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Con la legge n. 186 del 27 luglio 2004 è stato
convertito il decreto-legge n. 186 del 28 maggio 2004, recante
disposizioni urgenti per garantire la funzionalità
di taluni settori della pubblica.
In particolare il provvedimento prevede la proroga
dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati fra
il Ministero del lavoro, l’INPS, l’INPDAP e
l’INAIL ed ex lavoratori socialmente utili, e dei
contratti stipulati a seguito di offerta di formazione e
lavoro per l’assunzione di giovani disoccupati.
LEGGE 27 luglio 2004, n.186
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per
garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica
amministrazione.
Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative
e altre disposizioni connesse.
(GU n. 175 del 28-7-2004- Suppl. Ordinario n.131)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004,
n. 136. Entrata in vigore)
1. Il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni
urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori
della pubblica amministrazione, e' convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Sono fatti salvi gli effetti degli atti compiuti ai sensi
dell'articolo 8, comma 1-bis, della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 maggio
2004, n. 136, fino alla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2.
(Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative
e altre disposizioni connesse)
1. E Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi integrativi e correttivi
dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, 20 ottobre
1998, n. 368, 29 gennaio 1998, n. 19, 20 luglio 1999, n.
273, 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28
novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, attenendosi
alle procedure e ai principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 1, commi 2 e 3, all'articolo 5, commi 2 e 3,
e all'articolo 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi correttivi o modificativi
dei decreti legislativi gia' emanati ai sensi dell'articolo
21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, attenendosi ai principi e criteri direttivi
contenuti nel citato comma 15.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine
di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle
disposizioni legislative in materia di:
a) teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo dal
vivo;
b) sport;
c) proprieta' letteraria e diritto d'autore.
4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati
secondo le procedure ed i principi e criteri direttivi di
cui all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, della legge 6 luglio
2002, n. 137, e successive modificazioni.
5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine
di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino delle
disposizioni in tema di parita' e pari opportunita' tra
uomo e donna, attenendosi ai principi e criteri direttivi
di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 6 luglio 2002,
n. 137.
6. All'articolo 6, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n.
137, la parola: "diciotto" e' sostituita dalla
seguente: "trentasei".
7. Alla legge 29 luglio 2003, n. 229, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) agli articoli 2, comma 1, alinea, 4, comma 1, alinea,
e 5, comma 1,, alinea, le parole: "un anno" sono
sostituite dalle seguenti: "due anni";
b) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole: "un
anno" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto
mesi";
c) agli articoli 7, comma 1, alinea, 8, comma 1, alinea,
e 9, comma 1, alinea, le parole: "sei mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
d) all'articolo 11, comma 1, alinea, le parole: "entro
diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro
trenta mesi".
8. All'articolo 15, comma 1, alinea, della legge 12 dicembre
2002, n. 273, le parole: "diciotto mesi" sono
sostituite dalle seguenti:
"due anni".
9. All'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 8 luglio
2003, n. 172, le parole: "un anno" sono sostituite
dalle seguenti: "due anni".
10. Il termine di cui all'articolo 13-nonies del decreto-legge
25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, e' differito al 20
luglio 2004.
11. All'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 7 marzo 2003,
n. 38, le parole, rispettivamente: "entro un anno"
ed "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti:
"entro due anni" ed "entro tre anni".
12. All'articolo 1, comma 3, alinea, della legge 27 ottobre
2003, n. 290, le parole: "due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge" sono sostituite dalle
seguenti: "il 31 dicembre 2004". All'articolo
1-sexies, comma 7, del decreto-legge 29 ago-sto 2003, n.
239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
2003, n. 290, le parole: "30 giugno 2004" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".
13. All'articolo 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003,
n. 379, al comma 4, la parola: "nonche'" e' sostituita
dalle seguenti:
"ma non".
Art. 3.
(Modifica dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001,
n. 443)
1. All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge
21 dicembre 2001, n. 443, le parole: "due anni"
sono sostituite dalle seguenti: "tre anni".
Art. 4.
(Modifica dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448)
1. All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e successive modificazioni, le parole: "entro
sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo
1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2004".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 luglio 2004 CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 2978):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi)
e dal Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
(Mazzella) il 28 maggio 2004.
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, l'11 giugno 2004 con parere delle commissioni
3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 11ª,
12ª, 13ª e della commissione parlamentare per
le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita'
il 16 giugno 2004.
Esaminato dalla 1ª commissione il 16, 29, 30 giugno
2004.
Esaminato in aula il 30 giugno 2004; il 6, 7, 8 luglio 2004
ed approvato il 13 luglio 2004.
Camera dei deputati (atto n. 5150):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in
sede referente, il 15 luglio 2004 con pareri del comitato
per la legislazione e delle commissioni II, III, IV, V,
VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione il 15, 21, 23 luglio 2004.
Esaminato in aula il 26 luglio 2004 ed approvato, con modificazioni,
il 27 luglio 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 2978-B):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 27 luglio 2004 con pareri delle commissioni
2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 12ª e
della commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione il 27 luglio 2004.
Esaminato in aula ed approvato il 27 luglio 2004.
Avvertenza:
Il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 124 del 28
maggio 2004.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche
apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia
dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
e' pubblicato in questo stesso supplemento ordinario alla
pag. 22.
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 MAGGIO 2004, N. 136
All'articolo 1:
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Gli oneri finanziari relativi ai contratti di cui
ai commi 1 e 2 sono a carico degli enti di cui ai medesimi
commi, che vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti
di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato";
il comma 4 e' soppresso;
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - (Riallineamento delle posizioni di carriera
del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale
del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri). - 1. Le
disposizioni del presente articolo si applicano al personale
militare in servizio alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, inquadrato nei
ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, e successive modificazioni, e non producono
alcun effetto nei confronti del personale militare appartenente
alle categorie del congedo, neppure ai fini dell'adeguamento
dell'indennita' prevista dall'articolo 46 della legge 10
maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.
2. Il personale di cui al comma 1 e' inquadrato, in ordine
di ruolo, nei gradi e con le decorrenze, ai soli effetti
giuridici, di cui alle tabelle A, B, C, D, E, F e G allegate
al presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 9.
3. II personale di cui al comma 2 prende posto in ruolo
dopo il personale gia' promosso ai sensi del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196.
4. Al personale inquadrato per effetto di una delle tabelle
di cui al comma 2 non si applicano le rideterminazioni di
anzianita' eventualmente previste dalle restanti tabelle.
5. Il personale di cui al comma 2, gia' incluso nelle aliquote
ordinarie di avanzamento definite al 31 dicembre 2002, se
non ancora valutato, e' inquadrato nel grado superiore con
riserva di attribuire la relativa decorrenza a conclusione
del procedimento di valutazione.
6. Il personale, che per effetto degli inquadramenti di
cui al comma 2 consegue il grado superiore, e' escluso dalle
aliquote di avanzamento definite al 31 dicembre 2003, anche
se e' stato gia' valutato e promosso.
7. Per il personale inquadrato nel grado di maresciallo
ordinario e gradi corrispondenti ai sensi del comma 2, il
periodo di permanenza nel grado e' di sei anni.
8. Il personale di cui al comma 2, che si trova nelle condizioni
di cui agli articoli 17, commi 3 e 4, e 34, comma 15, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni, al cessare delle cause impeditive e' sottoposto
a valutazione con riferimento alle aliquote definite fino
al 31 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 17, comma 6,
del predetto decreto legislativo n. 196 del 1995 e, al termine
del procedimento valutativo, e' inquadrato ai sensi delle
disposizioni di cui al presente articolo.
9. I marescialli ordinari e gradi corrispondenti, di cui
alla tabella D allegata al presente decreto, sono provvisoriamente
inquadrati, in ordine di ruolo, nel grado di maresciallo
capo e gradi corrispondenti senza mantenere l'anzianita'
maturata nel grado di provenienza. La decorrenza dell'anzianita'
e' attribuita, secondo le modalita' di cui all' articolo
19, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, in base alla graduatoria stilata, previo giudizio di
merito, secondo i criteri di cui all'articolo 35, commi
terzo e quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 212, da una
commissione costituita a tal fine per ciascuna Forza armata
secondo le modalita' di cui all'articolo 32 della stessa
legge n. 212 del 1983, e successive modificazioni.
10. E' determinata al 31 dicembre 2002 un'aliquota straordinaria
per l'avanzamento a scelta al grado di primo maresciallo,
in cui sono inclusi i marescialli capi e gradi corrispondenti
con anzianita' giuridica rideterminata all'anno 1994 dalla
tabella C allegata al presente decreto.
11. Per ciascuna Forza armata il numero di promozioni, da
attribuire ai sensi del comma 10, e' stabilito con decreto
del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo
della consistenza del personale appartenente al ruolo marescialli
determinata per l'anno 2002 dalla tabella B allegata al
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo
delle capitanerie di porto, dall'articolo 3, comma 3, lettera
b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni.
12. Le promozioni conferite in relazione all'aliquota ordinaria
gia' determinata al 31 dicembre 2002 e alle procedure di
avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami
relative all'anno 2002 non concorrono a determinare il limite
delle promozioni di cui al comma 11.
13. Al personale promosso al grado di primo maresciallo
ai sensi dei commi 10, 11 e 12 non si applica la rideterminazione
di.
anzianita' di cui alla tabella A allegata al presente decreto.
14. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, il numero delle
promozioni al grado di primo maresciallo da conferire a
decorrere dall'anno 2004 e fino all'anno 2020 compreso e'
fissato annualmente con decreto del Ministro della difesa
in misura non superiore a un trentesimo della consistenza
del personale appartenente ai rispettivi ruoli marescialli
determinata per l'anno precedente dal decreto di cui all'articolo
2, comma 3, dei decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,
e, per il Corpo delle capitanerie di porto, dall'articolo
3, comma 3, lettera b), del predetto decreto legislativo
n. 196 del 1995, e successive modificazioni.
15. Il personale di cui al presente articolo, che alla data
del 31 dicembre 2003 non ha compiuto, in tutto o in parte,
i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche,
di servizio presso reparti e di imbarco ovvero i corsi e
gli esami di cui all'articolo 16 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, puo'
espletarli nel grado di inquadramento.
16. Il trattamento economico spettante per effetto delle
disposizioni di cui al presente articolo e' corrisposto
a decorrere dal 1° gennaio 2003.
17. Al personale inquadrato, ai sensi del comma 2, nel grado
di primo maresciallo con decorrenza 10 gennaio 2001 lo scatto
aggiuntivo, di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e' corrisposto
a decorrere dal 1° gennaio 2003.
18. A seguito dell'applicazione delle disposizioni del presente
articolo, se persistono disallineamenti nel grado ovvero
nella qualifica o nell'anzianita' di grado ovvero di qualifica
tra il personale appartenente ai ruoli ispettori dell'Arma
dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle
Forze di polizia a ordinamento civile e ai ruoli marescialli
delle Forze armate, si provvede senza causare ulteriori
disallineamenti, nell'ambito dei provvedimenti in materia
di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non
direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, di
cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, nei limiti delle risorse disponibili
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al citato
articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350
del 2003.
19. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in euro 86.179.610 per l'anno 2004, in euro 41.778.570
per l'anno 2005 e in euro 37.998.830 a decorrere dall'anno
2006, si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo
3, comma 155, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
21. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del
presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite
relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo
7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
Art. l-ter. - (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165). - 1. All'articolo 24 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: "del ruolo unico" sono
sostituite dalle seguenti: "dei ruoli di cui all'articolo
23";
b) il comma 9 e' abrogato.
Art. 1-quater. - (Integrazione delle disposizioni sulla
prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici
oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo). -
1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "E inoltre data facolta' ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, con esclusione degli appartenenti alla carriera
diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate
e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento
civile, del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino al
compimento del settantesimo anno d'eta'. In tal caso e'
data facolta' all'amministrazione, in base alle proprie
esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare
esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati
o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento
dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia
di riduzione programmata del personale di cui all' articolo
39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, nonche' all'articolo 34, comma 22, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3, commi
53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Le amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente
trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti.
I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facolta'
di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma
non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore
tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento ne'
al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano
ai fini della misura del tratta- mento pensionistico"".
All'articolo 2:
il comma 1 e' soppresso;
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. In considerazione dell'alto rilievo culturale e
dei fini istituzionali della Societa' Dante Alighieri e
della sua comprovata e pluridecennale notorieta', anche
in ambito internazionale, la predetta Societa' e' assimilata,
nel rispetto della sua struttura e finalita', alle organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale di cui alla sezione H
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Conseguentemente, l'attivita' statutaria svolta dalla Societa'
alle predette condizioni non si considera attivita' commerciale";
al comma 3, le parole: "del bilancio dello Stato"
sono sostituite dalle seguenti: "della finanza pubblica";
nella rubrica, le parole: "alla Croce Rossa ed"
sono soppresse.
Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:
"Art. 3-bis. - (Mobilita' del personale dirigenziale).
- 1.
All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti
dal seguente: "E assicurata la mobilita' dei dirigenti,
nei limiti dei posti disponibili, in base all' articolo
30 del presente decreto".
2. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
"7-bis. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e gli enti pubblici non economici comunicano,
altresi', entro il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza
del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica i dati complessivi
e riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione organica,
agli incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell'articolo
19, commi 5-bis e 6, nonche' alle posizioni di comando,
fuori ruolo, aspettativa e mobilita', con indicazione della
decorrenza e del termine di scadenza. Le informazioni sono
comunicate e tempestivamente aggiornate per via telematica
a cura delle amministrazioni interessate, con inserimento
nella banca dati prevista dall'articolo 23, comma 2, se
condo le modalita' individuate con circolare della Presidenza
del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica".
Art. 3-ter. - (Disposizioni in materia di segretari comunali
e provinciali). - 1. In via transitoria e comunque non oltre
il 31 dicembre 2004, i segretari comunali e provinciali
per i quali sia terminato il quadriennio di disponibilita'
nell'anno 2002, non ricollocati presso altre amministrazioni,
rimangono alle dipendenze dell'Agenzia autonoma per la gestione
dell'albo dei segretari comunali e provinciali sino al passaggio
in mobilita', nella piena salvaguardia della posizione giuridica
ed economica.
2. Ai segretari comunali e provinciali per i quali, a decorrere
dall'anno 2003, sia terminato il quadriennio di disponibilita'
si applicano gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Prima del collocamento in disponibilita',
l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali verifica ai sensi dell'articolo 33,
comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ogni possibilita'
di impiego diverso all'interno o con mobilita' verso altre
amministrazioni.
3. Per la mobilita' volontaria dei segretari comunali e
provinciali si applica l'articolo 30 del decreto legislativo
n. 165 del 2001. Sono abrogati l'articolo 18, ad eccezione
del comma 11, e l'articolo 19, comma 11, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre
1997, n. 465.
Art. 3-quater. - (Modifica all'articolo 101 del testo unico
sull'ordi- namento degli enti locali). - 1. All'articolo
101 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Durante il periodo in cui il segretario comunale
o provinciale e' utilizzato in posizione di distacco, comando,
aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione presso
altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso previsto
dalla legge, il termine di collocamento in disponibilita'
resta sospeso".
Art. 3-quinquies. - (Disposizioni relative alla Commissione
per le adozioni internazionali). - 1. Nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 2 della legge 16 gennaio 2003, n.
3, al presidente della Commissione per le adozioni internazionali
di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
e' attribuita un'indennita' nella misura da determinarsi
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con il Ministro del- l'economia e delle finanze.
A tal fine si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della
legge 31 dicembre 1998, n. 476, per l'esecuzione della Convenzione
per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di
adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993,
ratificata ai sensi della medesima legge n. 476 del 1998".
All'articolo 4, al comma 1, le parole: "nei limiti
delle competenti risorse di bilancio" sono sostituite
dalle seguenti:
"senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato".
All'articolo 5:
al comma 1, dopo la parola: "civile," sono inserite
le seguenti:
"secondo un programma di priorita' per gli edifici
scolastici e sanitari," ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Ai fini dell'emanazione delle norme
tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento,
anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce
il parere tecnico del Registro italiano dighe, da inviare
entro trenta giorni dalla richiesta";
al comma 2, le parole: "approvato con" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui al".
Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - (Integrazione delle disposizioni concernenti
i Giochi olimpici invernali di Torino del 2006). - 1. Dopo
l'articolo 9 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 9-bis. - (Varianti in corso d'opera). - 1. Le
varianti in corso d'opera per motivi di cui all'articolo
25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
contenute in apposita perizia suppletiva e di variante,
possono essere autorizzate dalla stazione appaltante a condizione
che il completamento integrale dell'opera interessata sia
assicurato a valere sulle risorse disponibili, trascorsi
trenta giorni dalla presentazione della richiesta da parte
della stazione appaltante delle autorizzazioni e dei pareri
obbligatori agli enti e agli uffici coinvolti senza che
sia stato comunicato formalmente un motivato dissenso, sempreche'
sia assicurata la copertura economica della eventuale maggiore
spesa nel quadro economico dell'intervento. Gli enti e gli
uffici, ai quali sono stati richiesti autorizzazioni e pareri,
possono domandare, entro dieci giorni dalla presentazione
della richiesta da parte della stazione appaltante, una
sola volta eventuali integrazioni alla documentazione loro
presentata"".
All'articolo 6, al comma 1, il capoverso 1-bis e' sostituito
dal seguente:
"1-bis. Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora
entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione
interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a
tale fine dal presidente della giunta regionale, tenendo
conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
interessati. Ove il presidente della giunta regionale non
provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni
dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente
del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al
Consiglio dei ministri, che provvede con deliberazione motivata".
All'articolo 8:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, la parola: "dieci" e'
sostituita dalla seguente:
"undici"";
al comma 2, dopo le parole: "30 marzo 2001, n. 165,"
sono inserite le seguenti: "e successive modificazioni,"
e dopo le parole: "e' compensato rendendo" e'
inserita la seguente: "contestualmente".
Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:
"Art. 8-bis. - (Disposizioni in materia di quote di
riserva per le assunzioni obbligatorie). - 1. Le riserve
di posti previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, si applicano
alle procedure concorsuali previste dall'articolo 29 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse quelle
per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata
annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria,
nei licei artistici e ne gli istituti d'arte.
Art. 8-ter. - (Disposizioni relative al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca). - 1. Per l'anno scolastico
2004-2005 il termine del 31 luglio di cui all'articolo 4,
commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, e'
fissato al 25 agosto 2004.
Art. 8-quater. - (Disposizioni in materia di ordinamento
dell'amministrazione degli affari esteri). - 1. Al decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 102:
1) al primo comma e' abrogata la lettera c);
2) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"L'amministrazione degli affari esteri puo' inoltre
organizzare un corso di aggiornamento per consiglieri di
ambasciata della durata complessiva di almeno tre mesi";
3) al secondo comma, dopo le parole: "I corsi previsti
dal primo" sono inserite le seguenti: "e dal secondo";
b) all'articolo 108:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Le promozioni al grado di consigliere di ambasciata
sono effettuate fra i consiglieri di legazione che nel loro
grado abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio";
2) il secondo comma e' abrogato;
c) all'articolo 110:
1) al primo comma, dopo le parole: "quattro anni"
sono inserite le seguenti: ", salva la facolta' dell'amministrazione
di disporre l'esecuzione del provvedimento di destinazione
entro i sessanta giorni successivi" ed e' soppresso
l'ultimo periodo;
2) il secondo comma e' abrogato;
3) al terzo comma, dopo le parole: "fra sede e sede"
sono inserite le seguenti: ", salva la facolta' dell'amministrazione
di prevedere proroghe nella misura massima di trenta giorni
per consentire una ordinata gestione dei movimenti";
d) all'articolo 110-bis:
1) al primo comma, le parole: "durante il mese di gennaio
di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "secondo
le modalita' specificamente disciplinate dall'amministrazione
medesima"; le parole: "nel corso dello stesso
anno" sono soppresse; dopo le parole:
"rappresentanza diplomatica" sono inserite le
seguenti: "e di capo di consolato generale di I classe";
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"I capi dei consolati generali di I classe sono individuati
dal Ministro degli affari esteri fra i funzionari diplomatici
che possiedono le qualita' piu' idonee per svolgere l'incarico";
e) all'articolo 173, comma 4, dopo le parole: "per
gravi ragioni di salute" sono inserite le seguenti:
"o perche' affidati all' altro genitore a seguito di
divorzio, annullamento, separazione legale o consensuale
omologata, nonche' nei casi di provvedimenti di separazione
o scioglimento del matrimonio pronunciati dal giudice straniero
anche se non delibati o, in caso di figli naturali legalmente
riconosciuti, affidati al genitore non convivente con il
dipendente all' estero";
f) all'articolo 190, primo comma, dopo le parole: "di
cui ai successivi articoli" sono aggiunte le seguenti:
", anche secondo le modalita' di cui al regolamento
previsto dall'articolo 31 della legge 23 aprile 2003, n.
109".
2. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 marzo 2000,
n. 85, dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
"7-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli
102, primo comma, lettera b), e 107, primo comma, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, i funzionari diplomatici entrati in servizio
dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003 possono essere
promossi al grado di consigliere di legazione anche se non
hanno frequentato il corso di aggiornamento di cui al medesimo
articolo 102, primo comma, lettera b). I funzionari che
sono stati promossi senza aver frequentato il corso sono
tenuti a seguire, entro tre anni dalla promozione stessa,
un apposito corso di aggiornamento di durata semestrale".
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,
salvo la previsione di cui al comma 1, lettera e), non devono
derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
4. All'onere finanziario derivante dall'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1, lettera e), valutato in
complessivi euro 199.765 a decorrere dall'anno 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del
presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite
relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo
7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 8-quinquies. - (Attivita' di ricerca nel campo della
protezione civile). - 1. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
anche in relazione a quanto disposto nella direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 59 dell'11 marzo 2004, tutte le attivita' convenzionali
da porre in essere in materia di protezione civile da parte
dei gruppi nazionali di ricerca scientifica sono sottoposte
alla preventiva intesa del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le convenzioni
in atto sono risolte con effetto dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
ed entro i successivi sessanta giorni i presidenti dei gruppi
nazionali di ricerca trasmettono al Dipartimento della protezione
civile i risultati delle attivita' svolte, nonche', ai fini
del rimborso, il quadro delle spese effettivamente sostenute.
Art. 8-sexies. - (Disposizioni relative all'azienda Policlinico
Umberto I di Roma). - 1. La successione prevista dal comma
1 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1999,
n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
1999, n. 453, si interpreta nel senso che l'azienda Policlinico
Umberto I di Roma succede nei contratti di durata in essere
con la soppressa omonima azienda universitaria esclusivamente
nelle obbligazioni relative alla esecuzione dei medesimi
successiva alla data di istituzione della predetta azienda
Policlinico Umberto I.
Art. 8-septies. - (Contributo una tantum alle aziende colpite
dalla siccita' nell'annata 1989-1990). - 1. Il contributo
una tantum previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge
6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, a favore delle aziende
olivicole e viticole colpite dalla siccita' nell'annata
agraria 1989-1990 deve intendersi erogabile dagli enti territoriali
interessati entro i limiti dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge e nell'ambito
della quota destinata a ciascun ente.
2. Al citato articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 367
del 1990, le parole: "di lire:' sono sostituite dalle
seguenti: "fino a lire".
Art. 8-octies. - (Contributo straordinario al Corpo nazionale
soccorso alpino). - 1. Allo scopo di concorrere all'avvio
e al perseguimento delle finalita' istituzionali del Corpo
nazionale soccorso alpino, e' attribuito al medesimo un
contributo straordinario di 350.000 euro per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
pari a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 8-nonies. - (Norme di interpretazione autentica). -
1. Il punto B.3), lettera b-bis), della tabella di valutazione
annessa al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si
interpreta nel senso che il servizio prestato nella scuola
dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualita' di' personale
educativo e' valutabile esclusivamente per le graduatorie
relative a tali tipi di scuole o di attivita';
analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria
di primo e di secondo grado e' valutabile esclusivamente
per le graduatorie relative a tali tipi di scuole. Il punto
B.3), lettera h), della tabella di cui al precedente periodo
si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura
doppia e' esclusivamente quello prestato nella sede scolastica
ubicata in comune classificato come di montagna, situata
al di sopra dei seicento metri, e non anche quello prestato
in altre sedi diverse della stessa scuola.
2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004,
n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno
2004, n. 143, si interpreta nel senso che la rideterminazione
delle graduatorie' permanenti dell'ultimo scaglione previsto
dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge
3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 agosto 2001, n. 333, e' riferita, per quanto concerne
i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli prestati
a partire dall'anno scolastico 2003-2004.
Art. 8-decies. - (Proroga di termine). - 1. Il termine indicato
dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto interministeriale
15 luglio 2003, n. 388, e' prorogato di sei mesi",
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