MondoBlu by Megghy.com

Legge Finanziaria 2010 - Due soli articoli (247 commi)

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2010).

Art. 1.

(Risultati differenziali)

1. Per l'anno 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 63.000 milioni di euro, al netto di 4.684 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2010, è fissato, in termini di competenza, in 286.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2010.

2. Per gli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 54.300 milioni di euro e in 41.400 milioni di euro, al netto di 3.520 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2011 e 2012, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 253.000 milioni di euro e in 250.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 49.000 milioni di euro e in 38.000 milioni di euro e il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 248.000 milioni di euro e in 247.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nell'anno 2010 rispetto alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati.

 

Art. 2.

(Disposizioni diverse)

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2010:

a) in 303,76 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

b) in 75,05 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2010 in 18.121,52 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 4.477,88 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).

3. I medesimi importi complessivi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 836,97 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1 gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,72 milioni di euro e di 63,06 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

4. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 204,09 milioni di euro per l'esercizio 2008 e in 200 milioni di euro per l'esercizio 2009, sono utilizzate:

a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'anno 2008, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 244,09 milioni di euro;

b) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la gestione di cui alla lettera a), come risultanti dal bilancio consuntivo per l'anno 2008 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 160 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

5. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato.

5-bis. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, hanno già provveduto al pagamento dell'acconto di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 168 del 2009, senza avvalersi del differimento del versamento dell'importo corrispondente a venti punti percentuali dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo di imposta 2009, previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2009, compete un credito d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

5-ter. Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto, tenendo conto del differimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.

5-quater. I sostituti d'imposta che non hanno tenuto conto del differimento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, restituiscono le maggiori somme trattenute nell'ambito della retribuzione del mese di dicembre 2009. Le somme restituite possono essere scomputate dal sostituto d'imposta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445.

6. Per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.7. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011 e 2012»;

b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012»;

c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012» e le parole: «giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2013».

8. All'articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011, 2012 e successivi».

9. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali»;

b) all'articolo 29, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis dell'articolo 28».

10. Nelle more della definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'individuazione del numero e alla composizione dei comparti di contrattazione e alle conseguenti implicazioni in termini di rappresentatività sindacale, tenuto anche conto delle compatibilità di finanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppi della congiuntura economica, interna ed internazionale, ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 215 milioni di euro per l'anno 2010, 370 milioni di euro per l'anno 2011 e 585 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

........ SCARICA -> IL TESTO INTEGRALE

La presente legge entrerà in vigore il 1 gennaio 2010.

Scritto da Admin il 14 Dicembre 2009 alle 09:45
 
Commenta articolo
Nessun Commento presente
Commento
Titolo Commento
Testo commento
Articoli top della categoria
Legge Finanziaria 2010 - Due soli...   Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2010). Art. 1... leggi tutto
Reati di grave allarme sociale e... Schema di Disegno di legge approvato dal CdM il 30.10.2007 Schema di Disegno di legge recante DISPOSIZIONI IN MATERIA .. leggi tutto
 
Statistiche
  • 9 Categorie
  • 506 Articoli Totali
  • 797866 Pagine Viste
  • 1 Utenti Online