Risarcimento danno - Merce difettosa - Venditore e produttore
La Suprema Corte (sentenza n.13432-2010) ha sentenziato che nel caso di merce difettosa il venditore ha l'obbligo del risarcimento del danno qualora non fornisca la prova che il produttore, da lui indicato, sia effettivamente colui che ha prodotto la merce.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 28 aprile - 1 giugno 2010, n. 13432
(Presidente Varrone - Relatore Ambrosio)
Svolgimento del processo
1.1. Proposta da I. B. e da L. T., quali genitori esercenti la potestà, domanda di risarcimento danni nei confronti di S. T., titolare della ditta X, per i danni fisici subiti dal figlio D. in data omissis a seguito di una caduta da bicicletta, asseritamente conseguente a vizi occulti di fabbricazione del veicolo ad essi venduta dal convenuto ed estesa la domanda nei confronti della Y s.p.a., terza chiamata in causa dagli attori, per essere stata indicata dal T., all’atto della costituzione in giudizio, quale costruttore della bicicletta ai sensi e agli effetti dell’art. 4 d.P.R. 24-5-1988, n. 224, l’adito Tribunale di Catania - in esito all’istruttoria espletata - rigettava la domanda e compensava le spese del giudizio tra le parti, salvo quelle di c.t.u., poste a carico di parte attrice.
Il Tribunale riteneva che non fosse stata provato il nesso causale tra i vizi dedotti e le lesioni subite da D. B..
1.2. Proposto appello da parte di D. B. (divenuto nelle more maggiorenne), nonché da parte di I. B. e da L. T., la Corte di appello di Catania, con sentenza in data 25-9-2004, dichiarava il difetto di legittimazione di I. B. e di L. T. e rigettava la domanda di risarcimento danni di D. B., compensando interamente tra le parti le spese dei due gradi.
1.3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione D. B., svolgendo due motivi.
1.4. Ha resistito la Y s.p.a. in concordato preventivo in liquidazione, depositando controricorso.
Nessuna attività difensiva è stata, invece, svolta da parte di S. T..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.), erronea pronuncia di decadenza dal diritto alla garanzia nei confronti di T. S., errata applicazione dell’art. 1495 c.c., travisamento dei fatti. A tal riguardo il ricorrente rileva che la decadenza dalla garanzia per vizi occulti postula che sia stata acquisita la certezza obiettiva e completa degli stessi vizi e deduce che l’assunto, accolto dalla Corte di appello, secondo cui la scoperta del vizio coincise, nel caso all’esame, con la data dell’incidente, è «del tutto gratuito»; in contrario senso assume che, nello specifico, «il dubbio e non la certezza» sull’esistenza del vizio era sorto il giorno precedente l’invio del telegramma di denuncia, mentre la certezza maturò solo all’esito dell’accertamento tecnico preventivo.
1.1. La Corte di appello ha ritenuto che il telegramma in data omissis, con il quale i genitori di D. B. denunciarono al T. il vizio occulto («improvvisa non prevedibile rottura della forcella»), individuando, nel contempo, la causa delle lesioni subite dal figlio nello stesso vizio, era inidoneo a impedire la decadenza, perché inviato quando era ormai decorso il termine di otto giorni di cui all’art. 1495 c.c.: ciò in quanto «dalla documentazione prodotta e dalla ricostruzione della vicenda compiuta dal danneggiato» (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata) si desumeva che la scoperta del vizio (rottura della forcella della bicicletta) coincise con quella del omissis in cui si verificò l’incidente asseritamente conseguente a detto vizio.
Trattasi di apprezzamento di fatto, incensurabile nella attuale sede di legittimità, la cui correttezza non risulta smentita dalle deduzioni in ricorso e che, anzi, appare convalidata, dai puntuali richiami che si rinvengono nella sentenza impugnata al contenuto del telegramma, sintomatico, non già del mero «dubbio», ma della piena consapevolezza, ben prima dell’accertamento tecnico preventivo, vuoi dell’esistenza e consistenza del vizio, vuoi della sua incidenza causale nella dinamica del sinistro.
1.2. Ciò posto, il contenuto del motivo si infrange sulla considerazione del carattere surrettizio del richiamo al vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.), il quale ricorre quando si prospetta l’errata individuazione o applicazione di una norma ad un fatto, sulla fissazione del quale non c’è discussione; laddove il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) è una doglianza che investe la ricostruzione della fattispecie concreta, addebitando a questa ricostruzione di essere stata effettuata in una massima, la cui incongruità emerge dalla insufficiente, contraddittoria o omessa motivazione della sentenza impugnata (ex multis Cass. 18 marzo 1995, n. 3205; 18 novembre 2000, n. 14953). Ne consegue che il controllo sulla congruità della motivazione previsto dal n. 5 dell’art. 360 c.p.c. si riferisce alla sola giustificazione del giudizio di fatto (sebbene, nell’ipotesi in cui investa la motivazione di diritto, il vizio possa dar luogo a rettifica della sentenza ex art. 384 c.p.c.); mentre il controllo previsto dal n. 3 dello stesso articolo si risolve in un giudizio sulla fattispecie astratta contemplata dalla norma di diritto applicabile al caso concreto, implicando necessariamente un problema interpretativo della norma stessa.
1.3. Con il motivo all’esame il ricorrente - pur formalmente denunciando l’errata applicazione dell’art. 1495 c.c. e richiamando principi, costantemente ribaditi da questa Corte, secondo cui il termine di decadenza per la denuncia dei vizi (da riferirsi, in ogni caso, alla semplice manifestazione dei vizi, e non già all’individuazione delle loro cause) decorre soltanto dal momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva, oltre che della loro effettiva esistenza, anche della loro consistenza (ex plurimis Cass. n. 9515/2005) - non pone nella sostanza un problema di (errata) interpretazione della norma, né tantomeno dimostra che i giudici di appello, per pervenire alle conclusioni esposte nella sentenza impugnata, hanno operato in contrasto con i principi richiamati. Piuttosto la stessa parte - apoditticamente collocando il mero «dubbio» sull’esistenza del vizio nel giorno antecedente all’invio del telegramma di denuncia e contestando, in termini peraltro di assoluta genericità, il diverso convincimento espresso dai giudici di appello - pone un problema di ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è attività propria dei giudici di merito.
Ma allora la questione che il motivo solleva risulta esterna ed estranea all’esatta interpretazione della norma di legge ed esula dai canoni di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.. D’altra parte - tenuto conto del principio secondo cui, allorquando la decadenza da un diritto consegue alla mancata osservanza dell’onere di compiere un determinato atto entro un certo termine, spetta a colui che intende esercitare il diritto fornire la prova d’aver compiuto tempestivamente l’atto medesimo - il ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare di avere individuato e provato, nel giudizio di merito, la diversa data di acquisita conoscenza del vizio all’esame, attaccando la decisione sotto il profilo del vizio della motivazione (nella specie neppure enunciato), all’uopo non rilevando l’assertiva denuncia del «travisamento del fatto» (peraltro evocante l’errore di fatto, denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.) e non essendo neppure predicabile con il ricorso per cassazione la mera fungibilità della ricostruzione dei fatti.
In definitiva il motivo va rigettato.
2. La Corte di appello ha ritenuto che non potesse essere accolta neppure l’azione extracontrattuale, proposta dal danneggiato ai sensi del d.P.R. n. 224 del 1998: e ciò sia nei confronti dell’Y s.p.a., in considerazione del difetto di prova, di cui era onerata la parte attrice, in ordine alla contestata circostanza che la società avesse effettivamente prodotto la bicicletta di cui trattasi; sia nei confronti del T., sul presupposto che la responsabilità del venditore ai sensi dell’art. 4 del cit. d.P.R. avrebbe potuto configurarsi solo nel caso di omessa comunicazione da parte dello stesso venditore dell’identità e del domicilio del costruttore. Nel caso di specie - secondo la Corte di appello - «non essendovi stata alcuna precedente richiesta di comunicazione di identità e del domicilio del produttore ed essendo intervenuta tempestivamente l’indicazione, il T. non è soggetto a responsabilità, non gravando su di esso alcun obbligo» (pag. 10 della sentenza).
2.1. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente impugna la decisione in parte qua, denunciando insufficiente e comunque contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), errata applicazione e comunque violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 4 commi 1 e 5 e dell’art. 13 d.P.R. n. 224 del 1988.
In particolare lamenta che la Corte territoriale - muovendo dal presupposto che gravasse sul danneggiato l’onere della prova della qualità di costruttore della Y s.p.a. e ritenendo inevaso tale onere - abbia escluso la responsabilità del fornitore T. ai sensi dell’art. 4 d.P.R. n. 224 del 1988 per il semplice fatto che lo stesso avesse provveduto a indicare il nominativo della stessa Y s.p.a., anche se poi non è risultato provato che si trattasse del costruttore del prodotto difettoso. In contrario senso osserva: che l’indicazione di un qualsiasi nominativo non può ritenersi sufficiente ad esonerare da responsabilità il fornitore, come si evince dallo stesso tenore dell’art. 4 cit.; che, inoltre, è irrilevante la circostanza della mancanza di una preventiva richiesta scritta del danneggiato per ottenere tale indicazione, anche perché, nello specifico, il T. era a conoscenza della pretesa risarcitoria ed avrebbe potuto provvedere all’indicazione del produttore in sede di accertamento tecnico preventivo; che, in ogni caso - una volta effettuata l’indicazione in giudizio - gravava sul fornitore e non sul cliente l’onere di fornire la relativa prova. Conclusivamente il ricorrente ritiene che, in mancanza di prova della qualità di costruttore, il venditore debba essere ritenuto responsabile in base all’art. 4 d.P.R. n.224, non rilevando a tali effetti la decadenza di cui all’art. 1495 c.c. in considerazione dell’applicabilità del diverso termine (di prescrizione) di tre anni di cui all’art. 13 del medesimo d.P.R..
2.1. Va premesso che le censure, formulate con il motivo all’esame (al pari, del resto, di quelle poste alla base del precedente) non attingono la posizione della Y, né pongono in discussione il rilievo, contenuto nell’impugnata sentenza, in ordine al difetto di prova circa la qualità di costruttore della suddetta società. Anzi le censure stesse - risultando esclusivamente finalizzate all’affermazione della responsabilità del fornitore, prevista dall’art. 4 d.P.R. n. 224 del 1988 per il caso di mancata individuazione del costruttore - implicitamente, ma inequivocamente confermano la sussistenza della carenza probatoria che è alla base della statuizione di rigetto della domanda risarcitoria nei confronti della società. Di conseguenza detta statuizione deve ritenersi ormai passata in giudicato.
2.2. Tanto premesso e ribadito che ciò di cui ancora si controverte è, esclusivamente, la responsabilità del fornitore ex art. 4 del cit. d.P.R., il motivo di ricorso risulta fondato nei termini che si preciseranno di seguito.
In punto di diritto si rileva che la tutela prevista a favore del consumatore in materia di danno da prodotti difettosi dal d.P.R. n. 224/1988 - emanato in attuazione della direttiva CEE numero 85/374 ed oggi trasfusa nel Codice del consumo di cui al D.Lgs. 6-9-2005, n. 206 - configura in capo al produttore o all’importatore del prodotto nella Comunità europea, (relativamente ai danni di cui all’art. 11 dello stesso d.P.R.) una responsabilità di natura oggettiva, fondata non sulla colpa, ma sulla riconducibilità causale del danno alla presenza di un difetto nel prodotto (cfr. artt. 1, 6 e 7). In particolare il legislatore nazionale, dando attuazione alla direttiva comunitaria, ha inteso accordare una tutela più ampia al consumatore, superando i rigorosi limiti che in precedenza essa incontrava sia nell’ambito del rapporto con il venditore, in considerazione della contenuta azionabilità nel tempo dei diritti di garanzia riconosciuti dalla disciplina ordinaria della vendita, sia al di fuori del rapporto negoziale, in quanto ancorata agli oneri probatori imposti dalle regole in tema di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c..
Nell’indicata prospettiva di una più ampia ed efficace tutela del consumatore si colloca, per l’appunto, l’art. 4 del cit. d.P.R., qui invocato da parte ricorrente, il quale prevede al comma 1 che «quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività commerciale, se abbia omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l’identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto».
Per quanto rileva in questa sede, merita precisare che il medesimo articolo 4 prevede:
al comma 2, le modalità con cui va formulata la preventiva richiesta del danneggiato al fornitore («la richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, il tempo dell’acquisto; deve inoltre contenere l’offerta in visione del prodotto, se ancora esistente»);
al comma 3, il termine entro il quale il fornitore, che sia stato evocato in giudizio senza la preventiva richiesta del danneggiato, deve effettuare la comunicazione dei dati del produttore, al fine di provocarne la chiamata in causa ed (eventualmente) ottenere la propria estromissione dal giudizio («se la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non è stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto può effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi»), salva «in ogni caso» la possibilità di ottenere dal giudice, alla prima udienza, un ulteriore termine «se le circostanze lo giustificano» (comma 4);
infine al comma 5 l’eventuale assunzione della lite da parte del produttore che non contesti l’indicazione, con conseguente estromissione del fornitore e rimborso delle spese in suo favore da parte del danneggiato («il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può essere chiamato nel processo a norma dell’art. 106 del codice di procedura civile e il fornitore convenuto può essere estromesso, se la persona indicata comparisce e non contesta l’indicazione. Nell’ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto può chiedere la condanna dell’attore al rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata in giudizio»).
Questo l’ambito normativo di riferimento, entrambi i passaggi argomentativi in cui si articola la decisione impugnata - e, cioè, l’essere mancata una preventiva richiesta scritta da parte del danneggiato al fornitore perché indicasse i dati del produttore e l’essere poi avvenuta in giudizio la tempestiva comunicazione di tali dati da parte del fornitore - si rivelano inidonei a fondare la statuizione di rigetto nei confronti del fornitore.
Invero il primo argomento è smentito dal tenore dei commi 3 e 4, nonché dall’ultima parte del comma 5, da cui si evince, con chiarezza, che, nell’ipotesi in cui il produttore non sia individuato, da un lato, il fornitore è gravato da un onere di informazione dei relativi dati in suo possesso, da effettuarsi, comunque, in limine litis, in considerazione delle esigenze di tutela della parte debole e del generale principio di solidarietà sociale; dall’altro che il consumatore, ben può evocare direttamente in giudizio il fornitore, anche senza la preventiva richiesta di cui al comma 2, fermo restando che il comportamento negligente è suscettibile di sanzione nella regolazione delle spese, comportando - in caso di tempestiva comunicazione in giudizio dei dati del produttore e successiva estromissione del fornitore - il rimborso delle spese in favore di quest’ultimo, siccome inutilmente evocato in giudizio.
Anche l’altro argomento “speso” dalla Corte di appello confligge - prima ancora che, sul piano logico, con il contemporaneo rilievo della mancanza di prova in ordine all’individuazione del produttore nella società indicata dal fornitore - con il dato normativo, atteso che la prima parte del comma 5 dell’articolo all’esame, prevedendo la possibilità di estromissione del fornitore solo «se la persona indicata comparisce e non contesta l’indicazione», lascia inequivocamente intendere che la mera “indicazione” dei dati del produttore non è sufficiente a liberare il fornitore dalla responsabilità di cui al cit. art. 4, occorrendo, invece, la sua effettiva “individuazione”.
L’errore in cui è incorsa la Corte di appello consiste, dunque, nell’avere assegnato alla mera comunicazione dei dati di un soggetto, indicato come produttore, funzione di esonero dalla responsabilità del fornitore, ancorché non risultasse accertato che il soggetto indicato fosse effettivamente il produttore (id est, non fosse stato individuato il produttore), dimenticando che è la mancata individuazione del produttore che determina l’assoggettamento del fornitore alla responsabilità di cui all’art. 4 cit., come del resto ben si coglie dall’incipit della norma («quando il produttore non sia individuato ...»).
2.3. In definitiva ritiene il Collegio che l’unica interpretazione logicamente possibile e coerente con l’indicata ratio legis (chiaramente volta ad assicurare una maggiore tutela del danneggiato) è quella che assegna al dato obiettivo dell’(effettiva) “individuazione” del produttore il carattere di condizione di esonero del fornitore dalla speciale responsabilità di cui all’art. 4 d.P.R. n. 224/1988, come appare chiaro dal complessivo tenore della norma e, segnatamente, dalla prima parte del comma 5, laddove subordina l’estromissione del fornitore, che abbia provveduto alla tempestiva “indicazione” in giudizio, alla “non contestazione” dell’indicazione stessa da parte del produttore. In tale contesto la “preventiva richiesta” di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 4 - in quanto intesa a provocare preventivamente l’“individuazione” del produttore, in considerazione della disponibilità dei relativi dati da parte del fornitore - costituisce un onere di diligenza, imposto al danneggiato in funzione di evidenti esigenze di economia processuale, con la conseguenza che la relativa mancanza non preclude l’azionabilità della tutela spettante al danneggiato ex art. 4 cit. nei confronti del fornitore «quando il produttore non sia individuato», risultando (esclusivamente) sanzionata dal pagamento delle spese processuali in favore del fornitore, ove lo stesso fornitore risulti inutilmente evocato in giudizio.
2.4. In tema di riparto dell’onere della prova ciò significa che - mentre nell’ambito del rapporto produttore/consumatore, grava su quest’ultimo l’onere di dimostrare la qualità del costruttore del prodotto, trattandosi di un fatto costitutivo della domanda risarcitoria verso costui - nel rapporto fornitore/consumatore spetta al primo l’onere di dimostrare la qualità del soggetto indicato come produttore, alla stregua dei fatti impeditivi della domanda, dovendosi ritenere che tale fatto costituisca condizione di esonero dello stesso fornitore dalla speciale responsabilità di cui al cit. art. 4 cit. e rispondendo la suddetta ripartizione dell’onere probatorio - attesa la piena disponibilità e prossimità delle relative circostanze in capo allo stesso fornitore - alla finalità di non rendere troppo difficile la tutela del consumatore.
2.5. È appena il caso di aggiungere che la rilevanza delle considerazioni che precedono non si infrange con il rilievo della decadenza ex art. 1495 c.c. di cui al motivo che precede.
Invero - posto che la disciplina della responsabilità da prodotti difettosi di cui al d.P.R. n. 224 del 1988 viene ad affiancarsi e non a sostituirsi, ai rimedi previsti dall’ordinamento in favore di colui che patisca un danno ingiusto (cfr. Cass. n. 8981 del 2005) - la relativa azione nei confronti del fornitore risulta assoggettata ai limiti temporali di cui agli artt. 13 e 14 dello stesso d.P.R. e non è condizionata dai limiti di azionabilità dei diritti di garanzia scaturenti dalla vendita, che sono riferiti alla pretesa contrattuale, risultando ben distinto l’inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto dal generale divieto del neminem laedere, al quale anche il fornitore è tenuto secondo un generale principio di solidarietà sociale, e che implica, tra l’altro, la responsabilità dello stesso per i danni da prodotti difettosi ex art. 4 cit. «quando il produttore non sia individuato».
2.6. In conclusione il secondo motivo di ricorso va accolto e, di conseguenza, l’impugnata sentenza deve essere cassata in relazione con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, per nuovo esame.
Il giudice del rinvio farà applicazione dei principi sopra esposti sub 2.3, 2.4. e 2.5. e provvedere alla regolazione delle spese anche per il giudizio di cassazione tra il B. e il T..
Vanno, invece, regolate in questa sede le spese del giudizio di cassazione tra lo stesso B. e la controricorrente Y s.p.a. in concordato preventivo in liquidazione, in quanto il giudizio dovrà proseguire solo nei confronti del T.. Tali spese - considerato che, come si è sopra evidenziato, i motivi di ricorso risultano indirizzati esclusivamente nei confronti del diretto venditore - vanno integralmente compensate tra le stesse parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione tra il ricorrente e S. T. alla Corte di appello di Catania in diversa composizione; compensa interamente le spese del giudizio di cassazione tra lo stesso ricorrente e la Y s.p.a. in concordato preventivo in liquidazione.
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