EU: periodi figurativi, periodi di residenza e pensione di anzianità
INPS , circolare 24.07.2007 n° 107Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Roma, 24 Luglio 2007
Circolare n. 107
OGGETTO: Regolamentazione comunitaria: periodi figurativi, periodi di residenza e pensione di anzianità.
SOMMARIO: Premessa - parte I: contribuzione figurativa e pensione di anzianità - parte II: periodi di residenza e pensione di anzianità - parte III: periodi assicurativi tedeschi e britannici - 1. periodi assicurativi tedeschi: Anrechnungszeit - 2. Anrechnungszeit/Arbeitsunfahigkeit - 3. assistenza agli assicurati nel regime tedesco - 4. periodi assicurativi britannici: student credits
Premessa
Con la presente circolare si forniscono disposizioni generali e specifiche concernenti l’utilizzazione dei periodi equivalenti ai periodi assicurativi degli Stati membri dell’Unione europea, nonché dei periodi di residenza, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo previsto per il diritto alla pensione di anzianità.
PARTE I:
contribuzione figurativa e pensione di anzianità
Su proposta della delegazione italiana, la Commissione Amministrativa per la Sicurezza Sociale dei Lavoratori Migranti ha esaminato la questione interpretativa dell’art. 45 del regolamento CEE n. 1408/71, nella parte in cui dispone che: “l’istituzione competente di questo Stato membro tiene conto………….dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica”.
In particolare, la questione si è posta circa la presa in considerazione di taluni periodi di contribuzione figurativa maturati ai sensi della legislazione di altri Stati membri, ai fini della concessione della particolare prestazione pensionistica denominata “pensione di anzianità”, prevista dalla normativa italiana.
Come è noto la “pensione di anzianità” costituisce una prestazione del tutto distinta dalla “pensione di vecchiaia”, garantendo un trattamento privilegiato in quanto accordata al lavoratore in anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia.
In relazione a tale sua caratteristica sono, quindi, previsti requisiti contributivi più rigorosi rispetto a quelli della pensione di vecchiaia. In particolare, per conseguire la pensione di anzianità, il lavoratore deve far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro: è pertanto escluso il computo dei periodi di contribuzione figurativa (assimilata), salvo le eccezioni previste da specifiche disposizioni, quali, ad esempio, i periodi di servizio militare e di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio, cd. congedo di maternità.
La ratio di tale norma è quella di considerare soltanto i periodi di effettivo lavoro, con l’unica eccezione di quei periodi figurativi per i quali è la stessa legge ad impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa. Sono, quindi, esclusi dal computo dei periodi utili ai fini del diritto alla pensione di anzianità, altri periodi coperti da contribuzione figurativa pur previsti dalla legislazione italiana, utili, invece, per la misura e per la maggiore anzianità.
Pertanto, in applicazione dell’art. 1, lettera “r”, del regolamento CEE n. 1408/71, ai fini della concessione della pensione di anzianità non debbono essere presi in considerazione i periodi figurativi risultanti nelle assicurazioni di altri Stati membri, che non corrispondano ai periodi di contribuzione figurativa che la legislazione italiana riconosce, eccezionalmente, utili per l’accertamento del requisito contributivo stabilito, unitamente al requisito dell’età, per il diritto alla pensione di anzianità.
Ovviamente, qualora gli interessati, invece di richiedere una pensione di anzianità, attendano il raggiungimento della normale età per il pensionamento di vecchiaia, saranno presi in considerazione tutti i periodi di contribuzione figurativa, anche quelli non utili ai fini del diritto alla pensione di anzianità.
Lo stesso dicasi ai fini del perfezionamento del requisito della maggiore anzianità contributiva (39/40 anni) richiesto per l’accesso alla pensione di anzianità in alternativa al requisito dei 35 anni di contributi in concorrenza con il requisito dell’età anagrafica: pure in tal caso devono essere presi in considerazione tutti i periodi esteri di contribuzione figurativa - anche se non assimilabili a quelli figurativi italiani utili per il diritto alla pensione di anzianità con il requisito dei 35 anni di contributi in concorrenza con il requisito dell’età anagrafica - fermo restando che, comunque, deve risultare perfezionato il requisito dei 35 anni di contribuzione effettiva utile per il diritto a pensione.
Del resto, la formulazione del citato art. 45 è analoga a quella dell’art. 46.2.a) che recita: “l’istituzione competente calcola l’importo teorico della prestazione cui l’interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza, compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri alle quali è stato soggetto, fossero stati compiuti nello Stato membro in questione e sotto la legislazione che essa applica”. Proprio con riferimento a tale inciso, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nella sentenza 30/04 (Koschitzki), ha affermato la legittimità di valutare la situazione degli assicurati come se avessero esercitato la propria attività lavorativa esclusivamente nello Stato membro che eroga la prestazione (punto 27) e, quindi, come se fossero stati soggetti, per il complesso dei periodi maturati nei diversi Stati membri, esclusivamente alla legislazione di tale Stato. Pertanto, secondo la Corte, è la normativa dello Stato interessato, cioè di quello che eroga la prestazione, a dover essere applicata nei confronti del lavoratore, considerando i periodi maturati negli altri Stati membri come se fossero stati compiuti in base alla legislazione dello Stato che eroga la prestazione.
Inoltre, la Commissione Amministrativa per la Sicurezza Sociale dei Lavoratori Migranti ha fatto riferimento alle sentenze emesse per i casi Otte (C-25/95)e Ferreiro-Alvite (C-320/95),nelle quali la Corte di Giustizia ha indicato che gli Stati membri continuano ad essere i soli a cui compete stabilire le condizioni necessarie per l’erogazione delle prestazioni di sicurezza sociale, anche se più restrittive, a condizione che non comportino discriminazioni nei confronti dei lavoratori comunitari, concludendo che la parità di trattamento viene assicurata nel momento in cui le situazioni verificatesi sul territorio di un altro Stato membro sono assimilate a situazioni corrispondenti prese in considerazione dalla legislazione nazionale.
PARTE II:
periodi di residenza e pensione di anzianità
In base agli stessi principi di cui alla Parte I, non dovranno essere presi in considerazione, per il diritto alla pensione di anzianità, i periodi di semplice residenza previsti dalla legislazione di alcuni degli Stati membri per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche.
Per periodi di “semplice residenza” si intendono periodi non ricollegabili all’esercizio di una qualsiasi attività lavorativa.
Pertanto, nell’ambito dei periodi di residenza riportati sui formulari E 205 da parte di Paesi i cui regimi previdenziali siano basati sulla residenza (si tratta, in particolare, dei Paesi scandinavi), occorrerà distinguere i periodi che si riferiscono ad attività lavorativa da quelli di mera residenza, prendendo in considerazione solo i primi, ai fini della concessione della pensione di anzianità.
Si fa presente che sulle versioni dei formulari E 205 relative a Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia, risultano già distinti, in apposite colonne, i periodi che si riferiscono alla prestazione di attività lavorativa, subordinata o autonoma, da quelli di semplice residenza.
Per quanto riguarda, invece, il formulario E 205 relativo alla Danimarca, la distinzione tra i suddetti periodi non risulta altrettanto chiara. Di conseguenza sarà cura delle Sedi richiedere le precisazioni del caso, tenendo presente che i periodi utili ai fini della pensione di anzianità dovrebbero essere quelli validi per il conseguimento della cosiddetta “pensione complementare”, accordata dalla Danimarca ai lavoratori in proporzione dei contributi versati (vedi MISSOC, tabella VI).
E’ ovvio che, qualora sussistessero dubbi sulla qualificazione dei periodi anche per quanto concerne i formulari E 205 relativi agli altri Paesi, dovranno essere chieste le necessarie precisazioni alle Istituzioni di tali Paesi.
PARTE III:
periodi assicurativi tedeschi e britannici
In considerazione della regolamentazione comunitaria in vigore e di quanto indicato nella Parte I, si forniscono disposizioni in merito alla totalizzazione dei periodi assicurativi italiani ed esteri al fine del perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro previsto per il diritto alla pensione di anzianità.
1. periodi assicurativi tedeschi: Anrechnungszeit
Alcune Sedi hanno chiesto chiarimenti sulla possibilità di totalizzare i periodi equivalenti tedeschi denominati “Anrechnungszeit” con i periodi assicurativi italiani, al fine del perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro previsto per la pensione di anzianità.
Si precisa che, nell’ambito dell’assicurazione tedesca, secondo quanto già indicato, i periodi equivalenti “Anrechnungszeit” sono utili per il diritto alla “pensione di vecchiaia anticipata in favore di lavoratori con lunga carriera assicurativa”, ma non sono utili per il diritto alla pensione di vecchiaia tedesca.
Nell’ambito dell’assicurazione italiana, invece, non può verificarsi che i contributi utili per il diritto alla pensione di anzianità non siano considerati utili anche per il diritto alla pensione di vecchiaia. Al contrario, come noto, è previsto che alcuni tipi di contribuzione possano essere considerati utili per il diritto alla pensione di vecchiaia e non possano essere considerati utili per il diritto alla pensione di anzianità.
Inoltre la legislazione italiana prevede, ad eccezione di casi determinati previsti da specifiche disposizioni, che non sia possibile prendere in considerazione i periodi figurativi per il perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro utile per il diritto alla pensione di anzianità.
Si ricorda, infine, che i periodi risultanti nell’assicurazione tedesca o nell’assicurazione di un altro Stato membro dell’Unione europea possono essere totalizzati con quelli italiani, per l’accertamento del diritto a pensione, così come risultano dal formulario E 205 estero - secondo quanto previsto dalla legislazione dell’altro Stato – e tenendo presente che tali periodi vanno considerati, per l’accertamento del diritto alle prestazioni italiane, come se fossero stati compiuti nell’assicurazione italiana.
Pertanto i periodi assicurativi tedeschi denominati “Anrechnungszeit” presi in considerazione nell’assicurazione tedesca esclusivamente per il raggiungimento del diritto alla “pensione di vecchiaia anticipata in favore di lavoratori con lunga carriera assicurativa”, non possono essere totalizzati con quelli italiani al fine del perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro utile per il diritto alla pensione di anzianità.
Fanno eccezione quei periodi,come ad esempio quelli di cui al punto 2, che, in base alla normativa italiana, sono da considerarsi periodi figurativi eccezionalmente utili al fine del perfezionamento del suddetto requisito di 35 anni di contribuzione.
In merito a quanto esposto si precisa che, qualora dalle modalità di compilazione dell’E 205 o dall’ulteriore documentazione inviata sorgano dubbi circa la qualificazione dei periodi assicurativi, le Sedi dovranno chiedere agli organismi esteri gli opportuni chiarimenti sull’effettiva natura di tali periodi.
2. Anrechnungszeit/Arbeitsunfahigkeit
In relazione alle richieste di chiarimento pervenute da alcune Sedi in merito alla possibilità di totalizzare i periodi assicurativi equivalenti tedeschi denominati “Anrechnungszeit /Arbeitsunfahigkeit” , si evidenzia quanto segue.
Si tratta di periodi figurativi che, nell’ambito della normativa italiana, sono considerati come periodi di malattia indennizzata.
Pertanto tali periodi equivalenti tedeschi devono considerarsi utili, nei limiti previsti dalla normativa italiana, ai fini del diritto a pensione di anzianità, vecchiaia e invalidità.
3. assistenza agli assicurati nel regime tedesco
Si evidenzia, anche con riferimento a quanto comunicato con messaggio n. 116 del 26 maggio 2000, che presso la Deutsche Rentenversicherung Schwaben, Augsburg, il numero telefonico 0049 821 500 4000 è a disposizione dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni feriali al fine di fornire informazioni e consulenza in materia pensionistica, sia in lingua italiana che tedesca, a coloro che sono stati assicurati nel regime tedesco.
Le Direzioni Provinciali e Subprovinciali sono interessate a diffondere all’utenza il suindicato numero telefonico.
Si fa presente, infine, che, in adesione a quanto richiesto dagli organismi di collegamento tedeschi, le domande di pensione di vecchiaia e anzianità presentate in Italia da coloro che possono far valere periodi assicurativi tedeschi devono essere, in ogni caso, trasmesse dalle Sedi all’organismo di collegamento competente, indipendentemente dall’età del richiedente.
Qualora alla data di pensionamento esista unicamente il diritto ad una pensione di vecchiaia tedesca anticipata e, quindi, ridotta, l’organismo di collegamento tedesco - prima di emettere il provvedimento relativo alla domanda trasmessa da questo Istituto - fornisce all’interessato ogni informazione utile in merito alla pensione anticipata e tiene conto, ai fini della definizione della domanda di pensione, della volontà espressa al riguardo dall’interessato successivamente alle informazioni ricevute.
4. periodi assicurativi britannici: student credits
Talune Sedi hanno chiesto chiarimenti sulla possibilità di totalizzare i periodi assicurativi risultanti a titolo di student credits, per il raggiungimento del requisito assicurativo di 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro utile per il diritto alla pensione di anzianità.
In considerazione di quanto indicato nella Parte I, i periodi contributivi britannici risultanti a titolo di student credits relativi alla frequenza di un corso di istruzione prima del compimento del 18° anno di età, non possono essere utilizzati per il perfezionamento del suddetto requisito di 35 anni di contribuzione.
Scritto da Admin il 23 Agosto 2007 alle 07:00- 506 Articoli Totali
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