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Convertita la proroga in materia di privacy, ordini professionali e processo minorile
( Legge 27.07.2004 n° 188, G.U. 30.07.2004 )
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Con la legge n. 188 del 27 luglio 2004 il Parlamento ha convertito il decreto-legge n. 158 del 24 giugno 2004 che dispone alcune proroghe in materia di adempimenti concernenti la privacy, gli ordini professionali e il processo civile minorile.


LEGGE 27 luglio 2004, n.188

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, concernente permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonche' di protezione dei dati personali.

(GU n. 177 del 30-7-2004)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:


Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, concernente permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonche' di protezione dei dati personali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 luglio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 5087):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro della giustizia (Castelli) il 25 giugno 2004.
Assegnato alla II commissione (Giustizia) in sede referente, il 29 giugno 2004 con pareri del Comitato per la legislazione, delle commissioni I e V e della commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 6, 7, 8 luglio 2004.
Esaminato in aula il 12 luglio 2004 ed approvato il 14 luglio 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 3044):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 15 luglio 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, della commissione parlamentare per le questioni regionali e della commissione speciale in materia d'infanzia e di minori.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita', il 20 e 21 luglio 2004.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 20 e 21 luglio 2004.
Esaminato in aula ed approvato il 21 luglio 2004.

Avvertenza:
Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 25 giugno 2004.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 52.


Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 giugno 2004, n. 158

All'articolo 1, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e' emanato entro il 31 dicembre 2004. Entro la medesima data devono essere indette, ove il mandato non abbia piu' lunga durata, le elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini e collegi interessati».

La redazione di megghy.com

 

 
   
 
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