Decreto legislativo 16.03.2006 n° 140 , G.U. 07.04.2006
Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale.
(G.U. n. 82 del 7-4-2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee. Legge comunitaria 2004, ed in particolare gli articoli 1 e
2, che dettano le modalita' ed i criteri della delega al Governo per
l'attuazione delle direttive comunitarie comprese negli elenchi di
cui agli allegati A e B della legge medesima;
Visto l'allegato B della predetta legge, che include, tra le direttive
da attuare ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, la citata direttiva
2004/48/CE;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi
al suo esercizio;
Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed esecuzione
della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie
e artistiche;
Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi
al trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali delle
competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in
materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordinamento
del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11
e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo
7, relativo alla Societa' italiana autori ed editori;
Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme sul diritto
d'autore;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione
della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei
servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare
riferimento al commercio elettronico;
Visto l'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;
Visto il Codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30;
Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante approvazione
del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633,
per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi
al suo esercizio;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 3 febbraio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 23 febbraio 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e dei Ministri
per i beni e le attivita' culturali e delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della
giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Introduzione nel titolo II della legge 22 aprile 1941 n. 633, del Capo
VII-bis e dell'articolo 99-bis
1. Nel titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il capo VII e' inserito il seguente:
«Capo VII-bis - Titolarita' dei diritti connessi - Art. 99-bis.
-
1. E' reputato titolare di un diritto connesso, salvo prova contraria,
chi, nelle forme d'uso, e' individuato come tale nei materiali protetti,
ovvero e' annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione
o comunicazione al pubblico.».
Art. 2.
Sostituzione dell'articolo 156 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 156 della legge n. 633 del 1941 e' sostituito dal seguente:
«Art. 156. - 1. Chi ha ragione di temere la violazione di un
diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtu' di questa
legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di
una violazione gia' avvenuta sia da parte dell'autore della violazione
che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione
puo' agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato
e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l'inibitoria,
il giudice puo' fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza
successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 70.
3. L'azione e' regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni
del codice di procedura civile.».
Art. 3.
Introduzione dell'all'articolo 156-bis nella legge 22 aprile 1941,
n.633
1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 156 e' inserito il seguente:
«Art. 156-bis. - 1. Qualora una parte abbia fornito seri elementi
dai quali si possa ragionevolmente desumere la fondatezza delle proprie
domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti
dalla controparte che confermino tali indizi, essa puo' ottenere che
il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni
alla coniroparte. Puo' ottenere altresi', che il giudice ordini alla
controparte di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti
implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi
che costituiscono violazione dei diritti di cui alla presente legge.
2. In caso di violazione commessa su scala commerciale il giudice puo'
anche disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della documentazione
bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della
controparte.
3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2,
adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate,
sentita la controparte.
4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti
danno e dal rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.».
Art. 4.
Introduzione dell'articolo 156-ter nella legge 22 aprile 1941, n. 633
1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 156-bis e' inserito il seguente:
«Art. 156-ter. - 1. L'autorita' giudiziaria sia nei giudizi
cautelari che di merito puo' ordinare, su istanza giustificata e proporzionata
del richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle
reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano
un diritto di cui alla presente legge da parte dell'autore della violazione
e da ogni altra persona che:
a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di
un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi
oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati
in attivita' di violazione di un diritto;
c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b)
come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione
di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.
2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro comprendere
il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori,
dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei
servizi, nonche' dei grossisti e dei dettaglianti, nonche' informazioni
sulle quantita' prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate,
nonche' sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.
3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti
di cui al comma 1.
4. Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle persone
da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata.
5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di cui
al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; puo' altresi' rivolgere
loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene
utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l'interrogatorio.
6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma,
del codice di procedura civile.».
Art. 5.
Modifiche all'articolo 158 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 158 della legge n. 633 del 1941 e' sostituito dal seguente:
«Art. 158. - 1. Chi venga leso nell'esercizio di un diritto
di utilizzazione economica a lui spettante puo' agire in giudizio per
ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore
della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui
risulta la violazione.
2. Il risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le disposizioni
degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante
e' valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma,
del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione
del diritto. Il giudice puo' altresi' liquidare il danno in via forfettaria
sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto
essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto
al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.
3. Sono altresi' dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo
2059 del codice civile.».
Art. 6.
Sostituzione dell'articolo 159 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 159 della legge n. 633 del 1941 e' sostituito dal seguente:
«Art. 159. - 1. La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo
158 non puo' avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente
riprodotte o diffuse, nonche' gli apparecchi impiegati per la riproduzione
o diffusione che non sono prevalentemente adoperati per diversa riproduzione
o diffusione.
2. Se gli esemplari, le copie e gli apparecchi di cui al comma 1 sono
suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima
da parte dell'autore della violazione, puo' essere disposto dal giudice
il loro ritiro temporaneo dai commercio con possibilita' di un loro
reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto
del diritto.
3. Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui
al comma 1 puo' essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione,
l'interessato puo' chiedere, a sue spese, la separazione di questa
parte nel proprio interesse.
4. Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio di cui si chiede
la rimozione o la distruzione hanno singolare pregio artistico o scientifico,
il giudice ne puo' ordinare di ufficio il deposito in un pubblico museo.
5. Il danneggiato puo' sempre chiedere che gli esemplari, le copie
e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per
un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.
6. I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono
gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per
uso personale.
7. L'applicazione delle misure di cui al presente articolo deve essere
proporzionata alla gravita' della violazione e tenere conto degli interessi
dei terzi.».
Art. 7.
Sostituzione dell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 161 della legge n. 633 del 1941, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 161. - 1. Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste
negli articoli precedenti, nonche' della salvaguardia delle prove relative
alla contraffazione, possono essere ordinati dall'Autorita' giudiziaria
la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di cio'
che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione;
puo' inoltre farsi ricorso ai procedimenti d'istruzione preventiva.
2. Il sequestro non puo' essere concesso nelle opere che risultano
dal contributo di piu' persone, salvo i casi di particolare gravita'
o quando la violazione del diritto di autore e' imputabile a tutti
i coautori.
3. L'Autorita' giudiziaria puo' anche ordinare, in casi particolarmente
gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del
prodotto contestato.
4. Le disposizioni della presente sezione si applicano a chi mette
in circolazione in qualsiasi modo o detiene per scopi commerciali copie
non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a
consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale
dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore.».
Art. 8.
Introduzione dell'articolo 162-bis nella legge 22 aprile 1941, n. 633
1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 162 e' inserito il seguente:
«Art. 162-bis. - 1. Se il giudice, nel rilasciare il provvedimento
cautelare, non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare
il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine
di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora
questi rappresentino un periodo piu' lungo.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla pronuncia dell'ordinanza
se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione.
3. Se il giudizio di merito non e' iniziato nel termine perentorio
di cui al comma 1 ovvero se successivamente al suo inizio si estingue,
il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai provvedimenti
di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura
civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli
effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte puo'
iniziare il giudizio di merito.».
Art. 9.
Introduzione dell'articolo 162-ter nella legge 22 aprile 1941, n. 633
1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 162-bis e' inserito il seguente:
«Art. 162-ter. - 1. Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza
di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento del
danno, l'autorita' giudiziaria puo' disporre ai sensi dell'articolo
671 del codice di procedura civile il sequestro conservativo di beni
mobili e immobili del presunto autore della violazione fino alla concorrenza
del presumibile ammontare del danno, compreso il blocco dei suoi conti
bancari e di altri beni. A tale fine, nei casi di violazioni commesse
su scala commerciale, l'Autorita' giudiziaria puo' disporre la comunicazione
delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, o l'appropriato
accesso alle pertinenti informazioni.».
Art. 10.
Modifiche all'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. All'articolo 163 della legge n. 633 del 1941, e successive modificazioni,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il titolare di un
diritto di utilizzazione economica puo' chiedere che sia disposta l'inibitoria
di qualsiasi attivita', ivi comprese quelle costituenti servizi prestati
da intermediari, che costituisca violazione del diritto stesso secondo
le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti
cautelari.».
Art. 11.
Modifiche all'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. All'articolo 164 della legge n. 633 del 1941, l'alinea e' sostituita
dalla seguente: «Se le azioni previste in questa sezione e nella
seguente sono promosse dall'ente di diritto pubblico indicato nell'articolo
180 si osservano le regole seguenti:».
Art. 12.
Sostituzione dell'articolo 167 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L'articolo 167 della legge n. 633 del 1941 e' sostituito dal seguente:
«Art. 167. - 1. I diritti di utilizzazione economica riconosciuti
da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente:
a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi;
b) da chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti.».
Art. 13.
Inserimento dell'articolo 171-octies-1 nella legge 22 aprile 1941,
n. 633
1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 171-octies e' inserito il seguente:
«Art. 171-octies-1. - 1. Chiunque si rifiuti senza giustificato
motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo
156-ter ovvero fornisce allo stesso false informazioni e' punito con
le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della
meta'.».
Art. 14.
Modifiche all'articolo 121 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30
1. All'articolo 121 del Codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «il giudice ordini»,
sono inserite le seguenti: «alla controparte»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. In caso di
violazione commessa su scala commerciale mediante atti di pirateria
di cui all'articolo 114, il giudice puo' anche disporre, su richiesta
di parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e
commerciale che si trovi in possesso della controparte.».
Art. 15.
Introduzione dell'articolo 121-bis nel decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30
1. Al Codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo l'articolo 121 e' inserito il seguente:
«Art 121-bis (Diritto d'informazione). - 1. L'Autorita' giudiziaria
sia nei giudizi cautelari che di merito puo' ordinare, su istanza giustificata
e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine
e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi
che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell'autore
della violazione e da ogni altra persona che:
a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di
un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi
oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati
in attivita' di violazione di un diritto;
c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b)
come persona implicata nella produzione, fabbri-cazione o distribuzione
di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.
2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro comprendere
il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori,
dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei
servizi, nonche' dei grossisti e dei dettaglianti, nonche' informazioni
sulle quantita' prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate,
nonche' sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.
3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti
di cui al comma 1.
4. Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle persone
da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata.
5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di cui
al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; puo' altresi' rivolgere
loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene
utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l'interrogatorio.
6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma,
del codice di procedura civile.».
Art. 16.
Modifiche all'articolo 124 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30
1. All'articolo 124 del Codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure correttive
e sanzioni civili»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Con la sentenza
che accerta la violazione di un diritto di proprieta' industriale possono
essere disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso
delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro
definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne
sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilita'.
L'inibitoria e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio possono
essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del giudizio
ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprieta'
industriale.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con la sentenza
che accerta la violazione di un diritto di proprieta' industriale puo'
essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione,
se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore della
violazione. Non puo' essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente
diritto puo' conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione
della cosa e' di pregiudizio all'economia nazionale. Se i prodotti
costituenti violazione dei diritti di proprieta' industriale sono suscettibili,
previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima, puo' essere
disposto dal giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro distruzione,
il loro ritiro temporaneo dal commercio, con possibilita' di reinserimento
a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.»;
d) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nell'applicazione delle sanzioni l'autorita' giudiziaria tiene
conto della necessaria proporzione tra la gravita' delle violazioni e
le sanzioni, nonche' dell'interesse dei terzi.».
Art. 17.
Sostituzione dell'articolo 125 del decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30
1. L'articolo 125 del Codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, e' sostituito dal seguente:
«Art. 125 (Risarcimento del danno e restituzione dei profitti
dell'autore della violazione). - 1. Il risarcimento dovuto al danneggiato
e' liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227
del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali
le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del
titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della
violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici,
come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.
2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni puo' farne la
liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della
causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante
e' comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni
che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse
ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.
3. In ogni caso il titolare del diritto leso puo' chiedere la restituzione
degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa
al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono
tale risarcimento.».
Art. 18.
Modifiche all'articolo 127 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30
1. All'articolo 127 del Codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo n. 30 del 2005, dopo il comma 1 e' inserito
il seguente: «1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo
di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 121-bis
ovvero fornisce allo stesso false informazioni e' punito con le pene
previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della meta'.».
Art. 19.
Modifiche all'articolo 131 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30
1. All'articolo 131 del Codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo n. 30 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il titolare di
un diritto di proprieta' industriale puo' chiedere che sia disposta
l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del
proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare
puo' chiedere che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione,
del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto,
e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti
di chi ne sia proprie-tario o ne abbia comunque la disponibilita',
secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti
cautelari. L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono
essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui
servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprieta' industriale.»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Se il giudice
nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine
entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo
deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o
di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo
piu' lungo. Il temine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta
in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione.
1-ter. Se il giudizio di merito non e' iniziato nel termine perentorio
di cui al comma 1, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue,
il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter non si applicano ai
provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice
di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad
anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna
parte puo' iniziare il giudizio di merito.».
Art. 20.
Introduzione dell'articolo 144-bis nel decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30
1. Dopo l'articolo 144 del Codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, e' inserito il seguente:
«Art. 144-bis (Sequestro conservativo). - 1. Quando la parte
lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il
soddisfacimento del risarcimento del danno, l'autorita' giudiziaria
puo' disporre, ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile,
il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del preteso autore
della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri
beni fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno. A tale
fine l'autorita' giudiziaria puo' disporre la comunicazione della documentazione
bancaria, finanziaria o commerciale oppure autorizzare l'accesso alle
pertinenti informazioni.».
Art. 21.
Introduzione dell'articolo 85-bis nel testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
1. Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo l'articolo 85 e' inserito il seguente:
«Art. 85-bis. - 1. E' vietato introdurre, installare o comunque
utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi
od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione
o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovideo, in
tutto od in parte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate
o diffuse.
2. Il concessionario od il direttore del luogo di pubblico spettacolo
deve dare avviso del divieto di cui al primo comma mediante affissione,
all'interno del luogo ove avviene la rappresentazione, di un numero
idoneo di cartelli che risultino ben visibili a tutto il pubblico.
3. Restano comunque ferme le norme poste a tutela dei diritti di autore,
in conformita' alle leggi speciali che regolamentano la materia.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Buttiglione, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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