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Disposizioni su: imprese, consumatori, energia e contraffazione

Disegno di legge approvato dalla Camera il 04.11.2008 n° 1441-ter


DISEGNO DI LEGGE 1441-ter

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia

Art. 3-bis.

(Distretti produttivi e reti di imprese)

1. L'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti:

«Art. 6-bis. - (Delega al Governo in materia di configurazione giuridica delle reti di imprese). - 1. Al fine di agevolare la creazione di reti o aggregazioni di imprese il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi recanti norme in materia di configurazione giuridica delle reti di imprese. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto della normativa comuntaria e dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire le forme di coordinamento stabile di natura contrattuale tra imprese aventi distinti centri di imputazione soggettiva, idonee a costituire in forma di gruppo paritetico o gerarchico una rete di imprese;

b) definire i requisiti di stabilità, di coordinamento e di direzione necessari al fine di riconoscere la rete di imprese;

c) definire le condizioni, le modalità, i limiti e le tutele che assistono l'adozione dei vincoli contrattuali di cui alla lettera a);

d) definire le modalità per il riconoscimento internazionale delle reti di imprese e per l'utilizzo, da parte delle reti medesime, degli strumenti di promozione e di tutela dei prodotti italiani sui mercati internazionali;

e) definire, anche con riguardo alle conseguenze di natura contabile e impositiva e in materia di mercato del lavoro, il regime giuridico della rete di imprese, eventualmente coordinando o modificando le norme vigenti in materia di gruppi e consorzi di imprese;

f) con riferimento alle reti che comprendono imprese aventi sede legale in Paesi diversi dall'Italia, prevedere una disciplina delle reti transnazionali, eventualmente distinguendo tra reti europee e reti internazionali;

g) prevedere che ai contratti di cui alla lettera a) possano aderire anche imprese sociali, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché, seppure in posizione minoritaria, enti senza scopo di lucro che non esercitino attività di impresa;

h) favorire la costituzione di fondi di garanzia per l'accesso al credito destinati alle reti di imprese costituite all'interno dei distretti come definite dall'articolo 6-bis.1 del presente decreto;

i) riordinare la legislazione fiscale vigente relativamente alle reti costituite all'interno dei distretti come definite dall'articolo 6-bis.1, al fine di prevedere, a parità di gettito complessivo e senza oneri aggiuntivi per lo Stato, specifiche agevolazioni fiscali per favorire la capitalizzazione mediante l'applicazione agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria.

2. Il parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 1 è reso entro due mesi dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorsi i quali il decreto legislativo può essere comunque emanato. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei predetti decreti, con le medesime procedure e nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi.

Art. 6-bis.1. - (Distretti produttivi e reti di imprese). - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei distretti produttivi, come individuati dalle leggi regionali, attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse, alle reti di imprese di cui all'articolo 6-bis collocate all'interno dei distretti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificati dal presente articolo, ad eccezione delle norme concernenti i tributi dovuti agli enti locali.

2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 366, dopo le parole: "Ministro per l'innovazione e le tecnologie," sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,";

b) al comma 368, lettera a), i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:

"1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti all'effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;

2) rimane ferma la facoltà per le regioni e per gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri";

c) al comma 368, lettera b), numero 1), ultimo periodo, dopo le parole: "Ministro per la funzione pubblica," sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,";

d) al comma 368, lettera b), numero 2), ultimo periodo, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: ", previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,".

3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, le parole: "anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317"sono soppresse.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 5.

(Riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e altre forme di incentivi)

1. Al fine di assicurare l'efficacia e la tempestività delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti di crisi industriale, nei casi di situazioni complesse nonché con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, nei quali si richieda l'attività integrata e coordinata di regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e privati e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ovvero la confluenza di risorse finanziarie da bilanci di istituzioni diverse e l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi, l'iniziativa è disciplinata da appositi accordi di programma, promossi anche ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

2. L'accordo di programma è l'atto di regolamentazione concordata con il quale sono regolati il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza dei soggetti sottoscrittori, le modalità di esecuzione degli interventi da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell'attuazione di essi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, l'individuazione di eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive, le modalità di promozione del reimpiego delle risorse di lavoro rimaste inoccupate. Con riferimento alla specifica iniziativa e nei limiti delle potestà proprie delle istituzioni partecipanti, fermo restando quanto stabilito al comma 8, l'accordo di programma costituisce fonte che regolamenta gli interventi e gli adempimenti previsti.

3. All'attuazione degli interventi di agevolazione degli investimenti produttivi nelle aree o distretti di crisi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, provvede, secondo le direttive emanate dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi del comma 8, l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, di seguito denominata Agenzia, mediante l'applicazione del regime di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

3-bis. Gli accordi di programma di cui al comma 1 devono prevedere, tra gli altri, interventi al fine di promuovere iniziative di riqualificazione delle aree interessate da complesse situazioni di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'obiettivo convergenza di cui al Regolamento CE n. 1083/2006, del Consiglio dell'11 luglio 2006.

4. La concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per la incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è applicabile in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Nell'ambito degli accordi di programma si provvede, d'intesa, ove possibile, con enti ed organismi locali competenti, alla realizzazione di interventi di infrastrutturazione e di ristrutturazione economica di aree o distretti industriali dismessi da destinarsi ai nuovi investimenti produttivi.

6. All'individuazione delle aree o dei distretti di crisi in cui realizzare gli interventi di cui al presente articolo, per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 dicembre 2007, n. 747, recante agevolazioni ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, provvede, con proprio decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le disposizioni vigenti che prevedono modalità di individuazione di aree o distretti di crisi industriale diverse da quella prevista dal presente comma sono abrogate.

7. Il coordinamento dell'attuazione dell'accordo di programma di cui al comma 2 è assicurato dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi dell'Agenzia.

8. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 3 del presente articolo ed impartisce le direttive all'Agenzia al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

9. All'attuazione dei seguenti accordi di programma, eventualmente integrati ai fini della coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l'Agenzia per l'attivazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa: accordo di programma sottoscritto il 26 luglio 2006 tra il Ministero dello sviluppo economico, la regione Sardegna, il Consorzio ASI di Ottana e la Società Nuoro Servizi Srl, per il riordino delle infrastrutture e dei servizi nell'area di crisi di Ottana, nella misura di 7 milioni di euro alla regione Sardegna; accordo di programma per la crisi industriale in Riva di Chieri, sottoscritto il 10 luglio 2005 tra il medesimo Ministero, la regione Piemonte, le province di Torino e di Asti, i comuni di Riva presso Chieri e di Chieri, nella misura di 5 milioni di euro alla regione Piemonte; accordo di programma per la crisi industriale nell'area di crisi di Acerra, nella misura di 8 milioni di euro alla regione Campania per gli interventi integrativi, anche infrastrutturali, nell'ambito dell'iniziativa di reindustrializzazione di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 2005 n. 80, a sostegno degli investimenti di piccole e medie imprese che si insediano nelle aree o distretti industriali resi disponibili dalla dismissione delle imprese in crisi.

10. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono prioritariamente destinate agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico in relazione alle seguenti aree o distretti di intervento:

a) dell'internazionalizzazione, con particolare riguardo all'operatività degli sportelli unici all'estero ed all'attivazione di misure per lo sviluppo del «Made in Italy», per il rafforzamento del piano promozionale dell'Istituto nazionale per il commercio estero e per il sostegno alle esportazioni da parte di enti, consorzi e camere di commercio all'estero;

b) degli incentivi, per l'attivazione di nuovi contratti di sviluppo, di iniziative realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati, nonché di altri interventi di incentivazione a sostegno delle attività imprenditoriali, comprese le iniziative produttive a gestione prevalentemente femminile, anche in forma cooperativa;

c) dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) degli interventi nel settore delle comunicazioni con particolare riferimento a esigenze connesse con lo svolgimento del vertice del G8 da tenersi in Italia nel 2009;

e) destinati a sostenere il riutilizzo di aree industriali destinate al progressivo degrado per le quali sia già stato predisposto un nuovo progetto di investimento industriale finalizzato contemporaneamente all'internazionalizzazione dei prodotti,alla ricerca scientifica e alla massima attenzione per la tutela dell'ambiente.

11. Allo scopo di assicurare lo sviluppo dei progetti di innovazione industriale a favore della crescita e della competitività del sistema produttivo, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, in aggiunta alle aree tecnologiche di cui alla

lettera c) del comma 10, sono individuate quelle relative all'Information and communication technology, all'industria aerospaziale e all'ambiente.

12. Gli interventi di cui al comma 10 sono realizzati a valere direttamente sulle risorse disponibili come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008.

Art. 5-bis.

(Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e altre forme di incentivi)

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, in coerenza con quanto previsto dalla strategia energetica nazionale, così come definita dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'obiettivo convergenza di cui al Regolamento CE n. 1083/2006, del Consiglio dell'11 luglio 2006. L'individuazione viene compiuta attraverso un piano, inserito nel documento di programmazione economico-finanziaria, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e d'intesa con le regioni o province autonome interessate e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sottoposto all'approvazione del CIPE. Il Ministro dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone il piano in funzione di unitari obiettivi di sviluppo sostenibile, assicurando l'integrazione delle attività economiche con le esigenze di tutela dell'ambiente e di sicurezza energetica e di riduzione dei costi di accesso. In sede di prima applicazione del presente articolo il piano è approvato dal CIPE entro il 31 marzo 2009.

2. Al fine di rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in crisi in funzione della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri ministri competenti per materia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recanti disposizioni per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, limitatamente a quelli di competenza del predetto ministero, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione delle norme statali concernenti l'incentivazione delle attività economiche con particolare riferimento alla chiarezza e alla celerità delle modalità di concessione e erogazione delle agevolazioni, e al più ampio ricorso ai sistemi di informatizzazione, nonché attraverso sistemi quali buoni e voucher;

b) razionalizzazione e riduzione delle misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico;

c) differenziazione e regolamentazione delle misure di incentivazione ove necessario in funzione della dimensione dell'intervento agevolato, ovvero dei settori economici di riferimento;

d) priorità per l'erogazione degli incentivi definiti attraverso programmi negoziati con i soggetti destinatari degli interventi;

e) preferenza per le iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione di prodotto e di processo;

f) snellimento delle attività di programmazione con la soppressione o riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose, con la fissazione di termini certi per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale;

g) razionalizzazione delle modalità di monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi;

h) adeguata diffusione di investimenti produttivi sull'intero territorio nazionale, tenuto conto dei livelli di crescita e di occupazione con particolare attenzione ai distretti industriali in situazioni di crisi;

i) individuazione di principi e criteri per l'attribuzione degli aiuti di maggior favore alle piccole e medie imprese nonché destinazione alle stesse piccole e medie imprese di quote di risorse che risultino effettivamente disponibili in quanto non già destinate ad altre finalità non inferiori al 50 per cento.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi per l'acquisizione dei pareri alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri sono espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema; decorsi tali termini si procede anche in assenza dei pareri. Entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, con i medesimi criteri di delega, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti previo parere delle competenti Commissioni parlamentari con le medesime modalità di cui al presente comma.

4. Al Fondo di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnate dal CIPE, a valere sul fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, risorse fino al limite annuale di 50 milioni di euro. Per l'utilizzo delle risorse stanziate

ai sensi del presente comma, il CIPE provvede, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 342, della citata legge n. 296 del 2006, ad aggiornare i criteri e gli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane al fine di incrementare progressivamente la loro distribuzione territoriale.

5. Al comma 853 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dopo le parole «con delibera del CIPE,» è inserita la parola: «adottata» e, dopo le parole:

«su proposta del Ministro dello sviluppo economico,» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,».

6. L'articolo 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero dello sviluppo economico in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate.

7. Al fine di garantire migliori condizioni di competitività sul mercato internazionale e dell'offerta di servizi turistici, nelle strutture turistico-ricettive all'aperto, le installazioni ed i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente per l'esercizio della attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici.

Art. 5-ter.

(Disciplina dei consorzi agrari)

1. Al fine di uniformarne la disciplina ai principi del codice civile, i consorzi agrari sono costituiti in società cooperative disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 2511 e seguenti del medesimo codice. L'uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. I consorzi agrari sono considerati cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dai criteri stabiliti dall'articolo 2513 del codice civile qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 2514 del medesimo codice. I consorzi agrari adeguano i propri statuti alle disposizioni del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa per i quali sia accertata la mancanza dei presupposti per il superamento dello stato di insolvenza e, in ogni caso, in mancanza della presentazione e dell'autorizzazione della proposta di concordato, l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa e provvede a rinnovare la nomina dei commissari liquidatori. Alle proposte di concordato dei consorzi agrari non si applicano i termini di cui all'articolo 124, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267.

2. L'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è abrogato.

Art. 6.

(Internazionalizzazione delle imprese)

1. Alla legge 31 marzo 2005, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, le parole da: «e con il Ministro dell'istruzione» fino a: «Conferenza permanente» sono sostituite dalle seguenti: «, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza permanente»;

b) all'articolo 5, comma 3, le parole: «di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro per gli affari regionali,» sono soppresse.

Art. 7.

(Commercio internazionale e incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre a quelle relative alle esportazioni, anche quelle concernenti gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane e prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia;

b) coordinare gli interventi di competenza dello Stato con quelli di competenza delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese;

c) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, e adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal citato decreto legislativo n. 143 del 1998, e successive modificazioni, nonché all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo princìpi ispirati alla maggiore funzionalità dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall'attuale quadro economico-finanziario, nonché a obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;

c) compatibilità con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi commi.

Art. 8.

(Fondi regionali con finalità di venture capital gestiti dalla SIMEST Spa)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

«6-bis. Al fine di potenziare l'attività della SIMEST Spa a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di venture capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino a un massimo del 49 per cento del capitale o fondo sociale di società o imprese partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio della SIMEST Spa. Qualora i fondi rotativi siano assegnati da regioni del Mezzogiorno, le quote di partecipazione complessivamente detenute dalla SIMEST Spa possono raggiungere una percentuale fino al 70 per cento del capitale o fondo sociale. I fondi rotativi regionali con finalità di venture capital previsti dal presente comma possono anche confluire, ai fini della gestione, nel fondo unico di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, estendendosi agli stessi la competenza del Comitato di indirizzo e di rendicontazione di cui al decreto del Vice Ministro delle attività produttive n. 404 del 26 agosto 2003. Il Ministro dello sviluppo economico provvede, con proprio decreto, all'integrazione della composizione del Comitato di indirizzo e di rendicontazione con un rappresentante della regione assegnataria del fondo per le specifiche delibere di impiego del medesimo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 9.

(Utilizzo della quota degli utili della SIMEST Spa)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 934, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito presso la Tesoreria dello Stato, con apposita contabilità speciale, il Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate, gestito dalla SIMEST Spa, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

2. Sono assegnate al Fondo, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, le disponibilità finanziarie derivanti da utili di spettanza del Ministero stesso in qualità di socio della SIMEST Spa, già finalizzate, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, a interventi di sviluppo delle esportazioni.

3. Gli interventi del Fondo hanno per oggetto investimenti transitori e non di controllo nel capitale di rischio di società appositamente costituite da singole piccole e medie imprese, o da loro raggruppamenti, per realizzare progetti di internazionalizzazione.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le condizioni e le modalità operative del Fondo.

Art. 10.

(Tutela penale dei diritti di proprietà industriale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 473 è sostituito dal seguente:

«Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi. Usurpazione di brevetti, modelli e disegni). - Chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Alla stessa pena soggiace chi riproduce prodotti industriali usurpando i diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, o contraffacendo i medesimi brevetti, disegni o modelli, ovvero, senza essere concorso nell'usurpazione o nella contraffazione, ne fa altrimenti uso.

Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano sin dal momento del deposito delle relative domande di registrazione o di brevettazione, sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali rispettivamente applicabili.

In caso di utilizzo di un titolo di proprietà industriale senza il consenso dell'avente diritto, quali i casi di produzione, di vendita, di commercializzazione, di deposito, di importazione ed esportazione, anche temporanea, nonché in ogni caso di uso di un titolo di proprietà industriale, senza il consenso dell'avente diritto, si applica la pena prevista dal primo comma, diminuita della metà».»;

b) l'articolo 474 è sostituito dal seguente:

«Art. 474. - (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi o usurpativi). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti previsti dall'articolo 473, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero prodotti industriali realizzati usurpando i diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, disegni o modelli industriali, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, usurpazione o introduzione nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 25.000 chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione la merce di cui al primo comma.

Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 473»;

c) dopo l'articolo 474 sono inseriti i seguenti:

«Art. 474-bis. - (Aggravante specifica). - La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000, se i fatti previsti dagli articoli 473, primo e secondo comma, e dall'articolo 474, primo comma, sono commessi su ingenti quantità di merci, ovvero, fuori dei casi di cui all'articolo 416, attraverso l'allestimento di mezzi nonché di attività continuative e organizzate.

Art. 474-ter. - (Confisca). - Nei casi di cui agli articoli 473, primo e secondo comma, e 474, primo comma, è sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite e sono state destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto o il profitto, a chiunque appartenenti.

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 se si tratta di cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato appartenenti a persona estranea, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale»;

d) all'articolo 517, le parole: «fino a un anno o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a due anni e»;

e) al libro secondo, titolo VIII, capo II, dopo l'articolo 517-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 517-ter. - (Contraffazione di indicazioni dei prodotti agroalimentari). - Chiunque contraffà indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari tutelate ai sensi di leggi speciali, regolamenti comunitari o convenzioni internazionali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte nel territorio dello Stato.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 474-bis e al secondo comma dell'articolo 517-bis».

2. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo le parole: «416-bis,» sono inserite le seguenti: «473 e 474, aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis,».

3. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono inserite le seguenti: «, e per i delitti di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis del medesimo codice,».

Art. 12.

(Contrasto della contraffazione)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «473 e 474, primo comma, e 517-ter, aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis,».

2. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo:

1) le parole: «Salvo che il fatto costituisca reato,» sono soppresse;

2) le parole: «da 500 euro fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose» sono sostituite dalle seguenti: «da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose»;

3) la parola: «intellettuale» è sostituita dalla seguente: «industriale»;

b) il secondo periodo è soppresso;

c) nel quinto periodo, prima delle parole: «Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale» sono inserite le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato,».

3. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. Fermo il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia che, nell'ambito di indagini per il contrasto della circolazione e della vendita di merci contraffatte, al solo fine di acquisire elementi di prova, acquistano, ricevono, occultano o comunque si intromettono nel fare acquistare, ricevere od occultare le merci suddette. Delle operazioni avviate è data immediata notizia all'autorità giudiziaria; questa, a richiesta degli ufficiali di polizia giudiziaria, può, con decreto motivato, differire il sequestrodelle merci contraffatte fino alla conclusione delle indagini. L'organo procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore».

3. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o di un'altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera»; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica».

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti, salvaguardando il diritto del proprietario in buona fede.

Art. 13.

(Proprietà industriale)

1. All'articolo 47 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità».

2. L'articolo 120, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

«1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'Autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio e la residenza delle parti. Se l'azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire».

3. L'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

«Art. 134. - (Norme in materia di competenza). - 1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:

a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie che presentano ragioni di connessione anche impropria con quelle di competenza delle sezioni specializzate;

b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64 e 65 e dagli articoli 98 e 99;

c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario;

d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario».

3. L'articolo 239 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

«Art. 239. - (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). - 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L'attività in tale caso può proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda».

5. Il comma 2 dell'articolo 245 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

«2. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza».

6. La disposizione di cui all'articolo 120 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dal presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione di cui all'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dal presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della modificazione, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza.

7. L'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2007, è abrogato.

8. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Consiglio nazionale anticontraffazione con funzioni di coordinamento delle azioni intraprese da ogni amministrazione al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale. Sono inoltre attribuiti allo stesso Consiglio i seguenti compiti:

a) monitorare i fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale, nonché di proprietà intellettuale limitatamente ai disegni e modelli;

b) studiare misure volte a contrastare la violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale che realizzino un enforcement effettivo dei diritti di proprietà industriale;

c) sensibilizzare le imprese sui diritti e doveri della proprietà industriale, facilitando la conoscenza della regolamentazione dei Paesi esteri con una informativa continua nonché assistere le imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali;

c-bis) monitorare i fenomeni in materia di contraffazione dei prodotti agroalimentari e studiare misure specifiche per potenziare l'attività di contrasto alla contraffazione agroalimentare che riescano adinnalzare effettivamente il livello di protezione per i consumatori e i produttori;

c-bis) coordinare e monitorare l'attività di controllo nel settore agroalimentare biologico;

d) sviluppare azioni di sensibilizzazione dei consumatori e dei lavoratori;

e) elaborare ogni anno un piano d'azione in materia di lotta alla contraffazione effettuando un monitoraggio e una valutazione dei risultati;

f) favorire azioni di coordinamento con altre strutture omologhe di Paesi esteri.

8-bis. Il Consiglio nazionale anticontraffazione delibera altresì in ordine alle modalità di svolgimento da parte delle aziende interessate, in regime di autocontrollo e con procedure di campionamento e metodi conformi alle vigenti disposizioni, dei prelievi e delle determinazioni necessarie per il controllo periodico della produzione e della verifica dei limiti chimico-analitici nel rispetto dei criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, anche ai fini della presentazione all'atto dell'operazione doganale della dichiarazione di sussistenza dei requisiti di idoneità all'esportazione ai sensi della legge 10 marzo 1969, n. 96.

8-ter. La deliberazione di cui al comma 8-bis è adottata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. 8-quater. L'articolo 7 della legge 10 marzo 1969, n. 96, è abrogato.

9. Il Consiglio nazionale anticontraffazione è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e assicurare le necessarie sinergie fra amministrazione pubblica e imprese, il Consiglio è composto da quattro rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico; da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze; da un rappresentante del Ministero degli affari esteri; da un rappresentante del Ministero della difesa; da un rappresentante del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali; da un rappresentante del Ministero dell'interno e da un rappresentante del Ministero della giustizia. Il Consiglio può invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione delle tematiche trattate, rappresentanti delle imprese e dei produttori senza diritto di voto.

10. Le modalità di funzionamento del Consiglio di cui al comma 8 sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'interno, della giustizia e per i beni e le attività culturali. Le attività di segreteria sono svolte dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

11. La partecipazione al Consiglio di cui al comma 8 non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità, o rimborsi spese. All'attuazione dei commi da 8 a 10 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

12. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 dicembre 2008, disposizioni correttive o integrative del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo modificato dal presente articolo, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel codice;

b) armonizzare la normativa alla disciplina comunitaria ed internazionale in particolare a quella intervenuta successivamente all'emanazione del decreto legislativo n. 30 del 2005 e definire le sanzioni daapplicare in caso di violazione delle disposizioni recate in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche dall'articolo 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78.

c) introdurre strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi;

d) prevedere che, in caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l'università o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sull'invenzione.

13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 13-bis.

(Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi)

1. I gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni forniscono all'utente indicazioni trasparenti circa le offerte proposte sul mercato, affinché sia possibile per il cliente interessato dall'offerta di servizieffettuare valutazioni e confronti, anche in relazione ad eventuali offerte alternative di altri gestori.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predispongono le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione delle misure di cui al comma 1.

Art. 13-ter.

(Iniziative a favore dei consumatori e dell'emittenza locale)

1. Per l'anno 2008 le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al netto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, sono destinate ad incrementare il fondo di cui all'articolo 81, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

1-bis. Le risorse di cui al comma 1, relative a somme riassegnate nel corso dell'anno 2008, permangono nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, per complessivi 25.066.556 di euro.

2. Per l'anno 2008 gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro, di cui 6,2 milioni di euro mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a valere sulle risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Gli importi da pagare per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, sono, comunque, direttamente versati, per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, a uno specifico fondo di tesoreria a essa intestato, fino a corrispondenza di un importo pari al minimo edittale stabilito dall'articolo 27, comma 9, del codice del consumo di cui decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal citato decreto legislativo n. 146 del 2007, per le infrazioni di cui all'articolo 21, commi 3 e 4, dello stesso codice. La parte di sanzione eccedente ha la destinazione prevista dal comma 1 del presente articolo. Il presente comma si applica anche ai versamenti ancora da effettuare.

Art. 15.

(Delega al Governo in materia nucleare)

1. Il Governo, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2009, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti criteri per le discipline della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare nonché dei sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare e per la definizione delle misure compensative da corrispondere alle popolazioni interessate. I decreti sono adottati, secondo le modalità e i princìpi direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi medesimi. Con i decreti di cui al presente comma sono, altresì, stabilite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione;

b) definizione di adeguati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;

c) riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture;

d) previsione delle modalità che i produttori di energia elettrica nucleare devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita;

e) identificazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto all'articolo 120 della Costituzione;

f) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita, siano considerate attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

g) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atti di assenso e atti amministrativi, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità del progetto approvato;

h) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi appartenenti all'Unione europea siano automaticamente valide in Italia;

i) previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione siano a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, avvalendosi anche del supporto e della consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee;

l) identificazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica;

m) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica da nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning»;

n) previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni coinvolte al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi.

3. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture ed insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 246 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Nel comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole «fonti energetiche rinnovabili», sono inserite le seguenti: «, energia nucleare prodotta sul territorio nazionale».

5. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 16.

(Energia nucleare)

1. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentite le commissioni parlamentari competenti, sono definite le tipologie degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale.

2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono individuati, Scritto da Admin il 13 Novembre 2008 alle 05:05

 
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