Regolamento in materia di depositi definiti dormienti
D.P.R. approvato dal CdM il 05.06.2007Il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri, in data 5 giugno stabilisce che : nei conti correnti, libretti, titoli, ed altri depositi di somme di denaro, laddove per un periodo di 10 anni non siano state effettuate operazioni o movimenti sono da definirsi dormienti e quindi trascorsi 180 giorni dopo il preavviso tramite raccomandata, i depositi verranno estinti e le somme ed i relativi valori verranno devoluti ad un apposito fondo.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi definiti dormienti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto in particolare l’articolo 1, comma 343, della predetta legge, in base al quale "per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall’anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro versamento al bilancio dello Stato";
Visto, inoltre, il citato comma 345 dell’articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, secondo il quale "il fondo è alimentato dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti";
Visto il comma 420 dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l’articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell’economia e delle finanze;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 2 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 2007;
Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente regolamento:
Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) "intermediari":
- le banche italiane e le succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie, come definite dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- gli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- le imprese di assicurazione operanti in Italia di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- le società di intermediazione mobiliare di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e le succursali in Italia di imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie di cui al medesimo decreto;
- le società di gestione del risparmio di cui all’articolo 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e le succursali in Italia delle società di gestione armonizzate di cui al medesimo decreto;
- la società per azioni Poste Italiane – Divisione Bancoposta di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144.
b) "Dormienti", i rapporti contrattuali di cui all’articolo 2 in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l’intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari di cui all’articolo 2, comma 1.
c) "Fondo", il fondo di cui all’articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005.
Articolo 2
(Campo di applicazione)
1. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento i seguenti rapporti contrattuali:
a) deposito di somme di denaro, effettuato presso l’intermediario con l’obbligo di rimborso;
b) deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione;
c) contratto di assicurazione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in tutti i casi in cui l’assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata.
2. L’applicazione del presente regolamento è esclusa nei casi in cui il valore dei beni di cui al comma 1 non superi i cento euro.
Articolo 3
(Obblighi dell’intermediario)
1. Al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 1, lettera b), l’intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l’invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo secondo le modalità indicate nell’articolo 4. Restano impregiudicate la cause di estinzione dei diritti. Il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un’operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l’intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.
Articolo 4
(Modalità di devoluzione al Fondo)
1. Gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell’Economia e delle Finanze i rapporti per i quali, nell’anno precedente, si siano verificate le condizioni per l’estinzione secondo quanto previsto dall’art. 3.
2. L’elenco dei rapporti dormienti di cui al comma precedente è pubblicato entro il medesimo termine del 31 marzo di ciascun anno, mediante avviso cumulativo, indicante il nome, la data ed il luogo di nascita di ciascun titolare del rapporto. La pubblicazione è effettuata a cura dell’intermediario su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito web del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con oneri a carico dei titolari del rapporto.
3. Gli intermediari provvedono, entro il 31 maggio di ogni anno, a riversare al Fondo il denaro, gli strumenti finanziari e i titoli relativi ai rapporti contrattuali di cui all’articolo 2, 1 comma, che vengono liquidati dal Fondo mediante procedure ad evidenza pubblica. Gli intermediari provvedono al versamento delle relative somme all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all’apposito capitolo n. 3382 del capo X, ai fini della successiva riassegnazione al Fondo.
Articolo 5
(Gestione del fondo)
1. La gestione del Fondo è affidata ad apposita Commissione nominata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che ne disciplina il funzionamento. La Commissione è composta da un Presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, un consigliere della Corte dei Conti, un dirigente del Dipartimento del Tesoro, un dirigente della Banca d’Italia, un dirigente della CONSOB, un dirigente dell’ISVAP e un rappresentante dei risparmiatori, designato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti presso il Ministero dello Sviluppo economico.
2. Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, viene dettata la disciplina tecnica per la concreta attivazione del Fondo.
3. Gli oneri e i compensi per il funzionamento della Commissione sono determinati con il decreto di cui al comma 1 e sono a carico del Fondo.
Articolo 6
(Vigilanza e controlli)
1. Le competenti autorità di vigilanza effettuano controlli per verificare l’esatto adempimento del presente regolamento da parte degli intermediari.
Articolo 7
(Disciplina transitoria)
1. Per i rapporti rispetto ai quali il termine previsto dall’articolo 3 si sia compiuto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la comunicazione di cui allo stesso articolo va effettuata entro sei mesi dalla medesima data e le somme ed i valori non reclamati sono devoluti al Fondo entro quattro mesi dalla scadenza del termine di 180 giorni di cui all’articolo 3.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Scritto da Admin il 18 Giugno 2007 alle 07:00
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