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Provvedimenti anticrisi e proroga della partecipazione a missioni internazionali

DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78

Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

(GU n. 150 del 1-7-2009)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare provvedimenti anticrisi;

Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per la proroga di termini in scadenza previsti da disposizioni di legge per consentire l'attuazione dei conseguenti adempimenti amministrativi;

Ritenuta infine la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno e della giustizia;

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

PARTE I

ECONOMIA REALE

TITOLO I

INTERVENTI ANTICRISI

Art. 1.

Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali

1. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attivita' produttiva connessa all'apprendimento. L'inserimento del lavoratore nelle attivita' del progetto puo' avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titolo retributivo da parte dei datori di lavoro la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione.

2. L'onere derivante dal comma 1 e' valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' attuative del comma 1, avuto particolare riguardo ai procedimenti del relativo accordo, alla previsione di coniugazione dei medesimi con gli interventi di politica attiva a valere sulle risorse all'uopo destinate ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, alle procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio di cui al comma 4.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede sulla base dei dati comunicati dall'INPS al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.

5. Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attivita', di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarieta' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e' aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010. L'onere della presente disposizione, derivante dall'incremento del venti per cento dei trattamenti, e' posto a carico delle risorse per l'anno 2009 e 2010 del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2., trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009. L'INPS, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al presente comma, provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti delle relative risorse come disciplinate dallo stesso decreto.

7. All'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono aggiunti i seguenti periodi: «L'incentivo di cui al primo periodo e' erogato al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere una attivita' autonoma, avviare una auto o micro impresa, o per associarsi in cooperativa in conformita' alle norme vigenti. In caso di cassa integrazione in deroga, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.». Con decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita' e le condizioni per l'applicazione di quanto previsto al presente e successivo comma.

8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore gia' percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato esubero strutturale, nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere una attivita' autonoma, per avviare una auto o micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformita' alle norme vigenti, e' liquidato il trattamento di integrazione salariale straordinaria per un numero di mensilita' pari a quelle deliberate non ancora percepite, e, se il medesimo lavoratore rientri nelle previsioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilita' per un numero di mesi massimo pari a 12. Il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

 

Art. 2.

Contenimento del costo delle commissioni bancarie

1. A decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non puo' mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilita' economica per il beneficiario non puo' mai superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilita' economica non puo' mai superare i quattro giorni per tutti i titoli.

E' nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, all'articolo 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 1, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: «L'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non puo' comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullita' del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo.».

3. Al comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente e' comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilita' per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.».

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

 

Art. 3.

Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie

1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei mercati dell'energia, nella prospettiva dell'eventuale revisione della normativa in materia, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, adotta con decreto, in conformita' al comma 10-ter dell'articolo 3 della decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, misure che vincolano, per l'anno termico 2009-2010, ciascun soggetto che nell'anno termico 2007-2008 ha immesso nella rete nazionale di trasporto, direttamente o tramite societa' controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, una quota superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi di standard metri cubi, modulabile su base mensile tenuto conto dei limiti di flessibilita' contrattuale, mediante procedure concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e modalita' determinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas nel rispetto degli indirizzi definiti nel medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico.

2. Il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto cedente il gas naturale nelle procedure di cui al comma 1 e' fissato, con proprio decreto, dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, formulata con riferimento ai prezzi medi dei mercati europei rilevanti e prevedendo anche un riscontro di congruenza tra il prezzo da riconoscere e la struttura dei costi di approvvigionamento sostenuti dal cedente.

L'eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente e' destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla base del profilo medio di consumo degli ultimi 3 anni, evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas secondo criteri definiti dal Ministro dello sviluppo economico su proposta della medesima Autorita', tenendo conto dei mandati dei clienti.

3. Al fine di consentire un'efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le procedure concorrenziali di cui al comma 1, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) introduce nelle tariffe di trasporto del gas naturale misure di degressivita' che tengano conto della struttura costi del servizio in ragione del coefficiente di utilizzo a valere dall'inizio del prossimo periodo di regolazione tariffaria del trasporto;

b) adegua la disciplina del bilanciamento del gas naturale, adottando gli opportuni meccanismi di flessibilita' a vantaggio dei clienti finali, anche industriali;

c) promuove, sentito il Ministero dello sviluppo economico, l'offerta dei servizi di punta per il sistema del gas naturale e la fruizione dei servizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e termoelettrici, nel rispetto dei vigenti livelli di sicurezza degli approvvigionamenti e delle forniture.

4. In caso di mancato rispetto dei termini per gli adempimenti di cui al presente articolo, i relativi provvedimenti sono adottati, in via transitoria e sino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Art. 4.

Interventi urgenti per le reti dell'energia

1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa e d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, individua gli interventi relativi alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono nominati uno o piu' Commissari della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata con le stesse modalita' di cui al comma 1.

3. Ciascun Commissario emana gli atti e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresi' individuati le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che cio' comporti ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonche' i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti.

 

Art. 5.

Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari

1. E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010.

2. I soggetti titolari di attivita' industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se e' documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

3. L'incentivo fiscale e' revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalita' estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

 

Art. 6.

Accelerazione dell'ammortamento sui beni strumentali di impresa

1. Per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a piu' avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico, entro il 31 dicembre 2009 si provvede alla revisione dei coefficienti di ammortamento, di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 2 febbraio 1989, n. 27, compensandola con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici.

 

Art. 7.

Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza

1. All'articolo 106 del TUIR sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma:

«3-bis: Per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, limitatamente all'ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi d'imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma sono elevate allo 0,50 per cento. L'ammontare delle svalutazioni eccedenti il detto limite e' deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.»;

b) nel comma 5 dopo le parole «di cui al comma 3» sono aggiunte le parole «e di cui al comma 3-bis».

2. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di cui al comma 3-bis dell'articolo 106 del TUIR si applica ai crediti erogati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e la media ivi prevista e' commisurata alla residua durata del suddetto periodo d'imposta.

3. Per evitare indebiti effetti di sostituzione e novazione, l'Agenzia delle entrate dispone controlli mirati alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

In caso di violazioni, le sanzioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applicano in ogni caso nella misura massima.

 

Art. 8.

Sistema «export banca»

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti autorizza e disciplina le attivita' di Cassa depositi e prestiti s.p.a. al servizio di SACE s.p.a. per dare vita, a condizioni di mercato, ad un sistema integrato di «export banca». A questo fine tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. con l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.

185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che integra l'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 269 del 2003 rientrano anche le operazioni per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE s.p.a.

 

Art. 9.

Tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

1. In attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e' disposto quanto segue:

a) per il futuro:

1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco ISTAT pubblicato in applicazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

2. nelle amministrazioni di cui al punto 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo comporta responsabilita' disciplinare ed amministrativa.

Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, agli IRCCS pubblici, anche trasformati in fondazioni;

3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attivita' di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 e' effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformita' con quanto stabilito dal comma 1-quater del citato articolo 9;

4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al comma 4 sono inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell'articolo 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) per il passato:

1. l'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009 ed in essere alla data di pubblicazione del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, e' accertato, all'esito di una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; i predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse a tal fine stanziate con la legge di assestamento del bilancio dello Stato.

 

Art. 10.

Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali

1. Per contrastare gli abusi e corrispondentemente per incrementare la liquidita' delle imprese, il sistema delle compensazioni fiscali e' reso piu' rigoroso e riorganizzato come segue:

a) contrasto agli abusi:

1. all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' aggiunto il seguente periodo: «La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.»;

2. al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, e' aggiunto il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dal secondo periodo i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata.»;

b) all'articolo 8, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole; «e' anche presentata,» sono aggiunte le seguenti: «in via telematica ed»;

c) all'articolo 8-bis, comma 2, primo periodo, il numero: «88»

e' sostituito dal seguente: «74» e le parole: «a lire 50 milioni»

sono sostituite dalle seguenti: «a euro 25.000»;

d) all'articolo 8-bis, comma 2, e' aggiunto il seguente periodo:

«Sono inoltre esonerati i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio.»;

3. all'articolo 38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, l'ottavo e nono periodo sono sostituiti dal seguente: «Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalita' ed i termini per l'esecuzione dei rimborsi previsti dal presente articolo.»;

b) al sesto comma, dopo le parole: «Se successivamente al rimborso» sono aggiunte le seguenti: «o alla compensazione», dopo le parole: «indebitamente rimborsate» sono aggiunte le seguenti: «o compensate» e dopo le parole «dalla data del rimborso» sono aggiunte le seguenti: «o della compensazione»;

4. fino all'emanazione del provvedimento di cui al precedente n. 3, lettera a), continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;

5. all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tali compensazioni possono essere effettuate solo successivamente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2.»;

6. all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49 e' inserito il seguente: «49-bis. I soggetti di cui al comma precedente che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.»;

7. i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformita' di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione e' sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto, relativamente ai contribuenti per i quali e' esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto 31 maggio 1999, n. 164.

L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. In relazione alle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 200 milioni di euro per l'anno 2009 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;

8. all'articolo 27, comma 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dall'articolo 16, comma 3 e 17, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»;

b) incremento delle compensazioni fiscali:

1. all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.».

 

Art. 11.

Analisi e studi economico-sociali

1. I sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonche' dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati, sono, senza oneri aggiuntivi, utilizzabili in modo coordinato ed integrato al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali. La formazione e l'utilizzo della base unitaria avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati nell'ambito del sistema statistico nazionale, e in particolare del regolamento n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, e della normativa sulla protezione dei dati personali.

 

TITOLO II

INTERVENTI ANTIEVASIONE E ANTIELUSIONE INTERNAZIONALE E NAZIONALE

Art. 12.

Contrasto ai paradisi fiscali

1. Le norme del presente articolo danno attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attivita' economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l'attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonche' di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati.

2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attivita' di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 110, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.

167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.

3. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attivita' economiche e finanziarie all'estero, l'Agenzia delle entrate istituisce, in coordinamento con la Guardia di finanza e nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, una unita' speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale, per l'acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti fenomeni illeciti ed il rafforzamento della cooperazione internazionale.

 

Art. 13.

Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali

1. Per analogia e armonizzazione con quanto gia' disposto in altri ordinamenti europei, allo scopo di evitare indebiti arbitraggi fiscali l'accesso a regimi che possono favorire disparita' di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, e' sottoposto ad una verifica di effettivita' sostanziale. A tal fine nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 167, nel comma 5, la lettera a) e' sostituita dalla seguente «a) la societa' o altro ente non residente svolga un'effettiva attivita' industriale o commerciale, come sua principale attivita', nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attivita' bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento»;

b) all'articolo 167, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:

«5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma precedente non si applica qualora i proventi della societa' o altro ente non residente provengono per piu' del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attivita' finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprieta' industriale, letteraria o artistica, nonche' dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la societa' o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa societa' che controlla la societa' o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.»;

c) all'articolo 167, dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a piu' della meta' di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;

b) hanno conseguito proventi derivanti per piu' del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attivita' finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprieta' industriale, letteraria o artistica nonche' dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la societa' o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa societa' che controlla la societa' o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente deve interpellare l'amministrazione finanziaria secondo le modalita' indicate nel precedente comma 5.»;

d) nell'articolo 168, comma 1, dopo le parole «di cui all'articolo 167» sono aggiunte le seguenti: «, con l'esclusione di quanto disposto al comma 8-bis».

 

Art. 14.

Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di societa' ed enti

1. Le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilita' in metalli preziosi per uso non industriale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunita' europee, sono assoggettate a tassazione separatamente dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, con l'aliquota del 6 per cento.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che i termini di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi non siano ancora scaduti. Per il predetto periodo di imposta, l'imposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente, e' versata, a titolo di acconto, entro il termine di scadenza del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, a scelta del contribuente, per il 50 per cento alla predetta data e per la restante parte in due rate di pari importo entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi.

3. L'imposta sostitutiva non e' deducibile ai fini della determinazione del reddito. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo sono in deroga ad ogni altra disposizione di legge ed entrano in vigore a decorrere dalla data si entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

Art. 15.

Potenziamento della riscossione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attivita' di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonche' nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.

2. All'articolo 21, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «In quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi dell'articolo 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta nella misura del 20%, secondo modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».

3. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole da «entro» a «nonche'» sono sostituite dalle seguenti: «prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e».

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009.

5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 148 e' abrogato.

6. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole: «entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito» sono aggiunte le seguenti: «e con le modalita' previste per i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

7. La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.

8. Con provvedimento dei Direttori delle Agenzie fiscali e del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono individuati gli atti di cui al comma 7.

 

PARTE II

BILANCIO PUBBLICO

 

Art. 16.

Flussi finanziari

1. Alle minori entrate ed alle maggiori spese derivanti dall'articolo 5, dall'articolo 7, dall'articolo 19, comma 4, dall'articolo 24, commi 74 e 75, e dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.469 milioni di euro per l'anno 2011 e a 336 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede:

a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 5, dall'articolo 10, dall'articolo 12, dall'articolo 13, dall'articolo 14, dall'articolo 15, dall'articolo 21 e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 1.324,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.034,4 milioni di euro per l'anno 2010, a 1.371,9 milioni di euro per l'anno 2011, e a 336 milioni di euro per l'anno 2012;

b) mediante utilizzo delle minori spese recate rispettivamente dall'articolo 10, dall'articolo 16, dall'articolo 19, dall'articolo 20, dall'articolo 22 e dall'articolo 25, pari 107,1 milioni di euro per l'anno 2010, e a 1.097,1 milioni di euro per l'anno 2011;

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

2. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 3,4 milioni di euro per l'anno 2010, di 3,9 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.907,4 milioni di euro per l'anno 2012 mediante l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto e non utilizzate a copertura dello stesso.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono integralmente destinate, in conformita' con le indicazioni contenute nel DPEF per gli anni 2010-2013, all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 17.

Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti

1. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo le parole «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;

b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Il predetto termine si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.».

2. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione» fino a «Ministri interessati» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze».

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonche' degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009, nella misura complessivamente indicata dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni vigilanti competenti trasmettono tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino.

4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie gia' conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, adottano interventi di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti e organismi pubblici, ulteriori rispetto a quelli gia' previsti a legislazione vigente, idonei a garantire l'integrale conseguimento dei risparmi di cui al comma 3.

6. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere:

«h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;

i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.».

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle gia' autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale.

Sono fatte salve le assunzioni dei corpi di polizia, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle universita', degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui al comma 3 comunicano, per il tramite dei competenti uffici centrali di bilancio, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi pubblici vigilati ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato organizzativo. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad eccezione delle Autorita' amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati. Ove gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, fermo restando quanto previsto dal comma 7, trova applicazione la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 641, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle suddette economie di cui al comma 8, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e i Ministri interessati, e' determinata la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del processo di riordino, di trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come integrato dal presente articolo.

10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresi' bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonche' del personale di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianita' previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneita' ove non gia' svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.

13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dalla normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11.

14. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, commi 523 e 643 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010.

18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, comma 13 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010.

19. Le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1° gennaio 2004, sono prorogate al 31 dicembre 2010.

20. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «due membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tre membri».

21. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Ai fini delle deliberazioni del Collegio del CNIPA, in caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.

22. L'articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' abrogato.

23. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno 2009, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»;

b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica»

sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;

c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo;

d) il comma 5 e' abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale;

conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.

5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.».

24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

25. Il termine di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi di regolamenti di cui al medesimo articolo.

26. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole «somministrazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni»;

b) il comma 3 e' cosi' sostituito: «3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata la retribuzione di risultato.»;

c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.»;

d) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma: «6. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b).».

27. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.».

28. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:

«c-bis) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

29. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserito il seguente:

«Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attivita' istituzionali e' istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.

2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell'indice e' affidato al Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».

30. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:

«f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; ».

31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attivita' svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamen Scritto da Admin il 2 Luglio 2009 alle 20:40

 
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