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Il Tar Lazio, con l’ordinanza
che qui si annota, ha accolto le istanze cautelari di alcuni
ricorrenti avvocati, che, non essendo stati esonerati, a
differenza dei diplomati delle Scuole di Specializzazione
per le Professioni Legali, dal sostenere la prova preselettiva,
nel concorso in magistratura, lamentavano la violazione
dei principi di uguaglianza, e, conseguentemente, ha disposto
l’esonero dei ricorrenti dalla prova preliminare,
disponendo la loro ammissione direttamente alle prove scritte.
Con tale ordinanza, la Prima Sezione del Tar Lazio,
innanzitutto, ha ritenuto sussistere, nella mancata previsione
dell’esonero dalla preselezione per i candidati in
possesso del titolo di avvocato, profili di arbitrarietà
e irragionevolezza, tali da giustificare la sottoposizione
della relativa questione al vaglio della Corte Costituzionale,
e, in secondo luogo, ha riconosciuto la sussistenza di un
grave pregiudizio, per i ricorrenti, derivante dalla necessità
di dedicarsi alla preparazione mnemonica, occorrente per
poter superare la prova preliminare.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE PRIMA
Registro Ordinanze:/ 2981/2004
Registro Generale: 4391/2004
nelle persone dei Signori:
CORRADO CALABRO' Presidente
NICOLA GAVIANO Cons. , relatore
CARLO MODICA DE MOHAC Cons.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 26 Maggio 2004
Visto il ricorso 4391/2004 proposto da:......
rappresentato e difeso da:
ABBAMONTE AVV. GIUSEPPE
ABBAMONTE AVV. ORAZIO
con domicilio eletto in ROMA
VIA G. PORRO, 8
presso
ABBAMONTE AVV. ORAZIO
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - CSM
e nei confronti di
M. R.
e nei confronti di
F. G.
e nei confronti di
F. A.
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del bando di concorso a 380 posti di uditore giudiziario
indetto con D.M. 28 febbraio 2004, pubblicato nella G.U.
del 2 marzo 2004.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Udito il relatore Cons. Nicola Gaviano e uditi altresì
per la parte gli avv.ti Giuseppe Abbamonte e l’avv.to
dello Stato Wally Ferrante;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, e l'ar
t. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto che il bando di concorso impugnato costituisca
esecuzione delle disposizioni di cui al combinato disposto
degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001,
n. 48 e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
salvo che per quanto riguarda la previsione dell’esonero
dalla prova preliminare dei candidati in procinto di conseguire
il diploma di scuola di specializzazione per le professioni
legali ovvero la qualità di magistrato militare,
amministrativo o contabile, procuratore o avvocato dello
Stato ovvero di idoneo ad uno degli ultimi tre concorsi,
che non è prevista dal citato articolo 123-bis;
Ritenuto di conseguenza che la sostanza delle censure dedotte
finisca così con il risolversi nella questione di
legittimità costituzionale delle norme citate nella
parte in cui prescrivono la sottoposizione di una parte
dei candidati alla prova preliminare ovvero nella parte
in cui – nell’individuare le categorie dei beneficiari
dell’esonero da tale prova – non darebbero rilevanza
ad ulteriori titoli ritenuti meritevoli di particolare considerazione
legislativa;
Ritenuto, per quanto riguarda tali questioni di costituzionalità,
che:
a) la previsione della sottoposizione di una parte dei candidati
alla prova preliminare costituisce il frutto di una scelta
politica del legislatore che – tenendo conto del carattere
transitorio della sua previsione, limitata ormai a soli
due concorsi, e della pratica organizzazione della stessa
che non privilegia esasperatamente, a differenza di altri
concorsi, doti di mnemonicità a breve traducentisi
quasi in riflessi condizionati - non appare arbitraria o
irragionevole, rispondendo all’esigenza di contenere
il numero dei candidati, al fine di semplificare le operazioni
concorsuali e di contenerne la durata in limiti ragionevoli;
b) la mancata previsione dell’esonero dalla prova
preliminare per i candidati in possesso del titolo di avvocato
sembra presentare profili di arbitrarietà ed irragionevolezza
tali da giustificare la sottoposizione della relativa questione
alla Corte Costituzionale, previa concessione della tutela
cautelare, apparendo altresì grave il pregiudizio
derivante dalla necessità di dedicarsi, in concomitanza
con lo svolgimento della professione, alla particolare preparazione
mnemonica occorrente per una prova preliminare all’esame
vero e proprio sulle materie del concorso;
Ritenuto, per quanto concerne la dedotta illegittimità
dell’esonero dalla prova preliminare per i candidati
in procinto di conseguire il diploma di scuola di specializzazione
per le professioni legali ovvero la qualità di magistrato
militare, amministrativo o contabile, procuratore o avvocato
dello Stato ovvero di idoneo ad uno degli ultimi tre concorsi,
che la relativa censura presenta allo stato profili di inammissibilità
per difetto di attualità dell’interesse; l’esonero
di parte ricorrente dalla prova preliminare ristabilisce
infatti condizioni di parità di trattamento e implica
che una lesione dei suoi interessi possa verificarsi solo
qualora essa superi il concorso e venga a collocarsi nella
relativa graduatoria di merito in posizione deteriore rispetto
ad altro candidato vincitore o idoneo che abbia beneficiato
di esonero dalla prova preliminare per il fatto di trovarsi
nella condizione contestata;
p.q.m.
a) accoglie l’istanza di tutela cautelare fino alla
decisione da parte della Corte Costituzionale della questione
di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001,
n. 48 e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
e rinvia il seguito del suo esame alla Camera di consiglio
che verrà fissata dopo la comunicazione di tale decisione;
b) per l’effetto dispone che parte ricorrente sia
esonerata dalla sottoposizione a prova preliminare e ammessa
direttamente alle prove scritte del concorso per cui è
causa;
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione
ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale
che provvederà a darne comunicazione alle parti.
ROMA , li 26 e 28 Maggio 2004
IL PRESIDENTE:
IL RELATORE:
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