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Istituito il Garante nazionale per i minori

Disegno di legge 01.08.2008

DISEGNO DI LEGGE recante

GARANTE NAZIONALE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

(Testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 1° agosto 2008)

Articolo 1

(Istituzione del garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza).

1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riguardo alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata “Convenzione di New York”, dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), dalla Convenzione Europea sull’esercizio del diritto dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77, dal diritto comunitario e dalle norme costituzionali e legislative nazionali, è istituito il Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza di seguito denominato “Garante”, con sede in Roma.

Articolo 2

(Modalità di nomina del garante, requisiti e incompatibilità)

1. Il Garante è scelto tra persone di notoria indipendenza e di comprovata professionalità ed esperienza nei campi del disagio minorile e delle problematiche familiari ed educative ed è nominato con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Il Garante dura in carica 4 anni e può essere riconfermato per non più di una volta. Per tutta la durata dell’incarico, non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive. Se dipendente pubblico, secondo l’ ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato.

2. Il compenso spettante al Garante è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.


Articolo 3

(Compiti del Garante)

1. Il Garante svolge i seguenti compiti:

a) promuove l’attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale sulla promozione della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza nonché del diritto del minore ad essere accolto ed educato nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo;

b) esercita i compiti di cui all’articolo 12 della Convenzione Europea sull’esercizio del diritto dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77;

c) collabora con la rete dei Garanti Europei – European network of ombudpersons for children (ENOC);

d) assicura forme idonee di consultazione comprese quelle di bambine, di bambini, di ragazze e di ragazzi, delle associazioni familiari, con particolare riferimento a quelle nel settore dell’affido e dell’adozione, nonché di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e istituti per la promozione e la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le associazioni e con le organizzazioni non governative (ONG) e con tutti gli altri soggetti privati operanti nell’ambito della tutela e della promozione dei diritti dei minori;

e) propone l’adozione di iniziative, anche legislative, per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all’educazione e all’istruzione;

f) esprime parere sul piano nazionale di azione di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103. Trova applicazione l’articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

g) può esprimere parere sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in materia di infanzia e di adolescenza;

h) può esprimere parere sul Rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo di cui all’articolo 44 della Convenzione di New York;

i) promuove l’individuazione e vigila in merito al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civile e sociali relativi all’infanzia e all’adolescenza di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione;

j) promuove, a livello nazionale, iniziative di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza e della cultura dei dritti dell’infanzia e dell’adolescenza;

k) riferisce al Parlamento sull’attività svolta con relazione annuale, da presentare entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Garante promuove ,a livello nazionale, studi e ricerche sull’attuazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza avvalendosi dei dati e delle informazioni dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all’articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103; del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché dell’Osservatorio per il contrasto alla pedofilia e della pornografia minorile di cui all’articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269.

Il Garante esercita le funzioni ed i compiti di cui al presente articolo in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Nel rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all’infanzia, il Garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali, ove istituiti.

Il Garante, al fine di tutelare i diritti e gli interessi delle persone di minore età, d’ufficio o a seguito delle segnalazioni o reclami di cui all’articolo 6, può inoltre segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni situazioni di disagio di minori al fine di consentire l’adozione di provvedimenti e l’apertura di procedimenti di protezione ed alla Procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di sua competenza.


Articolo 4

(Informazioni, accertamenti e controlli)

1. Il Garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico, compresa la Commissione per le adozioni internazionali di cui all’articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il Comitato per i minori stranieri previsto dall’articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori , nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Il Garante può richiedere alle amministrazioni competenti di accedere, nelle forme e con le modalità concordate, a strutture pubbliche ove siano presenti minori.

3. Il Garante può altresì effettuare visite nei luoghi di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per i minorenni o del giudice che procede.

4. Il Garante può richiedere ai soggetti e per le finalità indicate nel comma 1, accessi a banche dati o archivi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

1990, in materia di accesso, partecipazione e trasparenza.

Articolo 5

(Organizzazione)

1. Il Garante, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale di risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente disponibili presso il Dipartimento per le politiche della famiglia e presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 6

(Forme di tutela)

1. Tutte le persone possono rivolgersi al Garante mediante segnalazioni, anche attraverso il numero telefonico d’emergenza gratuito 114 ovvero altri numeri telefonici a valenza sociale gratuiti, o reclami relativi a violazioni dei diritti dei minori, ovvero relativi a situazioni di rischio di violazione dei diritti dei minori.

2. Le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni e dei reclami di cui la comma 1 sono stabiliti con determinazione del Garante.

 

Articolo 7

(Copertura finanziaria)

All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in euro 200.000,00, si provvede per euro 100 mila mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19 comma 1 e quanto ad euro 100.mila mediante riduzione dell’ autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 3 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminate dalla tabella C della legge finanziaria annuale e, per l’anno 2008, dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Scritto da Admin il 13 Settembre 2008 alle 20:06
 
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