Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione
Decreto Ministero Interno 05.08.2008, G.U. 09.08.2008
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125;
Visto l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del citato decreto-legge, recante attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale, e, in particolare, il comma 1 che disciplina i compiti del sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica e il comma 4 che prevede il potere del sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana;
Visto il comma 4-bis, del medesimo art. 54 per il quale «con decreto del Ministro dell'interno e' disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumita' pubblica e alla sicurezza urbana»;
Tenuto conto che la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ad esclusione della polizia amministrativa locale - come sancito all'art. 117, comma 2, lettera h), della Costituzione - e' riservata alla competenza esclusiva dello Stato, al fine di assicurare uniformita' su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali fondamentali;
Sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Art. 1.
Incolumita' pubblica e sicurezza urbana
Ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per incolumita' pubblica si intende l'integrita' fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attivita' poste a difesa, nell'ambito delle comunita' locali. del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilita' nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.
Art. 2.
Interventi del sindaco
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, il sindaco interviene per prevenire e contrastare:
a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilita' e determinano lo scadimento della qualita' urbana;
c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilita' o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalita' con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.
Roma, 5 agosto 2008
Il Ministro: Maroni
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