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INPS
Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle Attività
delle
Convenzioni Internazionali
Circolare 9 luglio 2004 n° 104
OGGETTO: Regolamentazione comunitaria: sentenza della Corte
di Giustizia CE Gottardo/INPS.
SOMMARIO:
In base ai principi enunciati dalla Corte
di Giustizia con la sentenza Gottardo/INPS, non può
negarsi ad un cittadino comunitario quello che, in base
ad una convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra uno
Stato terzo ed uno Stato membro, viene concesso ai cittadini
di tale ultimo Stato membro.
PREMESSA
Con circolare
n. 118 del 25 giugno 2002, concernente l’Accordo
sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità
europea e la Confederazione svizzera del 21 giugno 1999,
sono stati illustrati i criteri di applicazione della totalizzazione
multipla secondo i principi scaturiti dalla sentenza della
Corte di Giustizia UE del 15 gennaio 2002, nella causa C-55/00
Gottardo c/o INPS.
In particolare, è stato precisato che,
in applicazione della suindicata sentenza, la totalizzazione
multipla prevista dall’articolo 9, paragrafo 1, della
Convenzione italo svizzera previgente, è estesa a
tutti i cittadini degli Stati membri della Comunità
europea, anche se il campo di applicazione della convenzione
è limitato ai soli cittadini degli Stati contraenti.
Come già rilevato nella stessa circolare n.118/2002,
la Corte ha stabilito che in base ai principi generali fissati
dal Trattato CE sulla non discriminazione relativa alla
nazionalità e sulla libera circolazione dei lavoratori
all’interno della Comunità, non può
negarsi ad un cittadino comunitario quello che, in base
ad una convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra uno
Stato terzo ed uno Stato membro, viene concesso ai cittadini
di tale ultimo Stato membro.
Nel caso di specie è stato riconosciuta la possibilità,
per il diritto ad una pensione di vecchiaia italiana in
regime italo svizzero con decorrenza anteriore all’entrata
in vigore dell’Accordo succitato, di ricorrere alla
totalizzazione dei periodi assicurativi fatti valere in
Svizzera, in Francia ed in Italia da una cittadina francese,
nei confronti della quale era stata respinta la domanda
in quanto la convenzione tra Italia e Svizzera limitava
il suo campo di applicazione ai soli cittadini italiani
e svizzeri.
La sentenza Gottardo produce i suoi effetti nei confronti
di quelle convenzioni bilaterali concluse dagli Stati membri
con Stati terzi, il cui campo di applicazione è limitato
ai cittadini delle parti contraenti.
In tali casi, infatti, gli Stati membri devono applicare
dette convenzioni a tutti i cittadini comunitari.
Per quanto riguarda l’Italia tali convenzioni sono
quelle concluse con: Capoverde, Croazia, Jersey- Isole del
Canale, Principato di Monaco, Slovenia, Tunisia e la ex
Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia.
Con riferimento a quest’ultima convenzione, si rammenta
che dalla data di entrata in vigore delle convenzioni con
la Crozia e la Slovenia, essa si applica unicamente ai rapporti
con la Repubblica di Bosnia-Erzegovina, la Repubblica federale
di Jugoslavia e la Repubblica di Macedonia.
Il problema, ovviamente, non si pone nei casi di convenzioni
bilaterali, il cui campo di applicazione personale è
esteso alle persone ovvero ai lavoratori, indipendentemente
dalla loro cittadinanza.
1 – Raccomandazione CASSTM n.22 del
18 giugno 2003.
La pronuncia della Corte di Giustizia ha suscitato molte
perplessità in ambito comunitario e l’ampio
dibattito sviluppatosi in seno alla Commissione Amministrativa
di Sicurezza Sociale dei Lavoratori Migranti della CE si
è concluso con l’adozione della Raccomandazione
n. 22 del 18 giugno 2003, pubblicata sulla GUCE L326 del
13.12.2003, ed il cui testo è disponibile sul sito
Intranet, Area Internazionale, sezione “Normativa”.
1.1 - Con il punto 1 della Raccomandazione si è precisato
che i vantaggi derivanti , in materia di pensioni, da una
convenzione di sicurezza sociale tra uno Stato membro e
uno Stato terzo, prevista per i lavoratori nazionali, sono
di massima concessi ai lavoratori cittadini di altri Stati
membri nella stessa situazione obiettiva, in applicazione
del principio della parità di trattamento e di non
discriminazione tra lavoratori nazionali e cittadini di
altri Stati membri che hanno esercitato il loro diritto
alla libera circolazione sancito dal Trattato CE.
Gli Stati membri hanno sostanzialmente limitato la portata
della sentenza stessa al campo pensionistico, a causa delle
difficoltà rappresentate dall’applicazione
eventuale ad altri campi - quali ad esempio la disoccupazione
o la legislazione applicabile – per i quali non si
può prescindere dall’intervento dello Stato
terzo, non destinatario delle pronunce della Corte di Giustizia.
1.2 - Con il punto 2 gli Stati membri sono invitati a concludere
le nuove convenzioni con Stati terzi in applicazione del
principio di non discriminazione dei lavoratori in base
alla cittadinanza comunitaria.
1.3 - Al punto 3 è stato statuito a carico degli
Stati membri l’onere di informare le istituzioni degli
Stati terzi con i quali hanno firmato convenzioni di sicurezza
sociale, il cui campo di applicazione personale o materiale
include unicamente i cittadini, circa le implicazioni della
sentenza Gottardo, al fine di ottenere la loro collaborazione
per la corretta applicazione della sentenza. Gli Stati membri
che hanno concluso accordi con lo stesso Stato terzo possono
concordare un intervento congiunto.
2 – Criteri applicativi
Con circolare n.118/2002, in attesa di conoscere gli esiti
del dibattito in seno alla CASSTM, erano state impartite
prime istruzioni nel senso di applicare la sentenza limitatamente
alla totalizzazione multipla prevista dalla convenzione
italo-svizzera.
A scioglimento della riserva formulata, si precisa che d’ora
in avanti dovranno essere accolte le richieste inoltrate
da cittadini degli Stati membri al fine di ottenere una
pensione italiana in regime di una delle citate convenzioni,
il cui campo di applicazione è riservato ai cittadini.
3 – Soggetti destinatari della sentenza.
3.1 – Cittadinanza.
Secondo il principio fissato dalla Corte, i soggetti destinatari
della sentenza Gottardo sono tutti i cittadini dei 15 Stati
membri dell’Unione Europea che, ad oggi, sono Austria,
Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia,
Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno
Unito, Spagna e Svezia.
A questi si aggiungono Repubblica ceca, Estonia, Cipro,
Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e
Slovacchia dal 1° maggio 2004, dalla data di entrata
in vigore del Trattato di adesione del 16 aprile 2003, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale delle CE L236 del 23 settembre
2003, ratificato dall’Italia con legge 24 dicembre
2003, n.380, pubblicata sul Supplemento ordinario n.10 ,
della Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.17 del 22 gennaio
2004.
Restano esclusi dall’applicazione della sentenza e
della citata Raccomandazione 22/2003 i cittadini dell’Islanda,
del Liechtenstein e della Norvegia, in quanto tali paesi
hanno aderito all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo
( Accordo SEE ), ma non sono Stati membri dell’Unione
europea.
Restano altresì esclusi i cittadini svizzeri, i quali,
pur essendo destinatari dell’Accordo tra Comunità
Europea e Svizzera, non sono cittadini di uno Stato membro.
3.2 – Attività lavorativa.
Al punto 1 della Raccomandazione è precisato che
i vantaggi derivanti, in materia di pensioni, da una convenzione
di sicurezza sociale tra uno Stato membro e uno Stato terzo,
prevista per i lavoratori nazionali (autonomi e dipendenti),
sono di massima concessi ai lavoratori (autonomi e dipendenti)
cittadini di altri Stati membri che si trovano nella stessa
situazione obiettiva.
Resta comunque fermo che la sentenza potrà essere
applicata nei confronti di un lavoratore autonomo solo nei
casi in cui chieda la pensione ai sensi di una convenzione
bilaterale, il cui campo di applicazione soggettivo è
esteso anche ai lavoratori autonomi.
In proposito va precisato che tutte le convenzioni bilaterali
concluse dall’Italia sono applicabili alle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi gestite da questo Istituto.
4 – Decorrenza
I principi sanciti dalla Corte devono essere applicati d’ufficio
nei confronti delle domande in trattazione per qualsiasi
motivo e a domanda degli interessati nei casi di situazioni
già definite.
I diritti derivanti dai nuovi principi non
potranno avere decorrenza antecedente alla data di entrata
in vigore della convenzione bilaterale di cui si chiede
l’applicazione .
Ne consegue che:
per l’applicazione della convenzione con Capoverde
la decorrenza non potrà essere anteriore all’1.11.1983;
per l’applicazione della convenzione con il Principato
di Monaco, la decorrenza non potrà essere anteriore
all’1.10.1985;
per l’applicazione della convenzione con lo Jersey-Isole
del Canale, la decorrenza non potrà essere anteriore
all’ 1.10.1975;
per l’applicazione della convenzione con la Repubblica
Federativa Popolare di Jugoslavia, la decorrenza non potrà
essere anteriore al 1.01.1961;
per l’applicazione della convenzione con la Tunisia,
la decorrenza non potrà essere anteriore al 1.06.1987;
per l’applicazione della convenzione con la Slovenia,
la decorrenza non potrà essere anteriore all’1.08.2002;
per l’applicazione della convenzione con la Croazia,
la decorrenza non potrà essere anteriore all’1.11.2003.
Nei confronti dei relativi benefici economici
arretrati dovranno trovare comunque applicazione le vigenti
disposizioni in materia di decadenza e di prescrizione dei
singoli ratei.
Ne consegue che nei casi di decorso dei termini di decadenza
gli arretrati decorrono dal mese successivo alla nuova domanda.
Inoltre i nuovi principi non si applicano alle situazioni
divenute intangibili a seguito di sentenza passata in giudicato.
5 – Istruttoria.
Come già precisato, gli Stati terzi non sono destinatari
delle sentenze della Corte di Giustizia. Conseguentemente,
dall’applicazione dei principi sanciti dalla Corte
non possono derivare oneri a carico di tali Stati, i quali
non sono tenuti ad applicare a loro volta ad altri cittadini
comunitari le convenzioni concluse con uno stato membro
e riservate ai soli cittadini delle parti contraenti.
Tali Stati non dovranno pertanto procedere
al riconoscimento di una prestazione sulla base del cumulo
di periodi fatti valere nei due Stati contraenti da cittadini
di Stato membro diverso da quello contraente.
Così ad esempio l’Italia sarà tenuta
a riconoscere ad un cittadino tedesco il diritto a pensione
in regime di convenzione italo croata sulla base del cumulo
di periodi assicurativi fatti valere in Italia e Croazia
, senza pretendere un analogo riconoscimento da parte della
Croazia.
Il cittadino comunitario che presenta domanda di pensione,
ad esempio, in regime italo-croato e risiede in Croazia
non può pretendere dalla Croazia l’attivazione
del collegamento con l’Italia ai sensi della predetta
convenzione.
Dovrà pertanto inoltrare la domanda direttamente
all’Istituto secondo la prassi seguita da coloro che
risiedono in uno stato considerato terzo rispetto agli stati
contraenti.
Per i residenti in Italia potrà essere avviato il
normale collegamento con lo stato terzo, finalizzato ad
ottenere le informazioni necessarie all’istruttoria
della pratica, da considerare peraltro come richiesta di
collaborazione, accompagnata, di volta in volta, dalla nota
informativa di cui all’allegato fac-simile, prevista
al punto 3 della Raccomandazione n.22/2003.
In caso di mancata cooperazione da parte dei predetti Stati,
si dovrà ricorrere ad altri mezzi di prova che consentano
di acquisire le informazioni necessarie per poter applicare
la totalizzazione ai fini del diritto alla pensione, avvalendosi
di documentazione certificativa dei periodi assicurativi
esteri prodotta dagli interessati.
6 – Prestazioni temporanee.
Come già precisato al punto 1, in seno alla CASSTM
gli Stati membri hanno convenuto di limitare l’applicazione
della sentenza alla materia delle pensioni.
Ne consegue che i principi sanciti dalla Corte non potranno
essere applicati nei confronti di cittadini comunitari,
non italiani, che chiedono il riconoscimento di prestazioni
non pensionistiche ai sensi di una convenzione bilaterale
limitata ai soli cittadini delle parti contraenti.
Il Direttore Generale
Crecco
Allegato 1
NOTA INFORMATIVA
Con sentenza Gottardo c/o INPS del 15 gennaio 2002 nella
causa C-55/00, la Corte di Giustizia delle Comunità
Europee ha precisato che le convenzioni bilaterali di sicurezza
sociale esistenti tra uno Stato membro e uno Stato terzo
devono essere interpretate nel senso che i vantaggi previsti
per i cittadini dello Stato membro che ne fa parte sono
in linea di massima concessi ad un cittadino comunitario
che si trova nella stessa situazione obiettiva.
La sentenza si fonda sui principi generali fissati dal Trattato
CE circa la non discriminazione relativa alla nazionalità
e la libera circolazione dei lavoratori all’interno
della Comunità europea.
In applicazione di detta sentenza siamo tenuti ad effettuare
la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati sotto
la nostra legislazione con periodi compiuti sotto la legislazione
di codesto Stato, anche a favore dei cittadini degli altri
Stati membri.
A tal fine risulta indispensabile la Vostra collaborazione,
nella quale confidiamo per ottenere tutte le informazioni
necessarie per la definizione della domanda di pensione.
Resta fermo che la sentenza non crea oneri a carico di codesto
Stato.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE
Note: i link portano al sito Inps
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