Giudice di Pace Monza, sentenza 03.05.2006
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI MONZA
Sezione terza
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Monza, in persona del Giudice Dott. RENATO AMOROSO,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio rubricato al n. ***/06 promosso con atto di citazione
notificato in data ****** da
------------- residente in (omissis)
ATTRICE
Contro
COMUNE DI ********, in persona del Sindaco pro-tempore (omissis) CONVENUTO
e con l’intervento di
*********************, residente in (omissis) INTERVENUTO
Sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni per la attrice e l’intervenuto
Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice di Pace, accertata e dichiarata l'esclusiva
responsabilità del Comune di **** nella produzione dell'evento
de quo, condannare lo stesso a pagare:
- alla sig. ****** la somma di €. 2.121,83.= per il danno materiale
subito dal suo motoveicolo BMW k1100 tg. ***** o la somma diversa o
minore ritenuta eque e di giustizia;
- al sig. *************** la somma di €. 1.467,00.=, di cui €.
590,60.= per invalidità temporanea di 20 gg. al 75%, €.
197,00.= per danno morale, €. 180,00.= per spese mediche e di
cura, €. 500,00.= per abbigliamento rovinatosi nella caduta, o
la somma diversa minore ritenuta equa e di giustizia;
entrambe le domande comprensive degli interessi di legge, e con vittoria
di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in
favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Conclusioni per il Comune di *****:
Voglia L'ill.mo Giudice, respinta ogni contraria istanza così giudicare:
in via preliminare
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Comune di ****
nei confronti dell'attrice signora *****;
- dichiarare inammissibile l'intervento del signor ****** nei confronti
del Comune di ***** ex art. 105 c.p.c. con conseguente estromissione
dello stesso dal presente giudizio;
- dichiarare comunque la nullità dell'intervento del signor
************* nei confronti del Comune di ******** non essendosi instaurato
il contraddittorio in ordine alle domande svolte dal signor ******
ai sensi dell'art. 101 c.p.c.
- nella denegata ipotesi in cui l'intervento del signor ****** dovesse
essere ritenuto ammissibile, dichiarare l'incompetenza per materia
e per valore del Giudice di Pace di ***** ex artt. 7 e 10 c.p.c., essendo
competente il Tribunale di *****.
- nel merito, rigettare tutte le domande formulate dalla signora *****
e dal signor ***** nei confronti del Comune di ***** in quanto infondate
in fatto e in diritto;
- dichiarare comunque inammissibili le domande formulate dal signor
******* nei confronti del Comune di ***** per difetto di contraddittorio;
- in ogni caso con condanna dell'attrice e dell'intervenuto alla rifusione
di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre al 12,5 %
di diritti ed onorari per spese generali di studio ex art. 14 Tariffario
Forense, nonché relativi oneri fiscali.
In via istruttoria
a) ci si oppone all'ammissione delle prove dedotte da controparte
in quanto inammissibili perché irrilevanti, generici, contenenti
giudizi e documentali;
b) si contesta il valore probatorio dei documenti prodotti dall'intervento
e si insiste perché lo stesso venga dichiarato decaduto dall'introdurre
in giudizi nuovi ed ulteriori mezzi probatori;
c) si chiede di essere ammessi a provare per interrogatorio formale
e testi, senza inversione dell'onere probatorio ed ove occorra, le
circostanze di cui alla narrativa in fatto ai punti 1- 2 - 3 - 4 -5
-6 - 7 - 8 - 9 - 10 da intendersi qui integralmente riprodotti e preceduti
dalle parole "vero che"; si chiede di essere ammessi a prova
contraria sui capitoli di prova articolati da parte avversa ed eventualmente
ammessi;
d) si eccepisce sin d'ora la decadenza dell'attrice e dell'intervenuto
in ordine ad eventuali nuove prove testimoniali e documentali che dovessero
introdotte oltre il termine assegnato per la presente memoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra *****, in qualità di proprietaria della moto trg.
*****, ha proposto azione ordinaria per il risarcimento del danno subito
dal detto veicolo a seguito di sinistro stradale. Ha sostenuto che
il detto veicolo, condotto dal marito sig. ***********, transitando
sulla via ***** in *****, aveva subito danni a seguito della perdita
di equilibrio conseguente alla presenza di una macchia d’olio
sull’asfalto. Ha chiesto il risarcimento dei danni subiti dal
veicolo di sua proprietà in forza della responsabilità del
Comune di ****, reo di non aver provveduto alla manutenzione della
strada comunale.
Il Comune si è costituito proponendo diverse eccezioni processuali
e di merito; ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del Comune
e il difetto di competenza per valore del Giudice di Pace. Ha inoltre
argomentato nel merito della domanda, chiedendone il rigetto. Alla
prima udienza ha proposto intervento volontario il sig. *********,
conducente della moto, proponendo a nome proprio una domanda di risarcimento
per i danni alla persona, riportati nel medesimo sinistro. Il Comune
ha proposto eccezione in ordine alla ammissibilità dell’intervento.
Il Giudice, ritenuto ammissibile l’intervento volontario, ha
rigettato l’eccezione ed ha disposto in ordine ai mezzi istruttori.
Esaurita l’istruttoria orale, con l’audizione dei verbalizzanti,
le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata
assegnata in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto confermata l’ordinanza del Giudice, relativa
alla ammissibilità dell’intervento volontario del *****;
quest’ultimo ha proposto in via autonoma una propria domanda
di risarcimento del danno alla persona, dipendente dal medesimo fatto
dedotto in giudizio dall’attrice. Si tratta, pertanto, di una
domanda non adesiva a quella principale, e che non deriva da una situazione
di litisconsorzio necessario. E’ di tutta evidenza, infatti,
che dall’evento potrebbero essere derivati soltanto danni alle
cose e non alle persone. Trattandosi, quindi, di una ipotesi di litisconsorzio
facoltativo, non si applica il cumulo delle domande nei confronti del
convenuto e non si produce una situazione di difetto di competenza
per valore. Infatti le rispettive domande separatamente proposte dall’attrice
e dell’intervenuto, rientrano nella ordinaria competenza per
valore del Giudice adito.
Per decidere in ordine alla eccezione di legittimazione passiva del
Comune, invece, occorre in primo luogo provvedere alla qualificazione
della domanda attrice; quest’ultima non specifica nei propri
atti la natura della responsabilità invocata a carico del Comune
di *****. Dalla lettura degli atti e delle argomentazioni ivi esposte,
sembra di dover concludere che l’attrice e l’intervenuto
vogliano rimproverare al Comune la violazione dell’obbligo di
manutenzione della strada. In tal caso si dovrebbe ritenere invocata
la responsabilità ex art. 2051 c.c. per le cose in custodia.
Diversamente occorrerebbe presumere che l’azione proposta sia
un’ordinaria azione di danno, fondata sull’art. 2043 c.c.
La giurisprudenza si è più volte occupata dell’argomento,
con decisioni talvolta non univoche.
La fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. è fondata sul rapporto
di custodia con la cosa e sulla produzione di un evento dannoso che è il
risultato eziologico della cosa custodita. La generale ipotesi di responsabilità aquiliana
prevista dall'ari. 2043 c.c. è, invece, fondata sulla condotta
antigiuridica, dolosa o colposa, produttiva di danno, conseguente (nei
casi de quo) alla omissione di manutenzione. La differenza fra le due
ipotesi giuridiche risiede principalmente nell'onere della prova: nella
fattispecie dell'art. 2051 c.c., il danneggiato dovrà provare
solo il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo, mentre
il custode, per andare esente da responsabilità, dovrà fornire
la prova dell'esistenza di un fattore esterno - che potrà anche
essere il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato - che presenti
i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (in
tal senso, v. Cass. 4 febbraio 2004, n. 2062). Nel caso di specie l’attrice
e l’intervenuto hanno sostenuto la negligenza del Comune nel
non avere provveduto alla manutenzione della strada ed hanno altresì precisato
la impossibilità per il conducente di evitare una situazione
non prevedibile né facilmente riscontrabile. Sembra, perciò,
che le domande siano state proposte fondandosi su entrambe le ipotesi
di responsabilità sopra descritte. Ciò obbliga il Giudice
ad esaminare i fatti sotto entrambi i punti di osservazione.
L’unica fonte di prova sottoposta all’esame del giudicante è il
verbale redatto dalla Polizia locale di ****, integrato dall’esame
testimoniale dei due verbalizzanti. E’ pacifico che sulla sede
stradale sia stata riscontrata la presenza di una macchia d’olio,
presumibilmente lasciata da un veicolo non identificato, transitato
in precedenza sul medesimo tratto stradale. Dal complesso delle risultanze,
costituite dalle deposizioni delle persone interessate e dai riscontri
sui luoghi, si può presumere che il veicolo di proprietà dell’attrice,
e condotto dall’intervenuto, sia scivolato transitando sulla
detta macchia d’olio. Si tratta di una presunzione semplice,
non smentita da altri elementi di giudizio, ancorchè non pienamente
provata. Non si può nemmeno escludere, sempre in via presuntiva,
che la moto possa avere perso il controllo nel tentativo di evitare
la macchia riscontrata visivamente dal conducente.
L’escussione dei testi ha posto in evidenza che almeno due motociclisti,
nell’arco di uno spazio di tempo assai ravvicinato, siano incorsi
nel medesimo infortunio; non risulta, al contrario, che la Polizia
locale sia stata avvisata della presenza della macchia d’olio
prima del verificarsi dei fatti di cui è causa, o comunque in
un tempo antecedente ad essi in misura significativa. In altre parole
non è sostenibile la negligenza del Comune nel fatto di avere
ricevuto un avviso di situazione pericolosa e di non essere intervenuto
per un tempo irragionevolmente o negligentemente colpevole. La prova
di una simile condotta omissiva e negligente avrebbe dovuta essere
fornita dall'attrice, in forza del principio dell'onere della prova
riconnesso all’ipotesi ex art. 2043 c.c. Se esaminata sotto detto
profilo, quindi, la domanda deve essere rigettata per l’assenza
della prova di una condotta colpevole, sia sotto il profilo della negligenza
che sotto quello della condotta omissiva, in presenza di un tempestivo
avviso di una situazione di pericolo
Ove, al contrario, si voglia esaminare la fattispecie sotto il profilo
dell’art. 2051 c.c., va valutata la prova orale sotto il punto
di osservazione della prova liberatoria del custode. Tale prova liberatoria
può essere fornita in modo diretto (attraverso la dimostrazione
del caso fortuito accidentale), o in modo indiretto (ovvero dimostrando
l'oggettiva impossibilità di esercitare un effettivo potere
di controllo sulla cosa custodita).
Alla luce di questa seconda ipotesi, è agevole comprendere
il fondamento della recente decisione di Cass. 19 luglio 2005 n.15224,
la quale, aderendo all’indirizzo tradizionale e predominante
della disciplina più severa, sanziona l'esclusione della responsabilità della
pubblica amministrazione per danni dovuti ad omessa od insufficiente
manutenzione, o connessi all'utilizzo di beni la cui eccessiva
estensione renda impossibile l'osservanza di quei poteri-doveri
di controllo e vigilanza sulla cosa custodita. Ne discende che il fatto
che distingue le varie ipotesi concrete, ai fini dell'individuazione
del regime applicabile in materia, è rappresentato dal
requisito della eccessiva estensione del bene, alla quale si aggiunge
l'uso indiscriminato o meno da parte della collettività dei
veicoli.
Così individuata la responsabilità della P.A., è rimessa
al giudice di merito la valutazione in concreto circa l'effettiva possibilità di
controllo, in base alla più o meno vasta estensione del bene.
Pertanto, in forza dell’elaborazione giurisprudenziale più sistematica,
l'utente danneggiato in conseguenza dell'utilizzo di beni di proprietà pubblica
potrebbe giovarsi della presunzione di responsabilità,
per i danni da cose in custodia, quando i beni, per le loro ridotte
dimensioni o per la loro destinazione all’uso di un ridotto numero
di persone, permettano in concreto l'esercizio di un effettivo potere
di controllo in ordine all'insorgenza di rischi di pregiudizio per
la collettività. Tale regime troverebbe comunque un temperamento
nel principio in forza del quale ognuno deve comunque agire con prudenza
e porre in essere ogni atto utile ad avvedersi della situazione di
pericolo e di evitare il danno.
Pur ammettendo la applicabilità della norma di cui all’art.
2051 C.C., come si legge nella motivazione delle sentenze della Suprema
Corte n.12219/03 e 11446/03 si tratterà, caso per caso, di riscontrare
nelle specifiche situazioni delle strade la ricorrenza dei principi
affermati “… in relazione alla loro estensione, alle dotazioni,
ai sistemi di assistenza che le connotano, agli strumenti che il progresso
tecnologico volta a volta appresta e che, in larga misura, condizionano
anche le aspettative della generalità degli utenti, oltre che … distinguere
le situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed
alle pertinenze dell’autostrada” per le quali “…l’uso
generalizzato e l’estensione della stessa costituiscono dati
in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della
responsabilità del custode”, da quelle “…provocate
dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile
alterazione dello stato della cosa, che pongano a repentaglio l’incolumità degli
utenti e l’integrità del loro patrimonio”, per le
quali “…dovrà configurarsi il caso fortuito tutte
le volte che l’evento dannoso presenti i caratteri dell’imprevedibilità e
della inevitabilità".
Applicando alla fattispecie concreta tutte le suddette elaborazioni,
si deve concludere che nel caso specifico ricorrano gli elementi del
caso fortuito o del caso riconducibile al fatto di un terzo, rimasto
ignoto. La macchia d’olio, infatti, per quanto è dato
conoscere dal rapporto, non può che essere stata lasciata da
un altro veicolo transitato sul medesimo tratto stradale. Il fatto
colpevole, pertanto, che costituisce l’antecedente logico e fattuale
dell’evento lesivo, non è riconducibile a colpa del Comune
ma al fatto di un terzo; ciò è sufficiente ad escludere
la responsabilità della P.A. Trattandosi, infine, di un tratto
di strada accessibile all’intera collettività e quindi
ad un numero assai vasto e imprecisato di soggetti, tutti ugualmente
legittimati a farne uso, non può essere invocata la violazione
degli obblighi di custodia. Le domande di risarcimento proposte dall’attrice
e dall’intervenuto vanno quindi rigettate. Il thema decidendum
controverso e la astratta proponibilità della domanda giustificano
la compensazione integrale delle spese processuali
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Monza, definitivamente pronunciando, rigetta le domande proposte dall’attrice e dall’intervenuto. Compensa interamente le spese processuali.
Monza, 03.05.2006.
Il Giudice di Pace
Dott. Renato Amoroso
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