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Co.co.co: Stabilizzazione dei rapporti

INPS , circolare 10.04.2008 n° 49

 

Stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di cui alla legge n. 296/2006, art. 1, commi 1202-1210. Riapertura al 30 settembre 2008 dei termini per l’accordo aziendale.

Direzione Centrale Entrate Contributive

Roma, 10 Aprile 2008

Ai Dirigenti centrali e periferici

Ai Direttori delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: Stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di cui alla legge n. 296/2006, art. 1, commi 1202-1210. Riapertura al 30 settembre 2008 dei termini per l’accordo aziendale.

 

SOMMARIO: Proroga al 30 settembre 2008 del termine entro cui è possibile sottoscrivere gli accordi aziendali volti a promuovere la stabilizzazione dei collaboratori.

Con la circolare n. 78 del 17 aprile 2007 è stata illustrata la procedura della stabilizzazione, ovvero la possibilità per i committenti-datori di lavoro di trasformare i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, in rapporti di lavoro subordinato, prevista dall’art. 1, commi 1202-1210 della legge n. 296/2006.

Il primo adempimento previsto per poter accedere alla stabilizzazione era l’accordo sindacale aziendale, con il quale si promuoveva la trasformazione del rapporto di collaborazione in contratto di lavoro subordinato, da stipulare entro il 30 aprile 2007. Detto termine è ora prorogato al 30 settembre 2008.


Infatti, in data 29/2/2008, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 il testo del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 recante: “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”.

All’articolo 7 del decreto-legge, comma 2-bis, è stabilito che le parole “entro e non oltre il 30 aprile 2007”, del comma 1202 della legge n. 296/2006, siano sostituite con “entro e non oltre il 30 settembre 2008”.


Pertanto il termine “30 aprile 2007”, riportato nella circolare n. 78 citata, deve ora intendersi “30 settembre 2008”, mentre restano immutati gli ulteriori adempimenti indicati nella circolare, ovvero:

- contratto di collaborazione in essere;

- versamento dell’acconto di un terzo del contributo straordinario;

- deposito presso la sede INPS di competenza, con riferimento alla sede legale del committente, dell’attestazione del versamento dell’acconto, degli accordi di conciliazione e dei contratti di lavoro subordinato di ciascun lavoratore stabilizzato.


Al riguardo è stata recentemente emanata, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione Generale per l’attività ispettiva, la circolare n. 8 del 31 marzo 2008, che viene trasmessa in allegato, con la quale sono forniti utili chiarimenti ed ulteriori istruzioni per la corretta applicazione della disciplina.

 

Si reputa opportuno chiarire che per la procedura di stabilizzazione non vi sono termini prescrizionali.

La stabilizzazione prevede, infatti, la possibilità per i committenti di stipulare accordi sindacali aventi ad oggetto la trasformazione di precedenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, in rapporti di lavoro subordinato.

L’oggetto della stabilizzazione, dunque, è un contratto di collaborazione coordinata e continuativa già esistente e ancora in essere, di qualunque durata, che viene trasformato in contratto di lavoro subordinato.

Possono essere stabilizzati, infatti, anche lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati a partire dal 1° aprile 1996.

Le precisazioni fornite con messaggio n. 29513 del 6 dicembre 2007 riguardano, invece, esclusivamente l’emersione di rapporti di lavoro subordinato non risultanti da scritture o altra documentazione, di cui all’art. 1, commi da 1192 a 1201 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


Il Direttore generale

Crecco

Scritto da Admin il 19 Aprile 2008 alle 02:04
 
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