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Le Forze armate italiane potranno utilizzare
gli aeromobili a pilotaggio remoto (c.d. "APR"),
ovvero quei mezzi aerei pilotati da un equipaggio che opera
da una stazione remota di comando e controllo, in attività
operative e addestrative per la difesa e la sicurezza nazionale.
Con la legge n. 178 del 14 luglio 2004 il Parlamento ha
stabilito che l'impiego degli APR dovrà avvenire
nell'ambito di spazi aerei determinati e con le limitazioni
stabilite nell'apposito documento tecnico-operativo adottato
dall'Aeronautica militare, sentita la Forza armata che impiega
gli APR, e dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, di
concerto con l'ENAV S.p.a., per gli aspetti di gestione
e controllo del traffico aereo.
LEGGE 14 luglio 2004, n.178
Disposizioni in materia di aeromobili a pilotaggio remoto
delle Forze armate.
(GU n. 168 del 20-7-2004)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Definizione
1. Ai fini della presente legge, per aeromobile a pilotaggio
remoto, di seguito denominato «APR», si intende
un mezzo aereo pilotato da un equipaggio che opera da una
stazione remota di comando e controllo.
Art. 2.
Autorizzazione e limiti all'impiego degli APR in dotazione
alle Forze armate
1. In attesa dell'emanazione di una normativa che disciplini
l'aeronavigabilita' e l'impiego di APR nel sistema del traffico
aereo generale, le Forze armate italiane sono autorizzate
ad impiegare APR in dotazione in attivita' operative e addestrative
per la difesa e la sicurezza nazionale.
2. L'impiego degli APR avviene nell'ambito di spazi aerei
determinati e con le limitazioni stabilite nell'apposito
documento tecnico-operativo adottato dall'Aeronautica militare,
sentita la Forza armata che impiega gli APR, e dall'Ente
nazionale per l'aviazione civile, di concerto con l'ENAV
S.p.a., per gli aspetti di gestione e controllo del traffico
aereo.
3. Le limitazioni di cui al comma 2, riguardanti i profili
di missione, le procedure operative, le aree di lavoro e
gli equipaggiamenti, sono stabilite nel rispetto dei principi
della sicurezza del volo.
4. Nel corso di operazioni sul territorio nazionale o all'estero
connesse a situazioni di crisi o di conflitto armato l'impiego
degli APR non e' sottoposto alle limitazioni di cui al comma
2.
Art. 3.
Identificazione e regime amministrativo degli APR in dotazione
alle Forze armate
1. Gli APR in dotazione alle Forze armate sono identificati
dal contrassegno di nazionalita' e da un codice assegnato
dalla direzione generale degli armamenti aeronautici del
Ministero della difesa, previo accertamento della rispondenza
degli aeromobili ai requisiti tecnici contrattualmente definiti
sulla base delle esigenze operative. La medesima direzione
generale predispone un apposito elenco dei codici assegnati.
2. Ai fini del regime amministrativo e della navigazione
aerea, gli APR in dotazione alle Forze armate sono considerati
aeromobili militari.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Martino, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4414):
Presentato dal Ministro della difesa (Martino) il 23 ottobre
2003.
Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente,
il 17 novembre 2003 con pareri delle commissioni I, III,
V e IX.
Esaminato dalla commissione il 4, 9 e 10 dicembre 2003 ed
il 28 gennaio 2004.
Esaminato in aula il 19 aprile 2004 e approvato il 21 aprile
2004.
Senato della Repubblica (atto n. 2906):
Assegnato alla 4ª commissione (Difesa) in sede deliberante
il 26 aprile 2004 con pareri delle commissioni 1ª,
3ª, 5ª e 8ª.
Esaminato dalla 4ª commissione il 12 maggio 2004 e
approvato, il 30 giugno 2004.
La redazione di megghy.com
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