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Istitute le commissioni di certificazione dei contratti
dei contratti di lavoro presso le direzioni provinciali
del lavoro e le province.
Con il decreto 21 luglio 2004 il Ministero del Welfare
ha disciplinato il procedimento per la certificazione dei
contratti di lavoro, in attuazione dell'articolo 76, co.
1, lett. b), della legge Biagi (Dlgs n.276/2003).
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Decreto 21/07/2004
Oggetto: Commissioni di certificazione
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega
al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro;
VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
recante attuazione delle deleghe di cui alla legge n. 30
del 2003, ed in particolare l'articolo 76, comma 1, lettera
b), che prevede l'istituzione, secondo quanto stabilito
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
delle commissioni di certificazione dei contratti dei contratti
di lavoro presso le direzioni provinciali del lavoro e le
province;
DECRETA
Art. 1
Costituzione e composizione delle commissioni di certificazione
1. Presso le Direzioni provinciali del lavoro – Servizio
politiche del lavoro e presso le Province sono costituite
le Commissioni di certificazione di cui all'articolo 76,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 276 del 2003.
2. La Commissione di certificazione presso la Direzione
provinciale del lavoro è composta dal Dirigente preposto,
che la presiede, da due funzionari addetti al servizio politiche
del lavoro, da un rappresentante dell'INPS e da un rappresentante
dell'INAIL.
3. La Commissione di certificazione presso la Provincia
è composta dal Dirigente del Servizio provinciale
per l'impiego, che la presiede, da tre funzionari del Servizio
provinciale competente, da un rappresentante dell'INPS,
da un rappresentante dell'INAIL, da due rappresentanti sindacali
nominati dal Presidente della Commissione su designazione
delle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello provinciale e da due rappresentanti
dei datori di lavoro, nominati dal Presidente della Commissione
su designazione delle organizzazioni rappresentative dei
datori di lavoro a livello provinciale.
4. Alle riunioni delle Commissioni partecipano, a titolo
consultivo, un rappresentante della Agenzia delle Entrate
ed un rappresentante del Consiglio provinciale degli Ordini
professionali di appartenenza dei soggetti di cui all'articolo
1 della legge n. 12 del 1979.
5. Ai fini della validità della seduta è
necessaria la presenza, rispettivamente, dei membri di cui
ai commi 2 e 3.
6. La comunicazione del calendario della seduta con l'indicazione
delle relative pratiche rivolta all'INPS, INAIL e Agenzia
delle Entrate ha valore di comunicazione ai sensi dell'articolo
78, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 276 del
2003. Le medesime autorità possono presentare le
eventuali osservazioni in qualsiasi momento e comunque fino
al termine della seduta della Commissione.
7. La partecipazione alle riunioni della Commissione non
dà diritto ad alcun rimborso o compenso.
8. Ai sensi dell'articolo 76, comma 3, del decreto legislativo
n. 276 del 2003, le Commissioni possono stipulare una convenzione
per la costituzione di una Commissione unitaria di certificazione.
In tal caso le modalità di costituzione e di funzionamento
della Commissione unitaria sono stabilite dalla convenzione
stessa nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui
al presente decreto e di eventuali accordi interconfederali
intervenuti in materia ai sensi dell'articolo 86, comma
13, del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Art. 2
Modalità di funzionamento
1. Le Commissioni operano nel rispetto delle norme di legge
e secondo un proprio regolamento interno. Le Commissioni
sono tenute a trasmettere i propri regolamenti interni al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che li valuta
ai fini della conformità con le disposizioni di legge
e regolamento.
2. Ricevuta l'istanza scritta comune delle parti del contratto
di lavoro, il Presidente della Commissione di certificazione,
valutata la regolarità della documentazione di cui
all'articolo 3, provvede a convocare le parti stesse, al
fine di procedere alla certificazione del contratto. La
convocazione può avvenire anche a mezzo fax. La convocazione
può avvenire anche a mezzo di posta elettronica qualora
le parti nell'istanza hanno al tal fine indicato il proprio
indirizzo.
3. Nel rispetto del proprio regolamento interno, il Presidente
provvede a redigere apposito calendario dei lavori della
Commissione, tenuto conto del numero delle istanze pervenute.
4. Qualora risulti necessario, e sempre nel rispetto del
proprio regolamento interno, il Dirigente della Direzione
provinciale del lavoro o del servizio provinciale può
costituire eventuali sottocommissioni, valutato il carico
di lavoro.
Art. 3
Procedimento di certificazione
1. Il procedimento di certificazione ha inizio ad istanza
comune delle parti del contratto di lavoro, redatta ai sensi
dei commi 2 e 3, e si conclude entro il termine di 30 giorni
dal ricevimento della stessa ovvero dal ricevimento della
ulteriore documentazione che venga richiesta ad integrazione
dalla Commissione.
2. L'istanza di certificazione, redatta su apposito modulo,
dovrà essere presentata in carta da bollo e sottoscritta
in originale dalle parti, con allegata copia del documento
di identità dei firmatari.
3. L'istanza di certificazione deve contenere l'indicazione
espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali
o fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione,
inoltre deve essere corredata dall'originale del contratto
sottoscritto dalle parti, contenente i dati anagrafici e
fiscali delle stesse.
4. Sulla base degli atti e dei documenti presentati, la
Commissione verifica la correttezza del contratto scelto
dalle parti e, ove si renda necessario, propone eventuali
modifiche e integrazioni.
5. Completato l'esame della documentazione prodotta ed
espletata l'audizione delle parti, viene redatto l'atto
di certificazione ai sensi dell'articolo 6.
Art. 4
Attività di consulenza e assistenza
1. Nel corso del procedimento di cui all'articolo 3, la
Commissione presta attività di consulenza e assistenza
sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro
e del relativo programma negoziale sia in relazione alle
modifiche del programma negoziale medesimo concordate in
sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare
riferimento alla disponibilità dei diritti e alla
esatta qualificazione dei contratti di lavoro.
2. La Commissione nomina fra i suoi membri un relatore.
Art. 5
Audizione delle parti
1. Le parti devono presentarsi dinanzi alla Commissione
nella data e nell'ora stabilite. L'eventuale assenza anche
solo di una delle parti rende improcedibile l'istanza e
rende necessaria la presentazione di una nuova domanda ai
sensi dell'articolo 3.
2. L'audizione delle parti ha per oggetto l'assunzione
di informazioni sui fatti e sugli elementi dedotti o da
dedurre nel contratto di lavoro di cui si chiede la certificazione.
3. Le parti presenziano personalmente all'audizione e,
solo in caso di comprovate motivazioni valutate dal Presidente
della Commissione, possono farsi rappresentare da un soggetto
appositamente delegato.
4. Datore di lavoro e lavoratore possono farsi assistere
dalle rispettive organizzazioni sindacali o di categoria
o da un professionista regolarmente abilitato. Tale assistenza
è necessaria qualora la parte sia presente in persona
di un proprio rappresentante.
5. Delle dichiarazioni rese dalle parti e della attività
svolta dalla Commissione deve redigersi verbale nel provvedimento
finale di certificazione.
Art. 6
Provvedimento di certificazione
1. L'atto di certificazione ha natura di provvedimento amministrativo.
Deve essere motivato e contenere l'indicazione dei rimedi
esperibili avverso di esso, del termine, nonché della
autorità cui è possibile ricorrere, ai sensi
dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
2. Il provvedimento di certificazione deve contenere esplicita
menzione degli effetti civili, amministrativi, previdenziali
o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la
certificazione. A tal fine al lavoratore sono fornite le
informazioni, predisposte dal Ministero del lavoro e delle
Politiche sociali, che riassumono le principali conseguenze
giuridiche privatistiche e pubblicistiche dei contratti
certificati.
3. Il provvedimento deve dare atto di tutte le fasi procedimentali
scaturite dalla istanza di certificazione, segnalando la
presenza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 6, nonché
le osservazioni dagli stessi eventualmente presentate.
4. Il provvedimento viene sottoscritto, ai fini della validità,
dai componenti di diritto della Commissione.
5. Copia del provvedimento viene rilasciata alle parti
del contratto di lavoro che hanno sottoscritto l'istanza
di certificazione.
Art. 7
Conservazione dei contratti certificati
1. I contratti certificati e i relativi fascicoli, contenenti
la documentazione afferente, devono essere conservati presso
la Direzione provinciale del lavoro o presso la Provincia,
secondo la titolarità del procedimento di certificazione,
per un periodo di almeno cinque anni, a far data dalla estinzione
del contratto stesso. L'archiviazione può avvenire
anche per via informatica.
Art. 8
Commissione di certificazione del regolamento interno delle
cooperative
1. La certificazione dei regolamenti interni delle società
cooperative, riguardanti la tipologia dei rapporti di lavoro,
attuati o che si intendono attuare, con i soci lavoratori,
ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142,
e successive modificazioni, è effettuata secondo
la procedura dettata dal presente decreto presso la specifica
Commissione di cui al comma 2.
2. La Commissione di certificazione del regolamento interno
delle cooperative è istituita presso la Provincia.
Essa è composta da un Presidente, indicato dalla
stessa, e in maniera paritetica dai rappresentanti delle
associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori, comparativamente più rappresentative.
Art. 9
Commissione di certificazione dei contratti di appalto
1. La certificazione dei contratti di appalto, prevista
dall'articolo 84 del decreto legislativo n. 276 del 2003,
è effettuata secondo la procedura di cui agli articoli
da 1 a 7 del presente decreto.
Art. 10
Attività formative
1. Al fine di garantire un uniforme comportamento da parte
delle Commissioni di cui all'articolo 1, comma 1, e della
Commissione unitaria di cui all'articolo 1, comma 8, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Province
provvedono ad organizzare, nei limiti delle risorse destinate
alle predette finalità dalla legislazione vigente,
attività di carattere formativo e informativo sugli
argomenti oggetto delle procedure di certificazione.
Art. 11
Codici di buone pratiche
1. In attesa dei codici di buone pratiche di cui agli articoli
78, comma 4, e 84, comma 2, del decreto legislativo n. 276
del 2003 le Commissioni di certificazione operano sulla
base del proprio regolamento interno.
Art. 12
Norme di chiusura
1. Nel rispetto delle disposizioni dettate dal presente
decreto, ciascuna delle sedi abilitate allo svolgimento
dell'attività di certificazione provvede autonomamente
a determinare le eventuali ulteriori fasi procedurali, come
disposto dall'articolo, 78 comma 2, del decreto legislativo
n. 276 del 2003.
2. La pendenza di un procedimento di certificazione davanti
ad uno degli organi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo
n. 276 del 2003 rende improcedibile la riproposizione della
medesima istanza davanti allo stesso o altro organo.
3. Nel caso in cui sia stato adottato un provvedimento
di diniego di certificazione, una successiva istanza può
essere proposta davanti allo stesso o a diverso organo,
solo se fondata su presupposti e motivi diversi. Le condizioni
per la procedibilità dell'istanza sono valutate dalla
Commissione adita.
4. Ai fini di cui ai commi da 1 a 3, le parti devono dichiarare
esplicitamente, nell'istanza di certificazione di cui all'articolo
3, commi 1 e 2 del presente decreto, che non vi sono altri
procedimenti certificatori pendenti e che non stati emessi
precedenti provvedimenti di diniego sulla medesima istanza
oppure, nel caso di sussistenza di tali provvedimenti, devono
allegarne copia all'istanza.
Firmato
IL MINISTRO
Roberto Maroni
La redazione di megghy.com
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