Reati di grave allarme sociale e certezza della pena
Schema di Disegno di legge approvato dal CdM il 30.10.2007Schema di Disegno di legge recante
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REATI DI GRAVE ALLARME SOCIALE E DI CERTEZZA DELLA PENA
(testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 30 ottobre 2007 e facente parte del cd. "Pacchetto sicurezza")
Articolo 1
(Modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 157 è sostituito dal seguente:
«Articolo 157. (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere).
La prescrizione estingue il reato con il decorso di un tempo pari al massimo della pena edittalmente prevista aumentato della metà.
Il tempo necessario a prescrivere non può comunque:
a) essere inferiore a sei anni per i delitti e quattro per le contravvenzioni, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria;
b) essere superiore a venti anni. Per i delitti indicati all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale il termine è di trenta anni.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le circostanze a effetto speciale e quelle per le quali la legge determina la pena in modo autonomo.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, nonché per le sanzioni applicate dal giudice di pace diverse da quella pecuniaria, si applica il termine di sei anni.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti.
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato»;
b) all’articolo 158, comma primo, dopo la parola : «permanente», sono inserite le seguenti: «o continuato»; dopo la parola : «permanenza» sono inserite le seguenti: «o continuazione»;
c) all’articolo 159, comma primo, dopo il numero 3) sono aggiunti i seguenti:
«3-bis) presentazione di dichiarazione di ricusazione ai sensi dell’articolo 38 del codice di procedura penale, dalla data del presentazione della stessa fino a quella della comunicazione al giudice procedente del provvedimento che dichiara l’inammissibilità della medesima;
3-ter) concessione di termine a difesa in caso di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono della difesa, per un periodo corrispondente al termine concesso;
3-quater) rinnovazione, su richiesta dell’imputato, delle prove assunte in dibattimento, a seguito di mutamento della persona fisica del giudice, per tutto il tempo necessario alla rinnovazione. tale disposizione non si applica ai coimputati cui non si riferisce la richiesta di rinnovazione, se viene disposta la separazione dei processi, né al caso in cui la nuova assunzione concerna fatti e circostanze nuove;
3-quinquies) richiesta di estradizione di un imputato dall’estero, per tutto il tempo decorrente dalla relativa richiesta sino alla effettiva estradizione;
3-sexies) richiesta, in udienza preliminare o nel corso del dibattimento, di una rogatoria all’estero, per tutto il periodo compreso tra l’inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria e il pervenimento della risposta all’autorità giudiziaria procedente.»;
d) all’articolo 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma secondo dopo le parole: «davanti al pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o alla polizia giudiziaria da questi delegata»; dopo le parole: «sulla richiesta di archiviazione,» sono inserite le seguenti: «l’avviso di conclusione delle indagini preliminari»; dopo le parole: «rinvio a giudizio» sono inserite le seguenti: «o di emissione del decreto penale di condanna»;
2) il comma terzo è sostituito dal seguente:
«La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell’interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi. Salvo che per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, i termini stabiliti dall’articolo 157, commi primo e secondo, non possono essere prolungati oltre la metà. In ogni caso, non possono essere superati i termini di cui all’articolo 157, comma secondo, lettera b)»;
3) dopo il comma terzo sono inseriti i seguenti:
«La prescrizione del reato interrotta dalla sentenza di condanna non comincia nuovamente a decorrere nel caso in cui il ricorso per cassazione presentato avverso la predetta sentenza sia dichiarato inammissibile.
La prescrizione non comincia nuovamente a decorrere, altresì, nel caso in cui sia presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata in grado di appello che abbia confermato la sentenza di condanna di primo grado ovvero abbia riformato la stessa limitatamente alla specie o alla misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze. La disposizione di cui al presente comma non si applica in caso di accoglimento del ricorso».;
e) all’articolo 161, il comma secondo è sostituito dal seguente:
«Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l’interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri»;
f) all’articolo 164, comma primo, dopo le parole: «nell’articolo 133» sono inserite le seguenti: «nonché alle risultanze desumibili dal servizio informatico di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,»;
g) l’articolo 572 è sostituito dal seguente:
«572. – (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 571, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.»;
h) all’articolo 589, sono apportate le seguenti modificazioni:
1)al secondo comma, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei»;
2)dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
a)soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
b)soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope»;
3)al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle seguenti: «anni quindici»;
i) all’articolo 590, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto di cui al terzo comma è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni; e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.»;
l) dopo l’articolo 590, è inserito il seguente:
«Articolo 590-bis. (Computo delle circostanze).
Quando ricorre la circostanza di cui all’articolo 589, comma terzo, ovvero quella di cui all’articolo 590, comma quarto, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.»;
m) all’articolo 609-ter, comma primo, del codice penale, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:
«5-bis) nei confronti della persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza.»;
n) dopo l’articolo 609-decies è inserito il seguente:
«Articolo 609-undecies. (Adescamento di minorenni).
Chiunque, allo scopo di abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l’utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da sedurlo, ingannarlo e comunque carpirne la fiducia, è punito con la reclusione da uno a tre anni.»;
o) all’articolo 648-bis, primo comma, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato» sono soppresse;
p) all’articolo 648-ter, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse.
Articolo 2
(Modifiche all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)
1. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Salvo quanto previsto dal primo comma, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 609-bis e 609-octies, se commessi in danno di persona minorenne, e 609-quater del codice penale, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione ad un programma di riabilitazione specifica.».
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinati programmi di riabilitazione, di cui all’articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, con specifico riferimento a quanto previsto dall’articolo 4-bis, secondo comma, della legge medesima.
Articolo 3
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. All’articolo 222, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto di cui al periodo che precede è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.».
Articolo 4
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 260 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. L’autorità giudiziaria può procedere, altresì, alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono, per entità, di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l’igiene pubblica ovvero quando, anche all’esito di accertamenti compiuti ai sensi dell’articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L’autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno più campioni con l’osservanza delle formalità di cui all’articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.».
b) all’articolo 274, comma 1, lettera c), dopo le parole: «o dai suoi precedenti penali» sono inserite le seguenti: «o giudiziari, ovvero dalle risultanze desumibili dal servizio informatico di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271», e dopo le parole: «sussiste il concreto pericolo che questi commetta», sono inserite le seguenti: «uno dei delitti di cui all’articolo 380, ovvero altri»;
c) il comma 1-bis dell’articolo 275 è sostituito dal seguente:
«1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, le misure cautelari personali sono sempre disposte quando, anche tenendo conto degli elementi sopravvenuti, risultano sussistere le esigenze cautelari previste dall’articolo 274, la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall’articolo 380, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole»;
d) il comma 2-ter dell’articolo 275 è abrogato;
e) il comma 3 dell’articolo 275 è sostituito dal seguente:
«3. La custodia in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. E’ applicata la custodia in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti la mancanza di esigenze cautelari, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ad uno dei delitti di cui ai seguenti articoli:
1) 423-bis primo, terzo e quarto comma, 439, 440, 624-bis e 628 del codice penale;
2) 407, comma 2 lett. a), ad esclusione di quelli di cui all’articolo 609-quater, quando il fatto sia di minore gravità;
3) 12, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
4) 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
f) il comma 3 dell’articolo 310 è abrogato;
g) all’articolo 311, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Il ricorso per cassazione avverso la decisione con la quale il tribunale, accogliendo l’appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare non ha effetto sospensivo»;
h) all’articolo 392 il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»;
i) all’articolo 453, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all’articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall’esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.
1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis è formulata dopo la definizione del procedimento di cui all’articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.»;
l) all’articolo 455, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei casi di cui all’articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l’ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.»;
m) all’articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;
n) all’articolo 602, il comma 2 è abrogato;
o) all’articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, nonché dagli articoli 423-bis, 600-bis e 624-bis e 628 del codice penale».
Articolo 5
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448)
1. All’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo le parole: «previsti dall’articolo 380 comma 2 lettere e),», sono inserite le seguenti: «e-bis),».
Articolo 6
(Clausola di invarianza)
1. Dall’esecuzione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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Scritto da Admin il 12 Novembre 2007 alle 08:00- 506 Articoli Totali
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