproduzione di quella associata al suo profilo personale presente sul social network "Facebook".
In relazione all'accaduto il segnalante, oltre a chiedere alle testate di pubblicare una rettifica della notizia, ha altresì denunciato il caso all'Autorità prospettando una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Le testate hanno provveduto a soddisfare la richiesta del segnalante –di cui Ciociaria Oggi ha dato comunicazione anche al Garante- senza formulare ulteriori osservazioni sul caso, come richiesto dall'Autorità in sede di istruttoria.
CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:
Il caso trae origine dalla pubblicazione, su alcuni quotidiani a diffusione locale, della notizia relativa al decesso di un giovane a causa di un incidente stradale.
Al riguardo, il Garante ha sempre ricordato che la vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali riserva all'attività giornalistica un regime speciale (artt. 136 e ss Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice" e allegato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica) il quale consente al giornalista di diffondere i dati, anche senza il consenso degli interessati, nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, di quello dell'"essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma 3, del Codice).
Ciò posto, il giornalista è però tenuto anche al rispetto di alcuni principi generali, applicabili a qualunque tipo di trattamento di dati e che si traducono, tra gli altri, nel dovere di trattare i dati personali in modo corretto, verificando innanzitutto la loro esattezza (art. 11, comma 1, lett. a) e c) del Codice).
Invero, tali principi, prima ancora dell'entrata in vigore della disciplina in materia di protezione dei dati personali, erano già affermati nelle leggi e nelle carte deontologiche che da tempo disciplinano il settore (l. 8 febbraio 1948, n. 47 e 3 febbraio 1963, n. 69; carta dei doveri del giornalista - Documento CNOG – FNSI 8 luglio 1993), nonché consolidati attraverso una copiosa giurisprudenza, e costituiscono l'essenza di una corretta e professionale attività giornalistica.
Nel caso di specie, come è emerso dagli atti, le testate giornalistiche sopra individuate, al fine di dare un volto alla vittima dell'incidente, hanno diffuso una fotografia tratta da uno dei più frequentati social networks, senza verificare la corrispondenza di identità tra la persona ivi rappresentata e quella deceduta nell'incidente.
Preso atto della circostanza che le testate hanno provveduto a pubblicare una rettifica (Ciociaria Oggi del 5 marzo 2009 e La Provincia, cronaca di Frosinone del 4 marzo 2009), si deve comunque rilevare che la diffusione della suddetta fotografia a corredo della notizia dell'incidente stradale che ha causato la morte di un omonimo di Atina ha concretizzato un trattamento in violazione delle disposizioni a tutela del diritto alla protezione dei dati personali e dell'identità personale, essendo state raccolte informazioni non adeguatamente verificate e diffusi dati personali errati.
Alla luce delle considerazioni svolte, va pertanto affermata l'illiceità del trattamento oggetto di segnalazione e, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1 lett. c) e 154 comma 1, lett. d), del Codice, va disposto nei confronti di Nuova Editoriale Ciociaria Oggi e Effe Cooperativa Editoriale S.p.a., quali editori, rispettivamente, di Ciociaria Oggi e La Provincia e titolari del trattamento di dati oggetto di segnalazione, il divieto di diffondere, anche tramite i siti web delle testate, la fotografia del segnalante nel contesto della notizia dell'incidente mortale occorso al giovane di Atina.
Si fa presente che in caso di inosservanza del divieto si renderà applicabile la sanzione di cui all'art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2 ter del Codice.
Resta impregiudicata la facoltà per l'interessato di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr. anche art. 15 del Codice).
Copia del presente provvedimento verrà inviata all'Ordine regionale dei giornalisti e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di relativa competenza.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) rileva l'illiceità del trattamento di dati personali presente sulle edizioni di Ciociaria Oggi del 23 e 24 febbraio 2009 e La Provincia, cronaca di Frosinone, del 24 febbraio 2009;
b) ai sensi degli artt. 139 comma 5, 143 comma 1, lett. c) e 154 comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali, dispone nei confronti di Nuova Editoriale Ciociaria Oggi e Effe Cooperativa Editoriale S.p.a., quali editori, rispettivamente, di Ciociaria Oggi e La Provincia e titolari del trattamento di dati oggetto di segnalazione, il divieto di diffondere, anche tramite i siti web delle testate, la fotografia del segnalante nel contesto della notizia dell'incidente mortale occorso al giovane di Atina.
c) dispone l'invio di copia del presente provvedimento all'Ordine regionale dei giornalisti e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di relativa competenza.
Roma, 6 maggio 2009
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi
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