Versione
stampabile
La detenzione passiva (passive holding) del dominio internet,
che si verifica quando l’assegnatario del dominio
lo detenga per lungo periodo senza farne uso alcuno, è
un elemento da cui si deduce la malafede di chi lo detiene,
in quanto si ipotizza, oltre alla mancanza di legittimo
interesse, il dominio sia stato registrato al solo scopo
speculativo e/o come ostacolo a chi legittimamente vorrebbe
utilizzarlo.
Lo ha stabilito il Centro risoluzione dispute domini ,
disponendo il trasferimento del dominio clarins.it alla
società titolare dell'omonimo marchio.
Centro risoluzione dispute domini C.r.d.d.
Procedura di riassegnazione del nome a dominio clarins.it
Ricorrente: Monarimport s.p.a. (Prof. avv. Andrea Astolfi)
Resistente: I.B.S. – Italian Bar Sistem s.a.s. di
Claudio Vinci e C.
Collegio (unipersonale): avv. Raffaele Sperati
Svolgimento della procedura
Il 17 giugno 2004 la Monarimport S.p.A., in persona del
suo direttore amministrativo Graziella Rocca, con sede in
Via di Vittorio 13, 40050 Villanova di Castenaso (BO), rappresentata
e difesa dal prof. avv. Andrea Astolfi Via Larga 8, 20122
Milano, presso il quale eleggeva domicilio, inviava alla
CRDD ricorso per la riassegnazione a suo favore del nome
a dominio clarins.it, registrato dalla I.B.S. – Italian
Bar Sistem s.a.s. di Claudio Vinci e C.
La CRDD verificava i dati del nome a dominio clarins.it
sul data base whois della Registration Authority, accertando
che lo stesso risultava contestato dal 19 giugno 2001. Verificava
poi che l’indirizzo https://www.clarins.it corrispondeva
ad una pagina web con la scritta “Forbidden –
you don't have permission to access on this server”.
In data 22 giugno 2004 perveniva per posta l’originale
del ricorso e della documentazione ad esso allegata, che
la CRDD provvedeva ad inviare alla società resistente
all’indirizzo indicato nel whois della Registration
Authority. Nella stessa data il ricorso veniva inviato per
e-mail come previsto dalle regole di naming. Dalla cartolina
di ritorno della raccomandata, il plico risultava ricevuto
dal destinatario il 24 giugno 2004.
Decorso inutilmente il termine di 25 giorni previsto per
le repliche senza che nulla pervenisse alla CRDD dalla I.B.S.
– Italian Bar Sistem s.a.s. di Claudio Vinci e C.,
la CRDD nominava in data 21 luglio 2004 quale saggio per
la presente procedura il sottoscritto avv. Raffaele Sperati,
che il successivo 23 luglio 2004 accettava l’incarico.
Fatto.
La società Monarimport S.p.A. afferma e documenta
di essere licenziataria esclusiva per l’Italia del
marchio “clarins”, di proprietà della
società controllante francese Clarins S.A. che da
molti anni ha registrato tale marchio con riferimento a
numerose classi di prodotti e servizi (marchi internazionali
R 208 808 del 10 aprile 1978 e R 398 589 del 27 aprile 1993).
La denominazione “clarins” identifica dunque
l’omonima società, attiva su scala mondiale
nel settore dei prodotti cosmetici, ed il relativo marchio,
la cui notorietà trova conferma nella diffusione
dei prodotti Clarins in Italia e nel mondo, anche in ragione
delle campagne pubblicitarie susseguitesi negli anni al
fine della promozione commerciale di tali prodotti.
Ciò premesso, la ricorrente espone che il nome a
dominio in contestazione è stato registrato da tempo
da una società (la I.B.S. – Italian Bar Sistem
s.a.s. di Claudio Vinci e C. con sede in Olbia) dichiarata
fallita il 27 gennaio 2004 dal Tribunale di Olbia, la cui
attività consisteva nella gestione di un bar caffè.
Essendo da tempo il dominio del tutto inutilizzato e non
avendo avuto esito alcuno le richieste di rinuncia al nome
a dominio avanzate prima ai titolari della I.B.S. –
Italian Bar Sistem s.a.s. di Claudio Vinci e C., poi al
curatore del relativo fallimento, la ricorrente chiede la
riassegnazione del nome a dominio, ritenendo dimostrati
i requisiti previsti a tal fine dalle regole di naming.
Da parte sua, la resistente nulla ha fatto pervenire in
sua difesa all’ente conduttore.
Motivi della decisione
In via preliminare, appare opportuno sottolineare che la
circostanza che la società resistente sia stata dichiarata
fallita non inficia l’applicabilità della procedura
di riassegnazione al dominio contestato.
Il curatore fallimentare della I.B.S. – Italian Bar
Sistem s.a.s. di Claudio Vinci e C., avv. Maria Pirina,
non ha né comunicato alla Registration Authority
l’avvenuto fallimento (come peraltro previsto dalle
regole di naming) né ha rinunciato al nome a dominio
in contestazione; sicché il fallimento ad ogni effetto
risulta subentrato alla originaria assegnataria, e come
tale soggetto alla procedura amministrativa di riassegnazione
del nome a dominio.
Regolare appare poi la costituzione del contraddittorio,
essendo stato il ricorso spedito all’indirizzo della
resistente risultante dal data base Whois ed essendo stato
regolarmente ritirato dal destinatario.
Nel merito, il ricorso appare fondato e meritevole di accoglimento,
essendo emersa nel procedimento l’esistenza dei requisiti
richiesti per fa luogo alla riassegnazione:
a) identità e confondibilità del nome
Il nome a dominio clarins.it è del tutto uguale
al marchio “clarins”, di cui la ricorrente è
licenziataria esclusiva per l’Italia. E’ quindi
di tutta evidenza la identità e confondibilità
del nome a dominio contesto con l’omonimo marchio,
e di conseguenza la sussistenza di quanto richiesto dall’art.
16.6.a delle regole di naming.
b) Inesistenza di un diritto del resistente sul nome a
dominio contestato.
Nessuna prova è stata fornita da parte del resistente
circa l’esistenza di un eventuale diritto o titolo
al nome a dominio clarins.it concorrente con quello della
ricorrente.
Né un tale diritto o titolo è desumibile
d’ufficio dagli elementi disponibili su Internet o
dalla documentazione agli atti. Al contrario, risulta che
né i titolari della I.B.S. – Italian Bar Sistem
s.a.s. di Claudio Vinci e C. prima, né il curatore
fallimentare poi, hanno mai risposto nè alle lettere
con cui la ricorrente richiedeva la rinuncia al nome a dominio
clarins.it.
Non essendovi quindi alcuna evidenza dell’esistenza
di un concorrente diritto dell’attuale assegnataria
al nome a dominio in contestazione, né di alcuna
delle circostanze dalle quali le regole di naming deducono
l’esistenza di un titolo all’assegnazione, deve
ritenersi sussistente anche il requisito di cui all’art.
16.6.b delle regole di naming.
c) Malafede della resistente.
Deve infine ritenersi dimostrata la malafede nella registrazione
e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione.
La notorietà del marchio “clarins” è
tale da risultare quantomeno improbabile che la società
assegnataria del nome a dominio ignorasse l’esistenza
di tale marchio, così come appare del tutto inverosimile
che la registrazione di un nome a dominio perfettamente
identico alla ragione sociale della società francese
(controllante della ricorrente) Clarins S.A. sia una mera
coincidenza.
Oltre a ciò, il nome a dominio clarins.it non è
mai stato concretamente utilizzato. Ciò integra la
fattispecie della detenzione passiva (passive holding),
che per pacifica giurisprudenza è ritenuto elemento
da cui dedurre la malafede del resistente. La detenzione
del dominio per un periodo prolungato di tempo senza che
l’assegnatario ne faccia uso alcuno, lascia infatti
ipotizzare (e nel presente caso rafforza l’ipotesi)
che oltre alla mancanza di legittimo interesse, il dominio
sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di
creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo.
A completare il quadro, è da segnalare che la resistente
non risulta mai aver in alcun modo risposto alle richieste
della ricorrente o alla lettera inviatagli dalla Registration
Authority a seguito della contestazione
Si ritiene quindi sussistente anche la malafede nella registrazione
e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione.
P.Q.M.
Si dispone il trasferimento del dominio clarins.it dalla
I.B.S. – Italian Bar Sistem s.a.s. di Claudio Vinci
e C. alla Monarimport S.p.A., con sede in Via di Vittorio
13, 40050 Villanova di Castenaso (BO),
La presente decisione viene comunicata al Registro del
ccTLD “IT” per gli adempimenti di sua competenza.
Roma, 5 agosto 2004
avv. Raffaele Sperati
La redazione di megghy.com
|