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Elezioni: vietati telefonini e fotocamere nei seggi

DECRETO LEGGE 1 aprile 2008

Misure urgenti intese ad assicurare la segretezza della espressione del diritto di voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.

(testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 1 aprile 2008)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

-Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

- Visto l’articolo 48, comma secondo, della Costituzione;

-Visto l’articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione;

-Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 20 con il quale sono stati convocati nei giorni 13 e 14 aprile 2008 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

- Visto l’articolo 5 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30 che ha previsto l’abbinamento della annuale consultazione amministrativa con le elezioni politiche per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

- Vista la normativa vigente in materia elettorale;

-Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire, in vista dell’imminente scadenza elettorale, mediante l’emanazione di disposizioni volte a rafforzare le esigenze di tutela della segretezza del voto, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dagli articoli 96 e 97 del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dagli articoli 86 ed 87 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali emanato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;

- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 aprile 2008;

- Sulla proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia;

EMANA

Il seguente decreto-legge:

Articolo 1

1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

2. Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione, all’atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell’elettore, invita l’elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.

3. Le apparecchiature depositate dall’elettore, prese in consegna dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all’elettore dopo l’espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro.

4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1, è punito con l’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da 300 a 1000 euro.

Articolo 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Scritto da Admin il 2 Aprile 2008 alle 22:17
 
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