L'ora di religione non può, concorrere alla formazione del "credito scolastico"
TAR Lazio-Roma, sez. III quater, ordinanza 23.05.2007 n° 2408L ’insegnamento della religione è una materia extracurriculare quindi non può a nessun titolo, concorrere alla formazione del “credito scolastico” di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 323/1988, per gli esami di maturità, che darebbe postumamente luogo ad una disparità di trattamento con gli studenti che non seguono nè l’insegnamento religioso e nè usufruiscono di attività sostitutive.
T.A.R.
Lazio - Roma
Sezione III quater
Ordinanza 23 maggio 2007, n. 2408
Registro Ordinanze:
Registro Generale: 4297/2007
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE TERZA QUATER
nelle persone dei Signori:
MARIO DI GIUSEPPE Presidente
CARLO TAGLIENTI Cons.
UMBERTO REALFONZO Cons. , relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 23 Maggio 2007
Visto il ricorso 4297/2007 proposto da:
(varie, omissis)
rappresentato e difeso da:
BUCCELLATO AVV. FAUSTO
LUCIANI AVV. MASSIMO
con domicilio eletto in ROMA VIALE ANGELICO, 45 presso BUCCELLATO AVV. FAUSTO
contro
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO domiciliataria ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12 presso la sua sede PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
e nei confronti di
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
e nei confronti di
R. L.
e con l'intervento ad adiuvandum di UCEI rappresentato e difeso da:
BUCCELLATO AVV. FAUSTO
LUCIANI AVV. MASSIMO
con domicilio eletto in ROMA VIALE ANGELICO, 45 presso BUCCELLATO AVV. FAUSTO
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- dell’O.M. n. 26/07 prot. 2578 – istruzioni e modalità per lo svolgimento degli esami di stato nelle scuole statali e non statali;
- di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UCEI
Nominato relatore il Consigliere Umberto Realfonzo e uditi alla Camera di Consiglio del 23 maggio 2007 gli avvocati come da verbale;
Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare.
Considerato che l’art. 8, punti 13-14 dell’O.M. impugnata, viola il precetto di cui all’art. 309, IV° del D.Lgs. n. 297/1994 in quanto:
- la predetta norma configura l’insegnamento della religione come una materia extracurriculare, come è dimostrato dal fatto che il relativo il giudizio – per coloro che se ne avvalgono – non fa parte della pagella ma deve essere comunicato con una separata “speciale nota”;
- sul piano didattico, l’insegnamento della religione non può a nessun titolo, concorrere alla formazione del “credito scolastico” di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 323/1988, per gli esami di maturità, che darebbe postumamente luogo ad una disparità di trattamento con gli studenti che non seguono nè l’insegnamento religioso e nè usufruiscono di attività sostitutive;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza Quater, accoglie la suindicata domanda cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2007.
Il Presidente: Mario Di Giuseppe
L’Estensore: Umberto Realfonzo
Scritto da Admin il 18 Giugno 2009 alle 07:00- 506 Articoli Totali
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