Irpef cinque per mille: chiarimenti e disposizioni
Agenzia Entrate , circolare 25.10.2007 n° 57Agenzia delle Entrate - Anno 2007 | Circolari
Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
Circolare n. 57/E del 25.10.2007
Oggetto: Articolo 1, commi 1234-1237, Legge 27 dicembre 2006, n. 296: destinazione della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche – Chiarimenti e disposizioni operative.
Roma, 25 ottobre 2007
INDICE
1. Premessa
2. Censimento delle dichiarazioni sostitutive
3. Controllo delle dichiarazioni sostitutive
3.1 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
3.1.1 Cooperative sociali
3.1.2 Enti ecclesiastici
3.2 Associazioni di promozione sociale
3.3 Associazioni riconosciute
3.3.1 Associazioni sportive dilettantistiche
3.3.2 Società operaie di mutuo soccorso
4. Adempimenti connessi all’attività di controllo
4.1 Soggetti da sottoporre a controllo
5. Calendarizzazione degli adempimenti
1. Premessa
Sulla G.U. n. 127 del 4 giugno 2007 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2007, riguardante la “Determinazione delle modalità di destinazione della quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 1, commi 1234-1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “.
Il decreto – analogamente a quello emanato il 20 gennaio 2006 in attuazione della legge istitutiva del beneficio del 5 per mille per l’anno finanziario 2006 – contiene disposizioni riguardanti la tenuta dei tre elenchi dei possibili beneficiari: enti del volontariato (art.1), enti della ricerca scientifica e dell’università ed enti della ricerca sanitaria (art. 2).
Il medesimo provvedimento, inoltre, delinea i criteri di iscrizione e tenuta dei suddetti elenchi, le modalità di espressione delle preferenze e riparto delle somme e gli altri adempimenti propedeutici all’erogazione degli importi agli aventi diritto.
In particolare, l’articolo 1 prevede una serie di adempimenti a carico dei soggetti che hanno richiesto l’iscrizione nell’elenco curato da questa Agenzia, che raccoglie (ai sensi dell’art. 1 comma 1234, lettera a) della legge 296 del 2006) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale e le associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 460 del 1997.
Per tali soggetti è stato previsto l’obbligo di trasmettere, a mezzo raccomandata con r/r, alla competente Direzione Regionale – a pena di decadenza, entro la data del 30 giugno 2007 - una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per attestare il perdurare dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell’iscrizione (art. 1, comma 5, del citato DPCM del 16 marzo 2007).
La dichiarazione in parola andava redatta su modulo conforme al fac-simile allegato al decreto ed alla stessa dovevano essere accluse – sempre a pena di decadenza – copia della ricevuta telematica relativa all’invio della domanda di iscrizione e copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento del sottoscrittore (art. 1, comma 6).
2. Censimento delle dichiarazioni sostitutive
Come precisato nell’ultimo periodo del menzionato comma 6, la presentazione della dichiarazione sostitutiva costituisce presupposto essenziale ai fini dell’ammissione al riparto; ciò comporta la necessità di procedere in via prioritaria al censimento delle autocertificazioni prodotte dai soggetti inseriti nell’elenco relativo agli enti del volontariato, tenuto da questa Agenzia.
Le Direzioni Regionali verificheranno, pertanto, se i rappresentanti legali degli enti di cui al citato elenco abbiano prodotto, nei termini e nelle modalità indicate dalla norma, la dichiarazione sostitutiva corredata dai relativi allegati. Ciò consentirà di individuare quei nominativi che non hanno correttamente adempiuto agli obblighi sopra indicati, la cui posizione non potrà essere validata.
In base alle disposizioni contenute nel DPCM del 16 marzo 2007, costituiscono cause di esclusione dall’elenco:
l’omessa trasmissione della dichiarazione sostitutiva (art. 1, comma 5);
la trasmissione della dichiarazione in parola oltre il termine perentorio del 30 giugno 2007 (art. 1, comma 5). In proposito si rammenta che ai fini della valutazione della tempestività dell’invio, fa fede il timbro di spedizione postale. Si precisa, altresì, che qualora il documento in parola sia stato trasmesso tempestivamente, ma ad un Ufficio incompetente (Ufficio Locale o altra Direzione Regionale), quest’ultimo dovrà provvedere – con ogni consentita urgenza – ad inviare tale dichiarazione sostitutiva alla Direzione Regionale competente, dandone comunicazione all’ente interessato. In questo caso, i termini di legge si considerano osservati. In proposito, al fine di evitare ritardi o disguidi nel controllo delle posizioni dei soggetti inseriti nell’elenco, ciascuna Direzione è invitata ad acclarare che presso i dipendenti Uffici non siano pervenute e giacenti dichiarazioni sostitutive loro impropriamente inviate;
la mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva;
la produzione di dichiarazione sostitutiva sostanzialmente non conforme al modulo approvato con il citato DPCM, ovvero generica, carente o priva degli elementi previsti dal DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 (si veda, in proposito, il punto 8 della Circolare 30 del 22 maggio 2007);
la mancata allegazione alla dichiarazione, della copia della ricevuta telematica relativa alla domanda di iscrizione e/o della copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento del sottoscrittore (art. 1, comma 6).
Si rammenta in proposito che non costituisce causa di decadenza l’eventuale allegazione del documento di identità scaduto. Infatti, per le dichiarazioni sostitutive prodotte a mezzo posta ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445 del 2000, tale documento non deve essere necessariamente in corso di validità, dal momento che unica funzione dell’allegazione è quella di dar contezza della circostanza che la dichiarazione o l’istanza sono state inoltrate da un determinato soggetto (cfr. il punto 9, lettera a) della richiamata circolare 30/E del 2007).
Qualora nel corso del censimento venga acclarata la presenza di una causa ostativa alla validazione della domanda prodotta dall’ente, deve essere emesso un provvedimento di esclusione dal beneficio.
Trattandosi di un procedimento ad istanza di parte, va applicata la procedura disciplinata dall’art. 10 bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990. Ciò comporta che, prima dell’adozione del provvedimento di esclusione, occorre inviare tempestivamente all’ente istante una comunicazione nella quale vengono illustrati i motivi che ostano all’accoglimento della domanda; in tal modo l’interessato potrà produrre, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, eventuali osservazioni e documenti a sostegno della propria domanda.
Ove la risposta non contenga elementi in grado di modificare le determinazioni dell’ amministrazione, verrà emesso il formale provvedimento di esclusione che dovrà contenere, tra le motivazioni, anche le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni eventualmente pervenute.
Il provvedimento in parola, emesso da una pubblica amministrazione, è ricorribile ex lege dall’interessato. Tale informazione deve essere comunque contenuta nell’atto – ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 241 del 1990 – con l’evidenziazione che l’eventuale reclamo va rivolto all’Autorità giudiziaria ordinaria.
La comunicazione ed il provvedimento di esclusione vanno notificati al legale rappresentante dell’ente a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Le risultanze delle operazioni di validazione dovranno essere riportate nella specifica applicazione informatica che consentirà sia il costante aggiornamento dell’elenco degli aventi diritto, sia il monitoraggio delle successive fasi riguardanti i provvedimenti adottati nei confronti degli enti cui è stata comunicata la esclusione dall’elenco.
3. Controllo delle dichiarazioni sostitutive
In base al dettato dell’art. 1, comma 8, del DPCM 16 marzo 2007, l’Agenzia deve procedere – a norma dell’articolo 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 – al controllo, entro il 31 dicembre 2007, ”anche a campione”, delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prodotte dai legali rappresentanti degli enti iscritti nell’elenco curato dall’Agenzia, al fine di verificare la veridicità delle stesse in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla norma.
Come noto, il menzionato elenco comprende le seguenti tipologie di enti, individuati nell’art. 1 comma 1234, lettera a) della legge 296 del 2006:
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni;
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall’art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
associazioni riconosciute operanti nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 460 del 1997.
Si precisa che, anche in considerazione dell’elevato numero degli aspiranti al beneficio, potranno essere omessi i controlli nei confronti dei soggetti che – in sede di censimento, effettuato secondo le modalità descritte nel paragrafo precedente – sono stati “svalidati” e quindi esclusi dall’elenco curato dall’Agenzia.
Vengono qui di seguito fornite alcune indicazioni operative in merito ai riscontri da effettuare nei confronti delle tre diverse tipologie di soggetti.
3.1 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Per quanto attiene i soggetti iscritti nell’anagrafe delle Onlus, gestita informaticamente dalle singole Direzioni Regionali, i controlli potranno essere effettuati mediante gli opportuni riscontri sulla suddetta procedura.
Una diversa metodologia dovrà, invece, essere seguita per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive prodotte da soggetti che rientrano nella categoria delle ONLUS di diritto, che comprende:
gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri tenuti dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
le organizzazioni non Governative (ONG) riconosciute idonee ex lege n. 49 del 26 febbraio 1997 iscritte presso i registri tenuti dal Ministero degli Affari Esteri;
le cooperative sociali (e i consorzi formati unicamente da cooperative sociali) di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381;
gli enti ecclesiastici e le associazioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti e accordi d’intesa. Tali organismi, in base a quanto disposto dagli articoli 1 e 5 della legge 20 maggio 1985, n. 222 recante “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero in servizio nelle diocesi”, devono essere in possesso del riconoscimento della personalità giuridica agli effetti civili, loro attribuita con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato. Successivamente al riconoscimento, le medesime devono provvedere alla iscrizione nel registro delle persone giuridiche secondo le modalità previste dal DPR n. 361 del 7 dicembre 2000.
Per tali soggetti, le Direzioni Regionali dovranno richiedere, alle competenti amministrazioni che detengono i relativi albi e registri, conferma circa la validità e la veridicità dei requisiti indicati nella dichiarazione sostitutiva presentata.
In proposito, si rammenta che alcune problematiche tecnico-giuridiche riguardanti i controlli in parola sono state affrontate in precedenti documenti di prassi, segnatamente nella circolare n. 30/E del 22 maggio 2007, in relazione all’omologo beneficio introdotto dalla legge 266 del 2005.
3.1.1. Cooperative sociali
Come illustrato nel par. 3 della citata Circolare 30/E, tutte le cooperative, a seguito dell’emanazione del DM 23 giugno 2004, devono essere iscritte nell’ “albo delle società cooperative” gestito con modalità informatiche dalla Direzione Generale degli Enti Cooperativi del Ministero dello Sviluppo Economico e tenuto presso le Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura. Tale albo - che ha sostituito sia i preesistenti registri Prefettizi sia lo schedario generale della cooperazione - è articolato in due sezioni, la prima delle quali comprende le cooperative a mutualità prevalente e contiene, al suo interno, una sottosezione dedicata alle cooperative sociali.
L’iscrizione in tale Albo svolge una duplice funzione:
assolve un carattere meramente dichiarativo, a differenza del carattere costitutivo che aveva l’inserimento nel registro prefettizio;
assume rilievo ai fini anagrafici ed è presupposto per la fruizione di benefici di diversa natura, anche di carattere fiscale. Per tale motivo la prassi dell’Agenzia ha riconosciuto valenza – ai fini del riconoscimento di benefici fiscali – all’iscrizione nell’Albo nazionale, che è sempre obbligatoria, ritenendo complementare (e di secondo grado) l’eventuale iscrizione nei registri regionali. Tale criterio è stato confermato anche per quanto attiene l’attribuzione della qualifica di ONLUS.
Di conseguenza, i controlli ai fini dell’ammissione al beneficio in oggetto vanno effettuati mediante riscontro presso il suddetto Albo nazionale.
3.1.2 Enti Ecclesiastici
Come precisato in numerosi documenti di prassi, gli enti in parola, che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, possono considerarsi ONLUS – ai sensi dell’art. 10, comma 9, del dlgs n. 460 del 1997 – solo parzialmente, per le attività svolte nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori espressamente indicati nel comma 1, lettera a) del menzionato articolo 10, ed a condizione che per tali attività:
le scritture contabili di cui all’art. 20 bis del DPR 600 del 1973 siano tenute separatamente;
vengano rispettati i requisiti statutari ed i vincoli sostanziali imposti dall’art. 10 del Dlgs. n. 460 del 1997, ferme restando le deroghe previste dal comma 7 del menzionato art. 10 e l’onere della comunicazione prevista dall’art. 11 del citato decreto.
Di conseguenza, i controlli saranno mirati a verificare le effettive finalità perseguite e la sussistenza sia della personalità giuridica sia delle condizioni sopraindicate.
3.2. Associazioni di promozione sociale
I riscontri dovranno acclarare l’effettiva iscrizione di tali enti nei registri previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
In proposito, si rammenta che Regioni e Province autonome sono tenute ad istituire – ai sensi del comma 4 del citato articolo 7 – l’apposito registro nel quale vanno inserite le associazioni che svolgono la loro attività nel rispettivo territorio e che siano in possesso dei requisiti indicati nell’articolo 2 della norma richiamata.
E’, inoltre, istituito presso il Ministero della solidarietà sociale (in precedenza, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento degli Affari Sociali) un registro nazionale che raccoglie tutte le associazioni che operano a livello ultraregionale.
Per le associazioni che costituiscono articolazioni territoriali o anche circoli affiliati all’associazione nazionale e che non sono iscritte nei registri regionali, è prevista - ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della menzionata legge n. 383 del 2000 - l’automatica iscrizione nel registro nazionale. Le modalità di iscrizione sono individuate nel Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali n. 471 del 14 novembre 2001.
Le associazioni di promozione sociale che non risultano iscritte in alcuno dei registri indicati nell’art. 7 della legge 383 non potranno fruire del beneficio del 5 per mille, dal momento che l’art. 1, comma 1234, della legge 296 del 2006 fa riferimento (analogamente alla legge 266 del 2005) ai soli soggetti iscritti.
Tale interpretazione letterale trova ulteriore conforto nel dettato dell’articolo 8, comma 4, della richiamata legge 383 del 2000, in base al quale l’iscrizione nei registri costituisce condizione necessaria per fruire dei benefici previsti dalla medesima norma ovvero da leggi regionali o provinciali. Da tale assunto consegue – come precisato nel par. 3.3 della circolare n. 30/E del 2007 -che gli enti in parola, che svolgono attività solo in ambito territoriale e non sono iscritti negli appositi albi, anche per cause non ad essi imputabili, non hanno diritto al beneficio del cinque per mille.
Si rammenta, infine, che in molte regioni risultano istituiti albi provinciali dell’associazionismo e del volontariato, non espressamente previsti dall’ art. 7 della richiamata legge 383, che disciplina unicamente gli albi regionali e delle province autonome. In proposito si osserva che – nella considerazione che la normativa nazionale delega alla normativa regionale la disciplina della materia (tenuta dei registri, iscrizione e cancellazione degli iscritti, etc.) - laddove la legge regionale abbia espressamente stabilito la tenuta di albi a livello provinciale, può ritenersi verificato il presupposto che dà titolo alla fruizione del beneficio.
3.3 Associazioni riconosciute
La legge 296 del 2006 ha previsto l’ammissione al beneficio per l’esercizio 2006 delle sole associazioni riconosciute che operano nei settori indicati nell’art. 10, comma 1, lettera a) del Dlgs. 460 del 1997; sono, quindi, escluse le fondazioni riconosciute, che erano invece contemplate nella normativa afferente l’anno 2005.
Tali associazioni costituiscono – come in più occasioni rappresentato – una platea estremamente variegata di soggetti che spesso sono attivi in settori non coincidenti con quelli normativamente individuati dal richiamato articolo 10 del Dlgs n. 460.
I riscontri sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dai rappresentanti degli enti in parola devono in via prioritaria acclarare se gli stessi siano dotati del riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi del DPR n. 361 del 2000. A tal fine occorre prendere gli opportuni contatti con gli Uffici Territoriali di Governo, presso i quali potranno essere reperiti gli Statuti delle singole associazioni.
Analoga indagine va effettuata presso le Regioni e le Province autonome che – in base all’art. 7 del citato DPR 361 – sono tenutarie del registro delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle citate istituzioni pubbliche dall’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977.
L’eventuale individuazione di soggetti privi di riconoscimento comporterà l’esclusione degli stessi dall’elenco curato da questa Agenzia.
L’indagine circa la sussistenza del riconoscimento non è, di per sé, sufficiente a stabilire la legittimità dell’iscrizione nell’elenco, dal momento che gli enti in parola operano in campi diversificati, ciascuno dei quali è disciplinato da specifiche normative di settore.
Di qui l’esigenza di avviare ulteriori approfondimenti di carattere amministrativo, tesi ad acclarare la tipologia dell’attività, l’effettivo svolgimento della stessa e le caratteristiche dell’ente. Tale indagine non assume valenza fiscale e dovrà essere svolta, di regola, attraverso la consultazione di atti, documenti ed informazioni acquisiti direttamente o mediante invio di questionario agli interessati.
A titolo indicativo, potranno essere richiesti i seguenti documenti, ritenuti d’ausilio:
atto costitutivo e statuto;
ultimo rendiconto annuale, contenente dati di carattere patrimoniale, economico e finanziario. Particolare attenzione dovrà essere posta alla parte di tale documento riguardante entrate ed uscite inerenti la eventuale raccolta di fondi.
Per quanto attiene il luogo di effettivo esercizio dell’attività, la veridicità del dato potrà essere verificata anche attraverso la ricognizione delle utenze intestate all’ente o l’eventuale sottoscrizione di contratti di locazione. Utili notizie in merito ai servizi svolti ed alla eventuale raccolta di fondi sono, inoltre, rilevabili mediante la consultazione di siti internet collegati o collegabili al soggetto.
3.3.1 Associazioni sportive dilettantistiche
Per quanto riguarda tali associazioni, disciplinate dalla legge n. 398 del 16 dicembre 1991 e dall’articolo 90 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, si richiama quanto illustrato nella circolare n. 30/E del 22 maggio u.s., in ordine alla circostanza che l’iscrizione nel registro telematico tenuto dal CONI - istituito a norma del DL 136 del 2004, come convertito nella legge 186 del 2004, ed in base alle delibera del medesimo Organismo, n. 1288 dell’11 novembre 2004 - assume una valenza unicamente a fini sportivi e non determina il riconoscimento della personalità giuridica.
In ragione di tanto e nella considerazione che l’art. 1, comma 1234, della legge 296 del 2006 fa esclusivo riferimento alle associazioni riconosciute, si precisa che l’unica forma di riconoscimento della personalità giuridica è quella disciplinata dal DPR 361 del 7 dicembre 2000 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private e di approvazione dell’atto costitutivo).
Ne deriva, quale naturale conseguenza, che qualsiasi altra forma di iscrizione in albi o registri tenuti da istituzioni pubbliche o private, che non costituiscono titolo per il riconoscimento della personalità giuridica, non dà diritto all’accesso al beneficio in parola.
3.3.2. Società operaie di mutuo soccorso
Nell’elenco dei possibili beneficiari del 5 per mille per l’anno 2007, curato da questa Agenzia, risultano presenti alcune società di mutuo soccorso che hanno fatto richiesta di iscrizione individuandosi tra le associazioni riconosciute.
Le società in parola sono disciplinate dalla legge n. 3818 del 15 aprile 1886. La loro costituzione avveniva mediante la registrazione degli statuti presso il Tribunale civile e mediante tale registrazione (art. 4) acquisivano la personalità giuridica.
La normativa di riferimento è rimasta pressoché invariata, anche se le società in argomento (SOMS) hanno in molti casi modificato sensibilmente l’oggetto delle loro attività e, spesso, anche le originarie finalità.
Per la peculiarità e l’eterogeneità delle attività svolte da tali società, non è stata mai formulata in sede legislativa una previsione normativa che sancisse la generale “non commercialità” delle stesse. Ciò, tra l’altro, ha comportato – come si evince dal testo della relazione di accompagnamento al Decreto legislativo n. 460 del 1997 – che neppure in tale provvedimento fossero inserite le SOMS tra gli enti non commerciali considerati Onlus di diritto (art. 10, comma 8).
Per le ragioni sopra indicate e per la natura giuridica che le connota, le SOMS – pur risultando in possesso del riconoscimento di personalità giuridica – non possono essere considerate tra le associazioni riconosciute indicate nell’art. 1 della legge 296 del 2006, alla lettera a) del comma 1234.
Da quanto sin qui esposto, ne deriva che le società in argomento non risultano assimilabili sic et simpliciter ad alcuno degli enti individuati nel suddetto comma 1234. Tuttavia, le citate società, qualora siano iscritte nei registri degli organismi di volontariato, tenuti dalle Regioni o dalle Province autonome ai sensi della legge 266 del 1991, potranno - fatti salvi gli altri requisiti di ammissibilità di cui all’art. 1 del DPCM 16 marzo 2007 - essere ammesse a pieno titolo alla ripartizione del beneficio del “cinque per mille”.
4. Adempimenti connessi all’attività di controllo
Nel paragrafo precedente sono state illustrate le modalità con cui vanno effettuati i riscontri circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte. Peraltro, tale attività dovrà essere opportunamente integrata nei confronti di quei soggetti per i quali le Direzioni Regionali dispongano di ulteriori elementi conoscitivi – acquisiti anche attraverso l’esame di precedenti specifici, di segnalazioni, di notizie desunte da organi di informazione o da internet – che appaiono in contrasto con quanto dichiarato dall’ente.
Ove nel corso delle indagini emergano elementi che confermino la sussistenza di irregolarità o inadempienze di carattere fiscale, gli stessi dovranno essere segnalati alle strutture delle Direzioni Regionali deputate all’attività di controllo, per le iniziative di propria competenza.
Laddove le irregolarità emerse riguardino, invece, la carenza dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione in albi o registri tenuti da enti e organismi pubblici, le Direzioni dovranno segnalare tali circostanze all’ente competente.
Una volta ultimato il controllo sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ciascuna Direzione dovrà procedere – in caso di esito negativo – all’esclusione del soggetto interessato dall’elenco degli enti del volontariato curato da questa Agenzia.
In merito alle modalità di esclusione ed all’obbligo di emissione del provvedimento di rigetto, si rinvia a quanto illustrato nel precedente paragrafo 2 per i casi di mancata validazione.
Gli esiti di tale attività dovranno essere riportati nella specifica applicazione informatica, al fine di consentire il tempestivo aggiornamento dell’elenco degli aventi diritto e seguire le successive fasi legate all’emissione dei provvedimenti di esclusione.
Si rammenta, infine, che laddove nel corso delle indagini dovesse essere riscontrata la mendacità della dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’ente, tornerà applicabile il disposto dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000; ciò comporta l’obbligo di inoltrare, senza indugio, all’autorità giudiziaria ordinaria la denuncia di reato ex art. 331 del c.p.p..
4.1. Soggetti da sottoporre a controllo
Si rammenta che l’art. 71 del DPR 445 del 2000, in tema di controlli sulle dichiarazioni sostitutive, prevede che gli stessi possano essere effettuati anche a campione; peraltro, i citati controlli devono essere estesi, di norma, a tutte le fattispecie per le quali sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
Considerato il rilevante numero dei soggetti iscritti nell’elenco del volontariato, il criterio della campionatura appare il più idoneo per consentire il rispetto dei tempi previsti dal DPCM 16 marzo 2007 per il completamento delle operazioni. Tuttavia, nella considerazione che il beneficio in parola si sostanzia nella erogazione di forme contributive per lo svolgimento di attività di alto valore sociale, è neccessario che il campione da prendere in esame sia significativo e qualificato.
Ai fini della definizione di tale campione, codeste Direzioni potranno, in propria autonomia, valutare l’opportunità di reiterare o meno il controllo nei confronti di tutti quegli enti per i quali sia già stata effettuata analoga indagine nel recente passato.
In ogni caso, nella composizione della campionatura dovranno essere privilegiate le seguenti tipologie di soggetti:
enti che per la prima volta hanno prodotto domanda di iscrizione per il 2007;
enti presenti nell’elenco dello scorso anno validati ma non sottoposti a controllo;
enti presenti nell’elenco relativo al 2006 e non validati, che hanno riproposto la domanda di iscrizione anche per quest’anno.
5. Calendarizzazione degli adempimenti
Si rammenta che ai sensi dell’art. 1, comma 8, del DPCM 16 marzo 2007, i controlli tesi ad appurare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive devono essere completati entro il 31 dicembre 2007, tanto al fine di consentire la pubblicazione dell’elenco definitivo degli aventi diritto entro il 31 marzo 2008.
In ragione di ciò, dovranno essere concluse entro il 30 novembre 2007 le operazioni – descritte nel precedente paragrafo 2 – afferenti il censimento delle dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti di cui all’elenco curato dall’Agenzia (validazione/svalidazione).
In considerazione dei ristretti tempi tecnici previsti dalla norma, è opportuno che, contemporaneamente all’attività di censimento delle dichiarazioni sostitutive, vengano avviate anche le procedure di controllo sulle medesime dichiarazioni sostitutive.
Scritto da Admin il 12 Novembre 2007 alle 08:00- 506 Articoli Totali
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