Indulgenze del
Rosario
Manuale delle Indulgenze, 4ª edizione,
1999
Si concede l'indulgenza plenaria al fedele che
1º recita devotamente il Rosario mariano in chiesa od oratorio, oppure
in famiglia, in una Comunità religiosa, in una associazione di fedeli
e in modo generale quando più fedeli si riuniscono per un fine onesto;
2º si unisce devotamente alla recita di questa preghiera, mentre viene
fatta dal Sommo Pontefice, e trasmessa per mezzo della televisione o della
radio.
Nelle altre circostanze invece l'indulgenza è parziale.
Il Rosario è una pratica di pietà nella quale alla recita di
Ave, Maria, divise in decadi, intercalate dal Padre nostro, si unisce rispettivamente
la pia meditazione di misteri della nostra redenzione.
Per l'indulgenza plenaria annessa alla recita del Rosario mariano si stabiliscono
queste norme:
a) è sufficiente la recita di cinque decadi; ma devono recitarsi senza
interruzione;
b) alla preghiera vocale si deve aggiungere la pia meditazione dei misteri;
c) nella recita pubblica i misteri devono essere enunziati secondo l'approvata
consuetudine vigente nel luogo; invece in quella privata è sufficiente
che il fedele aggiunga alla preghiera vocale la meditazione dei misteri.
Norma N. 20
§ 1. Per ottenere l'indulgenza plenaria, oltre l'esclusione di qualsiasi
affetto al peccato anche veniale, è necessario eseguire l'opera indulgenziata
e adempiere le tre condizioni: confessione sacramentale, comunione eucaristica
e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.
§ 2. Con una sola confessione sacramentale si possono acquistare più indulgenze
plenarie; invece, con una sola comunione eucaristica e una sola preghiera secondo
le intenzioni del Sommo Pontefice si può acquistare una sola indulgenza
plenaria.
§ 3. Le tre condizioni possono essere adempiute parecchi giorni prima o
dopo di aver compiuto l'opera prescritta; tuttavia è conveniente che la
comunione e la preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice siano fatte
nello stesso giorno, in cui si compie l'opera.
§ 4. Se manca la piena disposizione o non viene eseguita totalmente l'opera
richiesta e non sono poste le tre condizioni, l'indulgenza sarà solamente
parziale, salvo quanto è prescritto nelle norme 24 e 25 per gli "impediti".
§ 5. Si adempie pienamente la condizione della preghiera secondo le intenzioni
del Sommo Pontefice, recitando secondo le sue intenzioni un Padre nostro ed un'Ave,
Maria; è lasciata tuttavia libertà ai singoli fedeli di recitare
qualsiasi altra preghiera secondo la pietà e la devozione di ciascuno.
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