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Con la legge n. 188 del 27 luglio 2004
il Parlamento ha convertito il decreto-legge n. 158 del
24 giugno 2004 che dispone alcune proroghe in materia di
adempimenti concernenti la privacy, gli ordini professionali
e il processo civile minorile.
LEGGE 27 luglio 2004, n.188
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
24 giugno 2004, n. 158, concernente permanenza in carica
degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga
di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti
civili davanti al tribunale per i minorenni, nonche' di
protezione dei dati personali.
(GU n. 177 del 30-7-2004)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, concernente
permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini
professionali e proroga di termini in materia di difesa
d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per
i minorenni, nonche' di protezione dei dati personali, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 5087):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi)
e dal Ministro della giustizia (Castelli) il 25 giugno 2004.
Assegnato alla II commissione (Giustizia) in sede referente,
il 29 giugno 2004 con pareri del Comitato per la legislazione,
delle commissioni I e V e della commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 6,
7, 8 luglio 2004.
Esaminato in aula il 12 luglio 2004 ed approvato il 14 luglio
2004.
Senato della Repubblica (atto n. 3044):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede
referente, il 15 luglio 2004 con pareri delle commissioni
1ª, 5ª, 7ª, della commissione parlamentare
per le questioni regionali e della commissione speciale
in materia d'infanzia e di minori.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita',
il 20 e 21 luglio 2004.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente,
il 20 e 21 luglio 2004.
Esaminato in aula ed approvato il 21 luglio 2004.
Avvertenza:
Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 25
giugno 2004.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche
apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia
dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
e corredato delle relative note e' pubblicato in questa
stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 52.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
24 giugno 2004, n. 158
All'articolo 1, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il regolamento previsto dall'articolo 4, comma
3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e' emanato entro il 31
dicembre 2004. Entro la medesima data devono essere indette,
ove il mandato non abbia piu' lunga durata, le elezioni
per il rinnovo dei consigli degli ordini e collegi interessati».
La redazione di megghy.com
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