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Garante per la protezione dei dati personali
Newsletter 12 - 18 luglio 2004
IN ALBERGO PIÙ CHIAREZZA NELLE INFORMAZIONI AI CLIENTI
Il Garante avvia accertamenti sui consensi "carpiti"
ai turisti per l’invio di pubblicità
Anche se la loro identificazione è obbligatoria,
i clienti devono essere informati bene dall’albergo
sull’uso che verrà fatto dei dati personali,
in particolare se successivamente si intende inviare loro
pubblicità. Avviati dal Garante (Stefano Rodotà,
Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) accertamenti
su una catena alberghiera per verificare correttezza e completezza
delle informazioni fornite ai clienti al momento della registrazione,
su uso, conservazione, eventuale comunicazione a terzi dei
dati personali e sulle modalità di raccolta del consenso,
necessario per il trattamento da parte di privati.
L’Autorità intende accertare, in particolare,
la presenza di una idonea informativa sulle "schede
di dichiarazione" in cui si riportano, sottoscritti
dal cliente, nome, cognome, data di nascita, residenza e
che secondo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza
devono essere trasmesse in questura entro ventiquattro ore
dall’arrivo in albergo. L’informativa, infatti,
deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile e deve
consentire al cliente opzioni diverse sull’uso dei
dati personali che sta dichiarando. Non è raro invece
il caso in cui con un’unica firma necessaria si "carpisca"
anche l’autorizzazione all’invio di materiale
commerciale o pubblicitario o la comunicazione dei dati
a terzi.
Gli accertamenti sono stati disposti nell’ambito
di un ricorso presentato all’Autorità da un
turista, il quale si era rivolto, senza esito, al direttore
dell’albergo presso il quale aveva soggiornato chiedendo
la comunicazione dei dati personali, modalità e finalità
del trattamento, nonché il nome del responsabile.
Il cliente con la stessa istanza chiedeva anche la cancellazione
dei dati.
Nel corso del procedimento, dopo l’intervento dell’Autorità,
il gestore aveva inviato copia dei documenti in cui vi erano
dati personali del cliente (voucher dell’agenzia di
viaggi, fattura e scheda di dichiarazione), ma aveva sostenuto
di non poterli cancellare perché allo stato necessari
a fini contabili e fiscali e per dimostrare di aver adempiuto
agli obblighi in materia di pubblica sicurezza. Questa parte
della motivazione è stata accolta dal Garante, il
quale non ha riscontrato trattamenti illeciti nella conservazione
per i motivi indicati dal gestore, anche in rapporto alle
finalità per le quali i dati sono stati raccolti
(fatturazione dei servizi prestati, scheda di dichiarazione
per la questura). Ha quindi dichiarato infondata la richiesta
di cancellazione.
Nella pronuncia il Garante, pur ritenendo sufficiente seppure
tardivo il riscontro fornito al cliente, ha ordinato al
gestore di integrarlo comunicando anche il nome del responsabile.
Al gestore sono state poi addebitate le spese del procedimento
da liquidare direttamente al turista.
Sull’informativa ai clienti e sul consenso il Garante
intende invece veder chiaro. |