Violenza sessuale: le ultime disposizioni
“Disposizioni in materia di violenza sessuale”
(Testo approvato dalla Camera dei Deputati il 14 luglio 2009)
Art. 1.
(Delitto di violenza sessuale)
1. L'articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 609-bis. - (Violenza sessuale). - Chiunque, con violenza, minaccia o abuso di autorità costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o a subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è della reclusione da due a sei anni».
2. All'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice di procedura penale, le parole: «609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter» sono sostituite dalle seguenti: «609-bis, 609-ter».
Art. 1-bis
(Pene accessorie)
1. All'articolo 609-nonies, primo comma, del codice penale, dopo il numero 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis) l' interdizione dai pubblici uffici nel caso in cui il condannato abbia abusato della propria funzione;
3-ter) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte».
Art. 2.
(Circostanze aggravanti)
1. L'articolo 609-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 609-ter. - (Circostanze aggravanti). - La pena è della reclusione da sette a quindici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici;
2) con l'uso di armi, di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze comunque idonei a ridurre la capacità di determinarsi o a ledere gravemente la salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simula la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;
6) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
7) su persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
8) in luoghi di lavoro con abuso di relazioni di ufficio o di prestazione di opera.
La pena è della reclusione da otto a sedici anni se il fatto è commesso:
1) in danno di una persona che non ha compiuto gli anni dieci;
2) in presenza di due o più delle circostanze indicate nel primo comma.
La pena non può comunque essere inferiore a otto anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale grave.
La pena non può comunque essere inferiore a dieci anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale gravissima».
Art. 3.
(Molestie sessuali)
1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è il seguente:
«Art. 609-ter.1. - (Molestie sessuali). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque arreca molestia a taluno mediante un atto o un comportamento a contenuto esplicitamente sessuale è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 1.000 a 3.000».
Art. 4.
(Violenza sessuale di gruppo)
1. L'articolo 609-octies del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 609-octies. - (Violenza sessuale di gruppo). - La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.
Chiunque partecipa ad atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sette a sedici anni.
La pena è della reclusione da dieci a venti anni se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.
La pena è della reclusione non inferiore a dodici anni se il fatto è commesso:
1) in danno di persona che non ha compiuto gli anni dieci;
2) in presenza di due o più circostanze previste dall'articolo 609-ter, primo comma.
3) se alla vittima è derivata una lesione personale grave.
La pena non può essere inferiore a quindici anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale gravissima.
La pena è aumentata fino alla metà in caso di recidiva.
La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorre taluna delle condizioni indicate nei numeri 3) e 4) del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112».
Art. 5.
(Termine di prescrizione)
1. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: «quarto comma» sono inserite le seguenti: «, 609-bis, 609-quater e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti dagli stessi contemplate».
Art. 6.
(Rilievi fotografici dei latitanti per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale)
Art. 7.
(Maltrattamenti contro familiari e conviventi)
1. L'articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 571, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, si applica la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da dodici a venti anni».
Art. 8.
(Intervento in giudizio)
1. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, l'ente locale impegnato direttamente o tramite servizi per l'assistenza della persona offesa può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.
2. Nei procedimenti per i delitti di cui al comma 1, se commessi in danno di minori o nell'ambito familiare, la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche attraverso l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.
Art. 9.
(Misure per l'informazione e l'assistenza sociale delle vittime di violenza)
1. Le autorità pubbliche, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, possono promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione sulle misure previste dalla legislazione vigente in favore delle vittime delle violenze e dei maltrattamenti e sui servizi e sui centri antiviolenza che hanno competenze e funzioni socio-assistenziali, facilmente individuabili e raggiungibili dalle vittime.
2. I servizi sociali garantiscono alle persone vittime di violenze le cure, le soluzioni di emergenza e il sostegno necessari ai fini di un loro totale recupero.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 9-bis.
(Statistiche sulla violenza)
1. Nel titolo II del libro II del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:
«Art. 24-bis. - (Statistiche sulla violenza). - 1. Ai fini del monitoraggio, della progettazione e della realizzazione di politiche per il contrasto degli atti persecutori previsti all'articolo 612-bis del codice penale e del fenomeno della violenza sessuale, il Ministro per le pari opportunità e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicurano, con cadenza almeno biennale, lo svolgimento di una rilevazione dei fenomeni suddetti, che ne evidenzi le caratteristiche fondamentali e individui le categorie di vittime più a rischio».
Art. 9-bis.
(Protocolli d'intesa)
1. Al fine di contrastare efficacemente il fenomeno degli atti persecutori e della violenza contro le donne, le prefetture - uffici territoriali del Governo - possono promuovere, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, protocolli d'intesa tra soggetti istituzionali (province, comuni, aziende sanitarie, consigliere di parità, uffici scolastici provinciali, forze dell'ordine) e del volontariato (associazioni femminili, centri antiviolenza) che operano sul territorio.
2. I protocolli di cui al comma 1 hanno come obiettivo:
a) l'analisi ed il monitoraggio del fenomeno degli atti persecutori e della violenza contro le donne;
b) lo sviluppo di azioni finalizzate alla prevenzione ed al contrasto di tale fenomeno, attraverso mirati percorsi educativi ed informativi;
c) la formazione degli operatori del settore;
d) il favorire l'emersione del fenomeno, anche tramite iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce;
e) l'assistenza ed il sostegno alle vittime della violenza in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di un episodio di violenza.
Art. 9-bis.
(Iniziative scolastiche contro la violenza e la discriminazione sessuale)
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, può promuovere, nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione contro la violenza e la discriminazione sessuale.
Art. 10.
(Relazione annuale al Parlamento)
1. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presenta alle Camere una relazione sull'attività di coordinamento e di attuazione delle azioni contro gli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale e contro gli atti di violenza sessuale.
2. Ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1, le regioni e le amministrazioni centrali dello Stato sono tenute a fornire le informazioni necessarie al Ministro per le pari opportunità entro il mese di gennaio di ciascun anno.
Scritto da Admin il 26 Luglio 2009 alle 13:12
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