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Tribunale Penale di Nola
Sentenza del 18 ottobre 2004 Tribunale Penale di Nola
Sentenza cortesemente inviata dall'Avv. Pietro D'Antò
- IUS SIT www.iussit.it
Oggetto.
ARMI: Detenzione, uso e porto di una pistola giocattolo
priva di tappo rosso – applicazione della Legge 21/2/1990
nr.36 che ha modificato l'art.5 Legge 18/04/1975 nr.110
– fatto non costituente più reato - Punibilità
del solo fabbricante e del commerciante relativamente alla
commercializzazione di pistole giocattolo - Sussistenza
del reato solo se mediante l'uso o il porto si realizzi
altro diverso reato del quale tali condotte siano elemento
costitutivo ovvero circostanza aggravante quali, ad esempio,
la rapina aggravata.
Nel Sentenza.
A seguito della entrata in vigore della Legge 21/2/1990
nr.36 che ha modificato l'art.5 Legge 18/04/1975 nr.110,
la mera detenzione di una pistola giocattolo priva del tappo
rosso incorporato non costituisce più reato.
Viceversa, il reato è configurabile a carico del
fabbricante e del commerciante relativamente alla commercializzazione
di pistole giocattolo, soggetti per la cui qualifica rileva
penalmente la prescrizione del tappo rosso la cui assenza
è sanzionata ai sensi del richiamato art.5 L.110/1975.
Analogamente, l'uso o il porto della pistola giocattolo
sprovvista del tappo rosso non è reato salvo che
mediante l'uso o il porto si realizzi altro diverso reato
del quale tali condotte siano elemento costitutivo ovvero
circostanza aggravante quali, ad esempio, la rapina aggravata.
Sentenza.
Giudice Dott.ssa Diana Bottillo
Omissis…
Osserva il Giudicante che l'imputato va prosciolto per
insussistenza del fatto-reato nella sua materialità.
Ed invero, sulla scorta dell'attività d'indagine
svolta dal personale militare del Nucleo Operativo Carabinieri
di C.C. transitata nel verbale di perquisizione e sequestro
(in atti), il fatto storico è stato così brevemente
ricostruito.
In data 13/3/2003, acquisita notizia confidenziale che
presso l'abitazione e l'autolavaggio in gestione al P. potessero
essere custodite armi, personale militare del Nucleo Operativo
C.C. di C.C. eseguì una perquisizione domiciliare
in C. via N. estesa anche ai locali ove l'imputato esercitava
l'attività di lavaggio di veicoli.
Mentre la perquisizione nell'autovettura e presso l'abitazione
dava esito negativo, il controllo operato nel container
ubicato presso l'autolavaggio permetteva di reperire una
pistola-giocattolo a tamburo modello Magnum 357 con all'interno
nr.5 proiettili a salve priva del prescritto tappo rosso
nella detenzione del Pulcrano, custodita sotto un materasso.
La P.G. operava quindi il sequestro inoltrando l'informativa
di reato a carico del P. privo di ogni autorizzazione alla
detenzione di armi.
Alla luce di tali risultanze processuali, osserva il Giudicante
che l'imputato va mandato assolto per insussistenza del
reato nella sua materialità.
In punto di diritto si evidenzia che, a seguito della entrata
in vigore della Legge 21/2/1990 nr.36 che ha modificato
l'art.5 Legge 18/04/1975 nr.110, la mera detenzione di una
pistola giocattolo priva del tappo rosso incorporato non
costituisce più reato (Cass.pen.sez.I°28/06/1990
nr.9333).
Viceversa, il reato è configurabile a carico del
fabbricante e del commerciante relativamente alla commercializzazione
di pistole giocattolo, soggetti per la cui qualifica rileva
penalmente la prescrizione del tappo rosso la cui assenza
è sanzionata ai sensi del richiamato art.5 L.110/1975.
Analogamente, l'uso o il porto della pistola giocattolo
sprovvista del tappo rosso non è reato salvo che
mediante l'uso o il porto si realizzi altro diverso reato
del quale tali condotte siano elemento costitutivo ovvero
circostanza aggravante quali, ad esempio, la rapina aggravata
(si vedano in tal senso Cass.pen.sez.Unite 23/03/1992 nr.3394,
Cass.pen.sez.II°13/9/1991 nr.9275).
Alla luce di tali premesse di diritto e valutato il materiale
probatorio acquisito, non può dubitarsi della insussistenza
del reato contestato al P..
Ed invero, le operazioni di polizia giudiziaria permettevano
di sequestrare una pistola giocattolo priva del tappo rosso
che il P. custodiva sotto il materasso all'interno di un
locale dell'autolavaggio dal medesimo gestito.
Ebbene, risulta evidente che il sequestro è avvenuto
per la mera detenzione di un'arma-giocattolo, non risultando
dimostrata alcuna attività criminosa posta in essere
dall'imputato a mezzo dell'uso di una pistola priva del
tappo rosso e non rivestendo il medesimo la qualifica di
fabbricante o commerciante di pistole giocattolo, ma quella
di mero detentore.
Pertanto, premessa la assoluta accertata inoffensività
dell'arma tale che deve escludersi l'applicazione della
normativa in materia di armi (sul punto i carabinieri hanno
dichiarato univocamente che si trattava di un'arma giocattolo
con proiettili a salve del tutto innocua e priva di ogni
potenzialità offensiva) e tenuto conto che la condotta
del P. si è limitata alla mera detenzione, l'assenza
del prescritto tappo rosso non integra il reato da cui il
proscioglimento con la formula di cui al dispositivo.
Il tenore della pronuncia comporta altresì la restituzione
all'avente diritto di quanto in sequestro non versandosi
in ipotesi di confisca obbligatoria ed attesa la liceità
della detenzione.
P.Q.M.
Letto l'art.530 c.p.p. assolve l'imputato dal reato ascritto
perchè il fatto non sussiste.
Dispone la restituzione all'avente diritto di quanto in
sequestro.
Nola, 18/10/2004
Il Giudice
Dott.ssa Diana Bottillo
La
redazione di megghy.com
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