Si rischia la condanna penale se si guida un auto sequestrata
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 16 febbraio - 21 giugno 2010, n. 23736
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il Tribunale di Napoli, con sentenza 2/3/2007, assolveva C. L. dal delitto di cui all'art. 334 c.p. - per avere sottratto, il 19/5/2005, l'autovettura "Fiat Marea" tg. **** sottoposta a sequestro amministrativo e affidata alla sua custodia - perchè il fatto non sussiste.
Riteneva il Tribunale che la condotta ascritta all'imputato integrava soltanto la violazione amministrativa di cui all'art. 213 C.d.S., comma 4, che comprendeva tutta la disciplina del sequestro in materia di violazione delle norme sulla circolazione stradale.
Ha proposto ricorso diretto per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il detto Tribunale, lamentando l'erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della stessa, con riferimento all'art. 334 c.p., artt. 213 e 214 C.d.S.: non si era tenuto conto del rapporto di specialità reciproca intercorrente tra la prima norma e le altre due, sanzionando l'ima la condotta di sottrazione del bene sequestrato posta in essere da soggetti qualificati (proprietario o custode) e le altre quella di chiunque circoli abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo per violazione delle norme sulla circolazione stradale (nella specie, art. 193 C.d.S.).
Il ricorso è fondato.
Osserva la Corte che integra il reato di sottrazione di cosa sottoposta a sequestro, oltre che l'illecito amministrativo di cui all'art. 213 C.d.S., la messa in circolazione del veicolo in sequestro ad opera del proprietario-custode, in quanto tale utilizzazione presuppone la sottrazione del bene al vincolo d'indisponibilità, fatti salvi i casi di oggettiva inoffensività, è può comportare, ove concretamente accertato, anche il deterioramento del bene (cfr. Cass. sez. 6^ 28/11/2007 nn. 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174;sez. 6^ 2/7/2009 n. 32405; sez. 6^ 27/11/2009 n. 7029).
Non ignora il Collegio il contrario orientamento espresso dalla terza sezione penale di questa Corte con le sentenze 24/1/2008 n. 17837 e 20/3/2008 n. 25116, ma ritiene di ribadire il principio di cui innanzi, in quanto le argomentazioni poste a base delle decisioni dalle quali tale principio è stato enucleato e che devono intendersi qui espressamente richiamate conservano la loro piena valenza e non sembrano essere poste seriamente in crisi dalla contraria tesi sostenuta nelle citate decisioni della terza sezione penale.
Deve, infatti, escludersi che possa trovare applicazione, come si sostiene dalla terza sezione penale, il principio di specialità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9 in quanto presupposto di tale principio è l'esistenza di un concorso apparente di norme che puniscono lo stesso fatto, secondo una verifica che deve essere compiuta confrontando le due fattispecie, al fine di stabilire se ricorra o meno un rapporto di omogeneità.
Se non convergono sullo stesso fatto, non v'è spazio per risolvere il concorso tra le due disposizioni in base al principio di specialità.
Peraltro il confronto non deve essere effettuato in concreto, bensì tra le fattispecie astratte, così come risultano strutturate dalle corrispondenti norme, e l'accertamento sull'omogeneità delle disposizioni deve investire non solo gli elementi costitutivi dell'illecito, ma anche l'interesse protetto, l'oggetto giuridico e, in alcuni casi, lo stesso ambito dei soggetti attivi.
Sulla base di tali criteri, deve escludersi che tra l'art. 334 c.p. e l'art. 213 C.d.S. possa individuarsi un concorso apparente di norme.
Diverso è il bene giuridico tutelato: la disposizione penale tutela il vincolo d'indisponibilità del bene sequestrato e il reato è inserito tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione; l'art. 213 C.d.S. ha di mira l'esclusione del veicolo sequestrato, in quanto irregolare, dalla circolazione stradale.
Differenti sono le condotte prese in considerazione dalle due norme:l'illecito amministrativo contempla come unica condotta l'abusiva circolazione, mentre la disposizione penale prevede una serie di condotte che vanno dalla sottrazione al deterioramento del veicolo, passando per le condotte di soppressione, distruzione e dispersione.
Vi sono, infine, differenze anche con riferimento al soggetto attivo degli illeciti: l'art. 334 si riferisce al "custode" e al "proprietario" del bene, mentre l'art. 213 si rivolge genericamente a "chiunque".
E' evidente quindi che si è dinanzi a due disposizioni tendenzialmente eterogenee, rispetto alle quali non può operare il principio di specialità di cui alla L. n. 689 del 1981, richiamato art. 9.Non v'è alcuna relazione di convergenza tra le norme in questione, che hanno ad oggetto fatti diversi e non identici.
Conclusivamente deve affermarsi che la circolazione abusiva di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo integra il concorso formale tra la violazione amministrativa di cui all'art. 213 C.d.S., comma 4 e il reato previsto dall'art. 334 c.p..
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio, per il giudizio d'appello (art. 569 c.p.p., comma 4), alla Corte d'Appello di Napoli, che dovrà uniformarsi al principio di diritto innanzi illustrato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio d'appello alla Corte d'Appello di Napoli.
Scritto da Admin il 2 Agosto 2010 alle 02:52- 506 Articoli Totali
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