Scelta del genitore affidatario: rilevanti le consuetudini di vita del minore
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Sentenza 21 aprile - 4 giugno 2010, n. 13619
(Presidente Luccioli - Relatore Cultrera)
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Bari, con decreto del 10 febbraio 2009, in accoglimento delle istanze proposte da D. C., ha inibito ad A. A., coniuge separato del ricorrente, di allontanare da **** la figlia minore G. che, affidata congiuntamente ad entrambi i genitori secondo gli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale omologata in data ****, la predetta aveva portata con sé a ****, per ivi trasferirsi per esigenze lavorative, ed ha disposto che la minore fosse collocata non più presso la madre, come stabilito nel citato accordo, ma presso il padre, con diritto a regolare frequentazione della madre.
La decisione è stata impugnata dalla A. innanzi alla Corte d’appello di Bari che, con decreto n. 288 depositato il 29 luglio 2009 e notificato l’11 settembre 2009, ne ha disposto la revoca. Avverso questo decreto il C. ha proposto il presente ricorso per cassazione che ha affidato a due motivi resistiti dall’intimata con controricorso. Il ricorrente ha altresì depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 111 Cost. per carenza assoluta di motivazione con riguardo al rigetto della domanda di collocamento della minore presso di sé.
Riepiloga la vicenda nella sua articolazione in fatto, e censura l’espressione usata dalla Corte territoriale laddove assume di non poter sanzionare il comportamento della madre, che pur aveva violato l’accordo raggiunto sull’affidamento della bambina, in violazione del principio della bigenitorialità.
La resistente replica al motivo deducendone l’infondatezza.
Il motivo è inammissibile.
La Corte territoriale, esposta diffusa narrativa della vicenda, e premesso il diritto costituzionalmente garantito alla madre della bambina di trasferire la propria residenza, ha ritenuto che il comportamento della predetta non potesse essere sanzionato nei termini stabiliti dal primo giudice, poiché il collocamento presso il padre avrebbe pregiudicato la stessa minore che ormai, per effetto dell’ avvenuto trasferimento, si era già inserita nella nuova realtà. Fermo il regime d’affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento della bambina presso la madre, ha confermato le modalità d’esercizio del diritto di visita del padre concordate in separazione consensuale, con adeguamento alla mutata situazione di fatto. In difetto d’intesa tra i genitori, ha stabilito che il padre potrà tenere la bambina il primo ed il terzo fine settimana di ogni mese, dalle ore 14 del sabato alle 22 della domenica, per sette giorni durante le vacanza di Natale o Epifania ad anni alterni e per le festività di Pasqua e per quindici giorni durante i mesi di luglio o agosto. Ha infine lasciato immutate le pattuizioni di carattere economico.
Il tessuto motivazionale in cui si articola tale argomentata decisione è puntuale ed esaustivo, perciò non si presta alla critica di carenza o inadeguatezza mossa nel motivo. È peraltro immune da errore di diritto, in quanto la Corte territoriale, mantenendo l’affido condiviso concordato tra i genitori, è solo intervenuta sulla collocazione della bambina, guidata dall’esigenza di assicurarne l’interesse -preminente -, che il dettato dell’art. 155 c.c. consacra quale criterio decisivo per l’individuazione del genitore che risulti maggiormente idoneo ad assicurarne il miglior sviluppo della personalità, avuto riguardo alle condizioni di fatto in cui si dovrà esplicare il rapporto, tra le quali sono di certo annoverabili perché meritevoli di tutela, anche le consuetudini di vita già acquisite dalla minore stessa che la vedono radicata presso il nuovo domicilio, ove ormai già vive, circondata peraltro dall’affetto dei nonni materni.
Il motivo mira al riesame della fondatezza e non certo della correttezza in jure del percorso logico che ha guidato l’indagine della Corte territoriale fondandone quindi l’approdo. Sollecita a questa Corte una lettura dei fatti in vista di un riesame dell’opportunità di quella collocazione rispetto alla permanenza nel Comune d’origine della minore, ove ha vissuto sino al suo trasferimento in ****, che non è però ammessa in questa sede, in quanto compete al solo giudice del merito che, giova ribadire, ne ha dato conto con ampio bagaglio motivazionale.
Il secondo motivo, ancora con riferimento al medesimo passaggio della motivazione, denuncia violazione dell’art. 155 c.c., rilevando che la Corte territoriale avrebbe violato la presunzione d’eguaglianza tra i genitori, che può essere vinta solo da prova contraria correlata all’interesse del minore. Il principio della bigenitorialità, già protetto dalla Convenzione di New York, ne impone al giudice il necessario prioritario rispetto, violato nella specie a suo danno.
Anche questo motivo è inammissibile. Affidata ad astratta enunciazione di principio, la censura critica nel merito la scelta operata dalla Corte territoriale, assumendo che sarebbe fondata su ravvisata inidoneità del padre a tutelare l’interesse della minore, interesse di contro ravvisato dal primo giudice. Si reclama in sostanza, ed ancora una volta, una diversa valutazione dei fatti che lungi dall’esser stati apprezzati nell’ottica dell’idoneità o non del padre ad accudire la figlia minore, risultano piuttosto vagliati, come si è rilevato, con riguardo all’interesse della bambina al perdurare della sua permanenza in un contesto ove si sono radicate le sue consuetudini di vita.
La rivisitazione del risultato di tale apprezzamento, sollecitata in chiave che si afferma più giusta, come si è già rilevato, non è ammessa in questa sede.
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere respinto disponendo la compensazione integrale delle spese del presente giudizio in ragione della comunanza dell’interesse delle parti, improntato alla salvaguardia di quello preminente della loro figlia minore.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Scritto da Admin il 1 Luglio 2010 alle 18:29- 506 Articoli Totali
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