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Disegno di legge Mastella in materia di riforma dell'Ordinamento giudiziario

Disegno di legge approvato dal CdM il 07.03.2007

DISEGNO DI LEGGE in materia di

Riforma dell’Ordinamento giudiziario

(Testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 7 marzo 2007)

Art. 1.
Modifiche al Capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160

1. Alla rubrica del Capo I, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la parola: "uditorato" è sostituita dalla parola: "tirocinio"

2. L’articolo 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, è sostituito dal seguente:

"ART. 1.(Concorso per magistrato ordinario )

1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza almeno annuale in relazione ai posti vacanti, e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.

2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all’articolo 8, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, ed in una prova orale.

3. La prova scritta del concorso per esami consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, vertenti su diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, e di uno pratico consistente nella redazione di un provvedimento in materia di diritto e procedura civile ovvero di diritto e procedura penale individuato mediante estrazione a sorte operata dalla commissione la mattina della prova. Con lo stesso sistema è determinato, giorno per giorno, l’ordine delle prove.

4. La prova orale verte su:

a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

b) procedura civile;

c) diritto penale;

d) procedura penale;

e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

f) diritto commerciale;

g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

h) diritto comunitario;

i) diritto internazionale pubblico e privato;

l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;

m) colloquio su una lingua straniera, scelta dal candidato fra quelle ufficiali dell'Unione europea.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) ad l), ed un giudizio di sufficienza nella materia di cui alla lettera m) e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa quella di cui alla lettera m), non inferiore a centoventi punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all’articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte ed orali è motivato con la indicazione del solo punteggio numerico mentre la insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo".

6. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione la lingua straniera, scelta tra quelle ufficiali della Unione Europea, sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale; tali commissari partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe le sotto commissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.

7. Nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, ma la lingua straniera prevista dal comma 5, lettera m), deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell’impiego."

3. All’articolo 2, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Requisiti per l’ammissione al concorso per esami";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell'anzianità minima di servizio necessaria per l'ammissione al concorso non sono cumulabili le anzianità in più categorie fra quelle previste, sono ammessi:

i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso nel quale era richiesto il possesso di diploma di laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
gli appartenenti al personale di ruolo delle università docente di materie giuridiche in possesso di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti all’ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso nel quale era richiesto il possesso di diploma di laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
gli avvocati iscritti all'albo che hanno esercitato la professione per almeno tre anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari che abbiano completato almeno il primo incarico e siano stati confermati a seguito di valutazione positiva della attività svolta, per un periodo successivo, e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
i laureati in possesso di laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;
i laureati che hanno conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata complessivamente non inferiore a cinque anni, o la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso di studi non inferiore a quattro anni, riportando una votazione media, calcolata sulla votazione riportata in tutti gli esami sostenuti nell’intero corso di studi universitari necessario per il conseguimento della laurea magistrale o della laurea, in caso di corso quadriennale, pari almeno a 28 trentesimi ed un punteggio della sola laurea magistrale o di laurea, nel caso di laureati all’esito di un corso quadriennale, non inferiore a 107 centodecimi.".
c) al comma 2, dopo la parola: "concorso" sono aggiunte le seguenti: "per esami"";

d) al comma 2 dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

"b-bis) essere di condotta incensurabile";

b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nei concorsi di cui all’articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;

4. All’articolo 3, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il concorso di cui all’articolo 1, si svolge con cadenza almeno annuale in una o più sedi stabilite nel decreto che indice il concorso.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso una delle sedi determinata con il decreto ministeriale di cui al comma 2 le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, , su delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura, e composto da almeno cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano presente. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni limitatamente alla durata dell'attività del comitato.".

5. All’articolo 4, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, al comma 2 dopo la parola: "presentate" sono aggiunte le seguenti: "o spedite".

6. All’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La commissione del concorso per esami è nominata, nei quindici giorni antecedenti l’inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia emanato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura.".

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La commissione del concorso per esami è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, scelti in un elenco di magistrati che abbiano formulato la propria disponibilità a far parte della commissione e ad essere totalmente esonerati dalle funzioni per l’intera procedura concorsuale, da otto professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame.".

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti della commissione, il Consiglio superiore nomina d’ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi. ";

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nella seduta di cui al sesto comma dell’articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti mentre i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell’inizio delle stesse. A dette riunioni devono partecipare tutti i componenti della commissione salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento la cui valutazione è rimessa al Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di dette sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio superiore può procedere alla revoca del componente ed alla sua sostituzione ai sensi del comma 1.";

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che all’atto della cessazione dal servizio erano in possesso dei requisiti per la nomina.";

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In caso di impedimento o assenza del presidente le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta.";

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Nel concorso di cui all’articolo 1, se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obbiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, ed assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in quattro collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato."

h) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni. La commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono all'esame orale dei candidati ed all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni.";

i) il comma 9 è abrogato;

l) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area C in servizio presso il Ministero della giustizia, così come definita nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, e sono coordinate dal magistrato titolare dell’ufficio del Ministero della giustizia competente per il concorso."

7. All’articolo 6, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disciplina dei lavori della commissione";

b) al comma 4 la parola: "vicepresidente" è sostituita dalle seguenti: "il magistrato con maggiore anzianità di servizio presente";

c) al comma 5 le parole: "I componenti" sono sostituite dalle parole: "Il presidente e i componenti";

d) il comma 6 è abrogato;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Le commissioni esaminano complessivamente gli elaborati di almeno 600 candidati al mese ed eseguono l’esame orale di almeno 100 candidati.";

f) al comma 8 le parole: "o del vicepresidente" sono soppresse;

8. All’articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: " Nomina a magistrato ordinario".

b) al comma 1, dopo la parola: "idonei" sono inserite le seguenti: "all’esito del concorso"; e le parole: "uditore giudiziario" sono sostituite dalle seguenti: "magistrato ordinario".;

c) il comma 2 è soppresso;

9. All’articolo 9, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dell’articolo le parole: "degli uditori" sono sostituite dalle seguenti: "dei magistrati ordinari";

b) Il comma 1 è sostituito dal seguente: " I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26";

c) al comma 2 le parole: "Il periodo di uditorato" sono sostituite dalle seguenti: "Il completamento del periodo di tirocinio", e la parola: "ammissibilità" è sostituita dalla parola: "ammissione"; in fine, dopo la parola: "avvocato" è aggiunto il seguente periodo: "il conseguimento della prima valutazione di professionalità, di cui all’articolo 11, abilita all’esercizio della professione di avvocato ed alla iscrizione al relativo ordine in caso di cessazione dall’ordine giudiziario. Il conseguimento della quarta valutazione di professionalità abilita al patrocinio innanzi alle magistrature superiori."

Art 2.
Modifiche agli articoli da 10 a 55 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.

1.L’articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160 è sostituito dal seguente:

"ART. 10.(Funzioni)

1. La magistratura ordinaria, unica nel concorso di ammissione, nel tirocinio e nel ruolo di anzianità, è distinta secondo le funzioni esercitate;

2. Le funzioni si distinguono in giudicanti e requirenti di primo grado, secondo grado e legittimità nonché in semidirettive di primo grado, di primo grado elevato e secondo grado, direttive, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali;

3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l’ufficio di sorveglianza e di magistrato addetto al massimario della corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni;

4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello e di sostituto presso la direzione nazionale antimafia;

5. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di cassazione;

6. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale;

7. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui al comma 1 del decreto legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito con la legge 24 novembre 1989, n. 380;

8.Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello;

9. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario, di presidente del tribunale per i minorenni, di presidente del tribunale di sorveglianza; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

10. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui al comma 1 del decreto legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito con la legge 24 novembre 1989, n. 380; le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città;

11. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia;

12. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la corte di cassazione;

13. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della corte di cassazione e di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale aggiunto;

14. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità sono quelle di primo presidente della corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la medesima corte.

2. L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, è sostituito dal seguente:

"ART. 11. (Valutazione della professionalità)

1. I magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

2. La valutazione di professionalità deve riguardare la capacità, la laboriosità, la diligenza, l'impegno. In particolare:

a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, é riferita, secondo le funzioni esercitate, alle metodologie di analisi delle questioni da risolvere e al possesso delle tecniche di argomentazione e di valutazione delle prove, alla conoscenza e padronanza delle tecniche d'indagine ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, alla idoneità di utilizzare, dirigere, controllare, l'apporto dei collaboratori ed ausiliari;

b) la laboriosità é riferita al numero e alla qualità degli affari trattati secondo rapporti di reciproca coerenza adeguati al tipo di ufficio e alla sua condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro nonché all’eventuale attività di collaborazione svolta all’interno dell’ufficio anche in relazione al tirocinio dei magistrati, ordinari od onorari, ed alle modalità di assolvimento agli incarichi conferitigli, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore, in relazione agli specifici settori di attività ed alle specializzazioni, secondo i provvedimenti di cui al comma 19;

c) la diligenza é riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti o comunque necessari per l'adeguato espletamento del servizio; è riferita inoltre al rispetto dei termini per l'emissione, la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall’articolo 47 quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 per la discussione e l’approfondimento delle innovazioni legislative, per l’esame della evoluzione della giurisprudenza e per lo scambio di informazioni;

d) l'impegno é riferito alla disponibilità per sostituzioni, applicazioni e supplenze necessarie al funzionamento dell'ufficio e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell’impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico, la capacità di individuare soluzioni e prassi che consentano una maggiore efficienza del servizio giustizia.

3. La valutazione di professionalità riguarda anche l'attitudine alla dirigenza, che é riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l’attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e personale; é riferita altresì alla sensibilità all’impiego di tecnologie avanzate nonché alla capacità di valorizzare le attitudini di magistrati e funzionari, nel rispetto delle individualità e autonomie istituzionali, di operare il controllo amministrativo e di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali, e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare. La valutazione deve tenere conto delle esperienze direttive e semidirettive anteriori e dei risultati conseguiti, dello svolgimento di una pluralità di funzioni giudiziarie, delle modalità di svolgimento delle stesse, dei risultati ottenuti o degli obiettivi conseguiti in relazione agli incarichi svolti ed alle esperienze anche precedenti all’ingresso in magistratura, della frequenza di corsi di formazione per la dirigenza e di ogni altra esperienza che possa essere ritenuta significativa, ivi compresa la organizzazione del proprio lavoro in relazione ai risultati conseguiti.

4. Con i provvedimenti di cui al comma 19 sono specificati gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni da parte dei consigli giudiziari nonché i parametri per consentire la omogeneità delle valutazioni. La documentazione a campione, le statistiche comparate relative alla attività svolta e le informazioni in ordine agli incarichi svolti sono annualmente trasmesse a cura dei capi degli uffici al Consiglio giudiziario entro il 31 gennaio di ciascun anno.

5. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia;

b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto nel quadriennio unitamente a quant'altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio secondo i criteri stabiliti nel provvedimento di cui al comma 19;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno dal provvedimento di cui al comma 19, se non già acquisiti;

e) l'indicazione degli incarichi giudiziari ed extragiudiziari svolti dal magistrato nel periodo valutato con la indicazione dell’impegno concreto che gli stessi hanno comportato;

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali debbono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi nonché delle segnalazioni eventualmente pervenute dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti in modo negativo sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione ed ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio. Il rapporto del capo dell'ufficio é trasmesso al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le proprie eventuali considerazioni

6. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti gli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che é sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

7. Sulla base delle acquisizioni di cui al comma 6, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

8. Il magistrato entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario può far pervenire al Consiglio superiore le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

9. Il Consiglio superiore procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

10. Il giudizio di professionalità é "positivo" quando la valutazione risulta sufficiente in ciascuno dei parametri di cui ai commi 2 e 3; é "non positivo" quando la valutazione evidenzia carenze in relazione ad uno o più dei parametri di cui ai commi 2 e 3; é "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in due o piú dei suddetti parametri.

11. Se il giudizio é "non positivo" il Consiglio superiore procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell’anno se il nuovo parere è positivo. Nel corso dell’anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

12. Se il giudizio é "negativo", il magistrato é sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, ad una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

13. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

14. Se il Consiglio superiore, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, lo stesso é dispensato dal servizio.

15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.

16. I parametri contenuti nei commi 2 e 3 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio é espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all’ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione della autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa della attività svolta e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l’attività in concreto svolta.

17. Nei confronti dei magistrati che svolgono funzioni direttive apicali, direttive superiori, direttive e semidirettive, di merito e di legittimità, è operato biennalmente il controllo sulla gestione, le cui modalità e criteri sono definiti con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Consiglio superiore della magistratura avendo riguardo alla valutazione della efficienza ed efficacia della attività svolta anche in relazione a quanto contenuto nel progetto tabellare ed alla utilizzazione della innovazione tecnologica disponibile.

18. L’esito del controllo è comunicato al magistrato e se la valutazione è negativa, il Consiglio superiore può indicare le modifiche da apportare alla organizzazione esistente. Nei casi più gravi può essere disposta la revoca dell’incarico direttivo apicale, direttivo superiore, direttivo o semidirettivo, di merito o di legittimità, ed il trasferimento del magistrato ad altra funzione non direttiva o semidirettiva. In questo caso, acquisito il parere del Consiglio direttivo presso la corte di cassazione o del consiglio giudiziario a seconda dei casi, il Consiglio superiore procede a valutazione straordinaria di professionalità nel corso della quale il magistrato ha facoltà, se ne fa richiesta, di essere sentito e di accedere agli atti del procedimento.

19. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con propria delibera:

a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali di udienza di cui al comma 5;

b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;

c) le modalità per la redazione dei pareri dei consigli giudiziari secondo modelli standard;

d) i criteri di valutazione in relazione ai parametri di cui ai commi 2 e 3 ed in particolare per quanto attiene alla preparazione giuridica ed al relativo grado di aggiornamento, devono essere precisati i criteri per la enucleazione dai provvedimenti acquisiti delle questioni giuridiche e delle tecniche di argomentazione utilizzate, le tecniche di indagine utilizzate, le metodiche di conduzione della udienza e le soluzioni utilizzate per favorire e coordinare l’apporto dei collaboratori ed ausiliari nonché i corsi seguiti o tenuti, anche diversi da quelli organizzati dall’amministrazione, tenuto conto anche della eventuale correlazione con la funzione svolta; per quanto attiene alla laboriosità devono essere precisati gli indici per la rilevazione e la comparabilità delle informazioni acquisite; in ordine alla diligenza devono essere precisati i criteri per la individuazione completa di tutte le informazioni relative alla attività del magistrato ritenute necessarie a fini di una corretta comparazione tra le diverse funzioni; per quanto riguarda l’impegno, oltre la acquisizione delle informazioni concernenti l’attività svolta, devono essere precisati i criteri per la valutazione delle soluzioni individuate per un miglior funzionamento del servizio ed i dati per valutare i concreti risultati ottenuti, sia in termini di qualità che di quantità del servizio reso; per quanto attiene alla attitudine direttiva occorre operare la individuazione, d’intesa con il Ministro della giustizia degli indicatori da prendere in esame per una corretta e completa valutazione della attività svolta;

e)la individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi, sia qualitativi, in ragione della tipologia dell’ufficio, della funzione e dell’ambito territoriale.

20. Alle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili.".

3. . L’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, è sostituto dal seguente:

"ART. 12. (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni)

1. Il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto nel comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo della procedura concorsuale per inidoneità dei candidati o mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d’ufficio.

2. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 4 e 6, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 76-bis dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 7, è richiesto il conseguimento della terza valutazione di professionalità.

5. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 5, 8 e 10, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità.

6. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 9, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

7. Per il conferimento della funzioni di cui all’articolo 10, commi 11 e 12, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

8. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 13, è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità.

9. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 14, è richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità.

10. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 6, 7, 8, 9 e 10, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’articolo 11, commi 3, 4 e 6, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia di organizzativa e gestionale frequentati con esito positivo nonché ogni altro elemento, anche antecedente all’ingresso in magistratura, che evidenzi l’attitudine direttiva.

11.Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 12, 13 e 14, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’articolo 11, commi 3, 4 e 6, il magistrato, all’atto della vacanza, deve aver svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell’accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.

12. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 5, oltre ai requisiti di cui al comma 5 ed agli elementi di cui all’articolo 11, commi 3 e 4, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; detto requisito è oggetto di valutazione di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore e composta da cinque componenti di cui tre scelti tra magistrati che hanno almeno conseguito la quarta valutazione di professionalità e due tra professori universitari di ruolo.

13. I componenti della commissione di cui al comma 12 durano in carica due anni e non possano essere immediatamente confermati nell’incarico.

14. L’organizzazione della commissione, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del Consiglio superiore della magistratura. Detta commissione, che delibera con la presenza di tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.

15. La commissione del Consiglio superiore competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione consultiva di cui al comma 12 in ordine a alla capacità scientifica e di analisi delle norme, è tenuta a motivare la sua decisione.

16. Le spese per la commissione di cui al comma 14 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello stato né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.".

4. L’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, è sostituito dal seguente:

"ART. 13. (Attribuzione delle funzioni e passaggio da quelle giudicanti a quelle requirenti e viceversa)

1. L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.

2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non sono di norma destinati a svolgere le funzioni requirenti e quelle di giudice presso la sezione dei giudici singoli per le indagini preliminari anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

3. Nei casi in cui non trova applicazione il comma 2, per particolari esigenze di servizio, l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione è disposto dal Consiglio superiore con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario che deve specificamente motivare l'attitudine per l'una o per l'altra funzione o per entrambe.

4. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto; può essere richiesto dall’interessato dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e può essere disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato esercita funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità.

5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio é valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni periodiche.

6. Le limitazioni di cui al comma 4 non operano per il conferimento degli uffici direttivi previsti dall'articolo 10, commi da 9 a 11, del presente decreto legislativo che comportino il mutamento di funzioni da giudicante a requirente e viceversa in un diverso circondario dello stesso distretto di corte di appello e non si applicano agli uffici di legittimità.

7. La disposizione di cui al comma 4 si applica ai magistrati in servizio nella Provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario ".

5. All’articolo 19, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il medesimo incarico" sono sostituite dalle seguenti: "nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro"; le parole: "per un periodo massimo di dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo stabilito dal Consiglio superiore con proprio regolamento tra un minimo di otto ed un massimo di quindici anni a seconda delle differenti funzioni"; le parole da: "con facoltà di proroga" a "fondata su" sono sostituite dalle parole: "il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni per";

b) al comma 2 le parole: ", nonché nel corso del biennio di cui al comma 2," sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il magistrato che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all’interno dell’ufficio o ad altro ufficio, viene assegnato ad altra posizione tabellare o altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell’ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine può rimanere nella stessa posizione sino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso.".

6. Dopo l’articolo 34 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, è aggiunto il seguente:

"ART. 34-bis. (Limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive di merito)

1. Le funzioni semidirettive di cui all’articolo 10, commi 6, 7 e 8, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo, prevista dall’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ed hanno esercitato la relativa facoltà.".

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso del rinnovo di cui all’articolo 46, comma 1."

7. L’articolo 35 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006è sostituito dal seguente:

"ART. 35. (Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive )

1. Le funzioni direttive di cui all’articolo 10, commi da 9 a 12, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo, prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ed hanno esercitato la relativa facoltà.".

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni direttive unicamente ai sensi dell’articolo 45, comma 2.

8. All’articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, le parole: "degli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34" sono sostituite dalle seguenti: "delle funzioni direttive di cui all’articolo 10, commi da 10 a 14; le parole: " pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del " sono sostituite dalle seguenti: "commisurato al"; le parole: "cumulati tra loro" sono sostituite dalle parole: "e comunque non oltre i settantacinque anni".

9. L’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, è sostituito dal seguente:

"ART. 45. (Temporaneità delle funzioni direttive)

1. Le funzioni direttive di cui all’articolo 10, commi da 9 a 14, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni.

2. Il Consiglio superiore, alla scadenza del termine di cui al comma 1, può riattribuire per una sola volta le stesse funzioni al magistrato presso la medesima sede previo concorso. In caso di parità tra i candidati all’esito della valutazione, è preferito il magistrato che ha ricoperto la funzione nello stesso ufficio nel quadriennio precedente.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive o semidirettive nel medesimo ufficio anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza.

4. All’atto della presa di possesso del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore, con funzioni né direttive né semidirettive.".

10. L’articolo 46 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, è sostituito dal seguente:

"ART. 46. (Temporaneità delle funzioni semidirettive)

1. Le funzioni semidirettive di cui all’articolo 10, commi 6, 7 e 8, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione da parte del Consiglio superiore della attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi.

2. Il magistrato al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, torna a svolgere le funzioni svolte prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o a domanda in quello in cui prestava precedentemente servizio.".

11. L’articolo 51 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160 è sostituito dal seguente:

"ART. 51. (Trattamento economico)

1. La tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981 n. 27 è sostituita da quella allegata alla presente legge con la lettera A. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1° gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari ed in particolare la legge 6 agosto 1984, n. 425, l’articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, l’adeguamento economico triennale di cui all’articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97 e della legge 19 febbraio 191, n. 27 e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l’anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità è stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all’articolo 11, commi 11, 12 e 13.

12. L’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, è sostituito dal seguente:

"ART. 52

(ambito di applicazione)

1.Le norme del presente decreto legislativo disciplinano esclusivamente la magistratura ordinaria, nonché, fatta eccezione per il capo I, quella militare in quanto compatibili.".

13. Dopo l’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è aggiunto il seguente:

"ART. 52-bis (Istituzione e soppressione di posti negli uffici giudiziari )

1.Fatta eccezione per i posti di primo presidente della corte di cassazione, di procuratore generale presso la corte di cassazione, di presidente aggiunto e di procuratore aggiunto presso la corte stessa, di presidente del tribunale superiore per le acque pubbliche, e quelli relativi a funzioni direttive di merito e di legittimità, tutti i posti presso gli uffici giudiziari ordinari, nei limiti della dotazione organica complessiva, sono istituiti e soppressi con decreto del Ministro della giustizia sentito il Consiglio superiore della magistratura.".

Art. 3.
Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

1. All’articolo 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "in via esclusiva" sono soppresse;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, sono individuate tre sedi della Scuola, nonché quella delle tre in cui si riunisce il Comitato direttivo preposto alle attività di direzione e di coordinamento delle sedi.".

2. All’articolo 2, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. La Scuola è preposta:

a) alla formazione e all’aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;

b) all’organizzazione seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera o) del presente comma, di altri operatori della giustizia;

c) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;

d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;

e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;

f) alla partecipazione alle attività di formazione decentrata;

g) alla formazione, su richiesta del Consiglio superiore o del Ministro della giustizia, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all’attività di formazione che si svolge nell’ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell’Unione europea e di altri Stati o istituzioni internazionali, ovvero all’attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri ed al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o istituzioni internazionali aventi ad oggetto l’organizzazione ed il funzionamento del servizio giustizia;

h) alla collaborazione, su richiesta del Consiglio superiore o del Ministro della giustizia, nelle attività dirette all’organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri paesi;

i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;

l) alla pubblicazione di ricerche e studi nelle materie oggetto di attività di formazione;

m) all’organizzazione di conferenze, convegni, incontri e seminari di studio aventi ad oggetto il miglior funzionamento del sistema giustizia;

n) allo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e consulenza in relazione al sistema giustizia;

o) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;

p) allo svolgimento delle altre attività che sono richieste dal Consiglio superiore e dal Ministro della giustizia;

q) alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell’ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore e dai consigli giudiziari.

1-bis. Alla attività di ricerca non si applica l’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L’organizzazione della Scuola è disciplinata dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 5, comma 1.".

4. All’articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "otto".

5. L’articolo 4, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, è sostituito dal seguente:

"ART. 4. (Organi).

1. Gli organi della Scuola sono:

a) il comitato direttivo;

b) il presidente;

c) il segretario generale.".

5. L’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, è sostituito dal seguente:

"ART. 5. (Composizione e funzioni).

1. Il comitato direttivo è composto da dodici membri ed adotta lo statuto ed i regolamenti interni.

2. Il comitato direttivo cura la tenuta dell’albo dei docenti; adotta, tenuto conto delle linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore e dal Ministro della giustizia, il programma annuale dell’attività didattica; approva la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore; nomina i docenti delle singole sessioni formative, determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di settore l’incarico di curare ambiti specifici di attività, nomina il segretario generale; vigila sul corretto andamento della scuola; approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo.".

6. All’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti tra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre tra docenti universitari, anche in quiescenza, e due tra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore in ragione di cinque magistrati ed un professore universitario e dal Ministro della giustizia, in ragione di due magistrati, due professori universitari e due avvocati, d’intesa tra loro.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell’incarico.";

c) al comma 3, le parole: "fatta eccezione per i soggetti indicati al comma 1," sono soppresse.

7. All’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il comitato direttivo delibera a maggioranza con la presenza di almeno otto componenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole di sette componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è sempre palese.".

8. La rubrica della sezione IV, del Capo II, del Titolo I del citato decreto legislativo n.26 del 2006, è sostituita dalla seguente: " I responsabili di settore"

9. L’articolo 12, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, è sostituito dal seguente:

"ART. 12. (Funzioni).

1. I componenti del comitato direttivo in posizione di fuori ruolo presso la Scuola svolgono anche i compiti di responsabili di settore, curando, nell’ambito assegnato dal comitato direttivo:

a) la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio superiore, dal Ministro della giustizia, nonché delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale universitario;

b) l’attuazione del programma annuale dell’attività didattica approvato dal comitato direttivo;

c) la definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione;

d) la individuazione dei docenti chiamati a svolgere l’incarico di insegnamento in ciascuna sessione, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto agli incarichi, al comitato direttivo;

e) la proposta dei criteri di ammissione alle sessioni di formazione;

f) l’offerta di sussidio didattico e di sperimentazione di nuove formule didattiche;

g) lo svolgimento delle sessioni presentando, all’esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive.".

10. Dopo l’articolo 17 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, sono aggiunti i seguenti:

"Sezione V Il Segretario generale

ART. 17-bis. (Segretario generale).

1. Il Segretario generale della scuola :

a) è responsabile della gestione amministrativa e coordina tutte le attività della Scuola con esclusione di quelle afferenti alla didattica;

b) provvede all’esecuzione delle delibere del comitato direttivo esercitando anche i conseguenti poteri di spesa;

c) adotta i provvedimenti d’urgenza, con riserva di ratifica se esse rientrano nella competenza di altro organo;

d) predispone la relazione annuale sull’attività della scuola;

e) esercita le competenze a lui eventualmente delegate dal comitato direttivo;

f) esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni";

"ART. 17-ter. (Funzioni e durata).

1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale scegliendo tra quattro candidati, due indicati dal Consiglio superiore della magistratura e due dal Ministro della giustizia, tenendo conto dei criteri di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160; i magistrati ordinari indicati nella terna debbono aver conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità. Al segretario generale si applica l’articolo 6, commi 3

Scritto da Admin il 13 Marzo 2009 alle 08:00
 
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