Legge 21.02.2006 n° 102 , G.U. 17.03.2006
LEGGE 21 febbraio 2006, n.102
Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali.
(Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17-3-2006)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dai seguenti:
"2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la
sospensione della patente e' da quindici giorni a tre mesi. Quando
dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la
sospensione della patente e' fino a due anni. Nel caso di omicidio
colposo la sospensione e' fino a quattro anni.
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente fino a quattro anni e' diminuita fino a un terzo nel caso di
applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del
codice di procedura penale".
Art. 2.
1. Il secondo comma dell'articolo 589 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro la pena e' della reclusione da due a cinque anni".
2. Il terzo comma dell'articolo 590 del codice penale e' sostituito
dal seguente:
"Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni
gravi e' della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro
500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione
da uno a tre anni".
Art. 3.
1. Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile.
Art. 4.
1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 406 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, la proroga di cui al comma 1 puo' essere concessa per non piu' di una volta".
2. All'articolo 416 del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 429 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"3-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, il termine di cui al comma 3 non puo' essere superiore a sessanta giorni".
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 552 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo
590, terzo comma, del codice penale, il decreto di citazione a giudizio
deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini
preliminari.
1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo
590, terzo comma, del codice penale, la data di comparizione di cui
al comma 1, lettera d), e' fissata non oltre novanta giorni dalla emissione
del decreto".
Art. 5.
1. All'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Qualora gli aventi diritto non si trovino nello stato di bisogno di cui al primo comma, il giudice civile o penale, su richiesta del danneggiato, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilita' a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione, a carico di una o piu' delle parti civilmente responsabili, di una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entita' del risarcimento che sara' liquidato con sentenza".
Art. 6.
1. Dopo l'articolo 224 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 224-bis. - (Obblighi del condannato). - 1. Nel pronunciare
sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo
commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice
puo' disporre altresi' la sanzione amministrativa accessoria del lavoro
di pubblica utilita' consistente nella prestazione di attivita' non
retribuita in favore della collettivita' da svolgere presso lo Stato,
le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di
assistenza sociale e di volontariato.
2. Il lavoro di pubblica utilita' non puo' essere inferiore a un mese
ne' superiore a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi dell'articolo
99, secondo comma, del codice penale, il lavoro di pubblica utilita'
non puo' essere inferiore a tre mesi.
3. Le modalita' di svolgimento del lavoro di pubblica utilita' sono
determinate dal Ministro della giustizia con proprio decreto d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
4. L'attivita' e' svolta nell'ambito della provincia in cui risiede
il condannato e comporta la prestazione di non piu' di sei ore di lavoro
settimanale da svolgere con modalita' e tempi che non pregiudichino
le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.
Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice puo' ammetterlo
a svolgere il lavoro di pubblica utilita' per un tempo superiore alle
sei ore settimanali.
5. La durata giornaliera della prestazione non puo' comunque oltrepassare
le otto ore.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) come modificato dalla legge
qui pubblicata:
«Art. 222 (Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento
di reati). - 1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente
codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza
di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonche' le
sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della
patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione
della patente e' da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi
una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della
patente e' fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione
e' fino a quattro anni.
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente fino a quattro anni e' diminuita fino a un terzo nel caso di
applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del
codice di procedura penale.
3. Il giudice puo' applicare la sanzione amministrativa accessoria
della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica
verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data
della condanna definitiva per la prima violazione.».
Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'art. 589 del codice penale come modificato
dalla legge qui pubblicata:
«Art. 589 (Omicidio colposo). - Chiunque cagiona per colpa la morte
di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro la pena e' della reclusione da due a cinque anni.
Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di una o piu' persone
e di lesioni di una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe
infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino
al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni dodici.».
Si riporta il testo dell'art. 590 del codice penale cosi' come modificato
dalla legge qui pubblicata:
«Art. 590 (Lesioni personali colpose). - Chiunque cagiona ad altri
per colpa una lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre
mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi
o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione e duecentomila,
se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa
da lire seicentomila a due milioni e quattrocentomila.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle
norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi
e' della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500
a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione
da uno a tre anni.
Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la pena che dovrebbe
infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse, aumentata
fino al triplo; ma la pena della reclusione non puo' superare gli anni
cinque.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi
previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi
con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia
professionale.».
Note all'art. 3:
Il capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile reca: «Delle controversie individuali di lavoro».
Note all'art. 4:
Si riporta il testo dell'art. 406 del codice di procedura penale come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 406 (Proroga del termine). - 1. Il pubblico ministero, prima
della scadenza, puo' richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga
del termine previsto dall'art. 405. La richiesta contiene l'indicazione
della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.
2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero
nei casi di particolare complessita' delle indagini ovvero di oggettiva
impossibilita' di concluderle entro il termine prorogato.
2-bis. Ciascuna proroga puo' essere autorizzata dal giudice per un
tempo non superiore a sei mesi.
2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo
comma, e 590, terzo comma, del codice penale, la proroga di cui al
comma 1 puo' essere concessa per non piu' di una volta.
3. La richiesta di proroga e' notificata, a cura del giudice, con l'avviso
della facolta' di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione,
alla persona sottoposta alle indagini nonche' alla persona offesa dal
reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione,
abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro
dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle
memorie.
4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa
in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei
difensori.
5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere
la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo
periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa
notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle
indagini nonche', nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona
offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'art.
127.
5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede
per taluno dei delitti indicati nell'art. 51 comma 3-bis e nell'art.
407, comma 2, lettera a), numeri 4 e 7-bis. In tali casi, il giudice
provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della
richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.
6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice
autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini.
7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice,
se il termine per le indagini preliminari e' gia' scaduto, fissa un
termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste
del pubblico ministero a norma dell'art. 405.
8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta
di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice
sono comunque utilizzabili sempre che, nel caso di provvedimento negativo,
non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente
previsto per le indagini.».
Si riporta il testo dell'art. 416 del codice di procedura penale come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 416 (Presentazione della richiesta del pubblico ministero).
- 1. La richiesta di rinvio a giudizio e' depositata dal pubblico ministero
nella cancelleria del giudice.
La richiesta di rinvio a giudizio e' nulla se non e' preceduta dall'avviso
previsto dall'art. 415-bis, nonche' dall'invito a presentarsi per rendere
l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, qualora la persona
sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio
entro il termine di cui all'art. 415-bis, comma 3.
2. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo contenente la notizia
di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali
degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.
Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo,
qualora non debbano essere custoditi altrove.
2-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'art. 589, secondo
comma, del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico
ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura
delle indagini preliminari.».
Si riporta il testo dell'art. 429 del codice di procedura penale cosi'
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 429 (Decreto che dispone il giudizio). - 1. Il decreto che
dispone il giudizio contiene:
a) le generalita' dell'imputato e le altre indicazioni personali che
valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti private,
con l'indicazione dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;
c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze
aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure
di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse
si riferiscono;
e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il
giudizio;
f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione,
con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato
in contumacia;
g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.
2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e' identificato in modo certo
ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti
previsti dal comma 1 lettere c) e f).
3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere
un termine non inferiore a venti giorni.
3-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'art. 589, secondo
comma, del codice penale, il termine di cui al comma 3 non puo' essere
superiore a sessanta giorni.
4. Il decreto e' notificato all'imputato contumace nonche' all'imputato
e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento
di cui al comma 1 dell'art. 424 almeno venti giorni prima della data
fissata per il giudizio.».
Si riporta il testo dell'art. 552 del codice di procedura penale cosi'
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 552 (Decreto di citazione a giudizio). - 1. Il decreto di
citazione a giudizio contiene:
a) le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che
valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti private,
con l'indicazione dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;
c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze
aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure
di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonche' del
luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento
all'imputato che non comparendo sara' giudicato in contumacia;
e) l'avviso che l'imputato ha facolta' di nominare un difensore di
fiducia e che, in mancanza, sara' assistito dal difensore di ufficio;
f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima
della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, puo'
presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare
domanda di oblazione;
g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari e'
depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e
i loro difensori hanno facolta' di prenderne visione e di estrarne
copia;
h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario
che lo assiste.
1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'art. 590,
terzo comma, del codice penale, il decreto di citazione a giudizio
deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini
preliminari.
1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'art. 590,
terzo comma, del codice penale, la data di comparizione di cui al comma
1, lettera d), e' fissata non oltre novanta giorni dalla emissione
del decreto.
2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e' identificato in modo certo
ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti
previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto e'
altresi' nullo se non e' preceduto dall'avviso previsto dall'art. 415-bis,
nonche' dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi
dell'art. 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini
lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo
art. 415-bis.
3. Il decreto di citazione e' notificato all'imputato, al suo difensore
e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata
per l'udienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere
data motivazione, il termine e' ridotto a quarantacinque giorni.
4. Il decreto di citazione e' depositato dal pubblico ministero nella
segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli
atti e le cose indicati nell'art. 416, comma 2.».
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 521):
Presentato dall'on. Carboni ed altri il 6 giugno 2001.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 28
giugno 2001 con pareri delle commissioni I e IX.
Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 23,
30 gennaio 2002; il 12 febbraio 2002; il 23 gennaio 2003; il 13 febbraio
2003; il 14 ottobre 2003;
il 13 novembre 2003; il 2, 3 dicembre 2003; il 14 gennaio 2004; l'11
febbraio 2004; l'11 marzo 2004; il 6 maggio 2004.
Esaminato in aula il 7 marzo 2005 ed approvato il 9 marzo 2005 in un
Testo unificato con atti n. 866 (on.
Misuraca e Amato); n. 1857 (on. Lucidi); n. 4125 (on. Foti e Butti).
Senato della Repubblica (atto n. 3337):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente,
il 15 marzo 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª,
10ª e 11ª.
Esaminato dalla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente,
il 10 maggio 2005; il 14 giugno 2005; il 19, 27 luglio 2005; il 20
settembre 2005; l'11 gennaio 2006.
Esaminato in aula ed approvato il 9 febbraio 2006.
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