UE: l'Italia si mette in regola sulla "Golden Share"
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 2010
Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004, recante «Definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474». (10A06506)
(GU n. 117 del 21-5-2010)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come modificato dall'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare l'art. 2, comma 1;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi del citato art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332 del 1994, in data 5 ottobre 1995, 21 marzo 1997, 17 settembre 1999, 28 settembre 1999 e 23 marzo 2006, relativi, rispettivamente, a ENI S.p.a., societa' del Gruppo STET (STET S.p.a. e Telecom Italia S.p.a.), societa' del Gruppo ENEL (ENEL S.p.a., ENEL Distribuzione S.p.a., ENEL Produzione S.p.a. e Tema S.p.a.) e Finmeccanica S.p.a. e SNAM RETE GAS S.p.a.;
Visto l'art. 66, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel quale e' previsto che i poteri speciali, di cui all'art. 2, comma 1, possono essere introdotti solo se sono diretti alla tutela di rilevanti e imprescindibili interessi dello Stato, quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sanita' e la difesa, in misura proporzionale a tale tutela, anche per quanto riguarda i limiti temporali e che i medesimi devono essere esercitati in modo aderente ai principi di non discriminazione e di coerenza con gli obiettivi in materia di privatizzazioni;
Visto l'art. 4, comma 227, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che, novellando l'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332 del 1994, ha ridefinito i poteri speciali di cui alla disposizione da ultimo menzionata nonche' il comma 230 del medesimo art. 4 nel quale e' previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono individuati i criteri di esercizio dei poteri speciali, limitando il loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli interessi vitali dello Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004, recante «Definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali, di cui all'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474»;
Vista la sentenza del 26 marzo 2009, causa C-326107, con la quale la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato e statuito che: «La Repubblica italiana, avendo adottato le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004, recante "Definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali, di cui all'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modifiche, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474", e' venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 43 CE e 56 CE, nella misura in cui dette disposizioni si applicano ai poteri speciali previsti dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del predetto decreto-legge e dell'art. 43 CE, nella misura in cui dette disposizioni si applicano al potere speciale previsto dal citato art. 2, comma 1, lettera c)»;
Visto l'art. 260, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;
Decreta:
Art. 1
1. E' abrogato l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004.
Roma, 20 maggio 2010.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dello sviluppo economico Berlusconi
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
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