Abuso dei mezzi di correzione
Cassazione penale , sez. VI, sentenza 13.09.2007 n° 34674SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 24 aprile – 13 settembre 2007, n. 34674
(Presidente Ambrosini – Relatore Martella)
Fatto e diritto
1. La Corte di appello di Catania, con la decisione impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa del 26.5.2004, appellata dal C. G., ha riqualificato il fatto, originariamente contestato come delitto previsto dall'art. 572 c.p. («perché il C., in Siracusa fino al marzo 1999, in qualità di maestro di scuola elementare presso l'Istituto “K.”, maltrattava i propri alunni, C. e A. C., A. F. e G. P. e, in particolare: - percuoteva C. C., A. C., A. F. e G. P. con calci e schiaffi; - colpiva con un pugno alla testa il minore C. C. facendogli sbattere il labbro sul banco; - chiudeva C. C. dentro un armadio dell'Istituto; - si poneva con la sedia sopra C. C. e A. F.; - faceva spogliare G. P. fino a farlo rimanere nudo in classe»), quale violazione dell'art. 571 c.p. (abuso di mezzi di correzione o di disciplina), rideterminando la pena, con le già concesse attenuanti generiche, da mesi otto a mesi tre di reclusione.
2. Avverso tale decisione, ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, C. G. che denuncia:
- contraddittorietà della motivazione per avere il giudice a quo espresso un giudizio di sostanziale attendibilità degli alunni escussi nel corso del dibattimento, alla stregua della contraddittoria ricostruzione dei fatti dagli stessi operata e la cui testimonianza, per essere stati detti minori posti al centro di attenzioni di una pluralità di persone, è risultata influenzata a tal punto da distorcerne il racconto;
- erronea applicazione della legge penale.
Si eccepisce che la condotta dell'imputato, pur nel ricorso alle punizioni (certamente particolari come il ricorso al nastro adesivo, ovvero al chiudere un alunno dentro l'armadio come luogo di castigo e così via), rispondeva essenzialmente alla necessità di trovare un dialogo con una classe "impossibile", al fine, comunque, di insegnare qualcosa agli alunni.
Si rileva, peraltro, come l'abuso del mezzo di correzione diventa penalmente rilevante ai sensi dell'art. 571 c.p., solo se dallo stesso deriva una malattia nel corpo o nella mente: il che sarebbe dovuto essere oggetto da parte dei giudici del merito che, invece, lo hanno omesso.
3. Il ricorso è da ritenere infondato.
Correttamente, con adeguata ed esaustiva motivazione, i giudici del merito hanno assunto a base della ricostruzione dei fatti le dichiarazioni rese dai minori (che - si è evidenziato - non si tratta di bambini molto piccoli e l'audizione è sempre avvenuta con l'ausilio di una psicologa, con funzione di sostegno psicologico, e ciò proprio al fine di evitare che nel racconto dei ragazzi potessero provocarsi distorsioni).
Si è, quindi, in sintesi richiamato come dalle dichiarazioni rese dai predetti sia emerso abbastanza chiaramente come il C., indicato da tutti come il maestro "X.", usava quelle che si dicono "maniere forti" per mantenere la disciplina nella classe e cercare di insegnare qualcosa ai suoi alunni: "Ci dava legnate, poi ci dava i soldi per non farci parlare" (A. C.), "Il maestro Y. ... dava botte tutti i giorni a tutti i bambini, specialmente a quelli più monelli come A. F. e C. C." (G. I.), “Il maestro C. mi dava botte e poi mi dava cartine, caramelle e diceva: non glielo dire alla mamma” (G. P.), “Mi dava calci, mi faceva spogliare, chiudeva la porta” (C. C.), si comportava "un pochino male", si arrabbiava e alzava la voce, "dava botte" (L. C.).
Sul piano sostanziale, il ricorrente non ha davvero motivo di dolersi: il fatto commesso dall'imputato, qualificato - come si è detto - dal giudice di appello come abuso dei mezzi di correzione, appare davvero al limite del più grave delitto di maltrattamenti, non potendosi, comunque, ignorare, con specifico riferimento alle espressioni linguistiche utilizzate nell'art. 571 c.p., che la nozione giuridica di abuso dei mezzi di correzione va interpretata in sintonia con l'evoluzione del concetto di "abuso sul minore", che si concretizza - ex art. 571 c.p. (nella ricorrenza dell'abitualità e del necessario elemento soggettivo) - allorché si configuri un comportamento doloso, attivo od omissivo, mantenuto per un tempo apprezzabile, che umilia, svaluta, denigra e sottopone a sevizie psicologiche un minore, causandogli pericoli per la salute, anche se compiute con soggettiva intenzione correttiva o disciplinare.
È, poi, appena il caso di rammentare che per l'integrazione della fattispecie prevista dall'art. 571 c.p. è sufficiente il dolo generico, non essendo dalla norma richiesto il dolo specifico, cioè un fine particolare e ulteriore rispetto alla consapevole volontà di realizzare il fatto costitutivo di reato, ossia la condotta di abuso.
Costituisce, peraltro, accertamento di fatto, insindacabile in questa sede, la sussistenza sia di condotte dell'imputato comportanti violenza e costrizione psichica verso i minori, sia dell'elemento soggettivo doloso, motivatamente ritenuta dai giudici del merito, dei quali il Collegio ritiene corretta la valutazione secondo cui gli atti compiuti dall'imputato hanno realizzato traumi psicologici per le piccole vittime e, perciò, fatti da cui deriva pericolo di una malattia nella mente delle parti offese; pericolo che, alla stregua delle più recenti acquisizioni scientifiche, sussiste ogniqualvolta ricorre il concreto rischio di rilevanti conseguenze sulla salute psichica del soggetto passivo, essendo, ormai, opinione comune nella letteratura scientifico-psicologica che metodi di educazione rigidi ed autoritari, che utilizzino comportamenti punitivi violenti o costrittivi, come quelli realizzati dall'imputato, siano non soltanto pericolosi, ma anche dannosi per la salute psichica, così da essere responsabili di una serie di disturbi variegati e complessi: dallo stato d'ansia all'insonnia e alla depressione, fino – quando il trauma si è verificato nei primi anni di vita - a veri e propri disturbi caratteriali e comportamentali nell'età adulta.
Consegue da quanto sopra, il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Scritto da Admin il 3 Ottobre 2007 alle 07:00- 506 Articoli Totali
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