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INPS
Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
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Vigilanza sulle Entrate ed Economia Sommersa
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
(Circolare 14 luglio 2004 n° 111)
OGGETTO:
Declaratoria delle causali di eliminazione dei crediti irrecuperabili
SOMMARIO:
la circolare descrive le nuove motivazioni in base alle
quali possono essere eliminati i residui attivi per i quali
il recupero è divenuto impossibile per circostanze
sopravvenute dopo l’accertamento del credito.
Con circolare n.74 del 3.4.1998 sono state
impartite disposizioni in materia di eliminazione dei residui
attivi a seguito della “declaratoria di irrecuperabilità”
dei crediti dell’Istituto di cui alla delibera del
Consiglio di Amministrazione n.210 del 10 febbraio 1998.
Con successivi messaggi (1) sono state rilasciate le relative
procedure informatizzate.
Allo scopo di fornire un quadro più
dettagliato delle motivazioni che giustificano l’eliminazione
dei residui attivi e per consentire agli Organi dell’Istituto
di esercitare un controllo più incisivo sull’andamento
dei crediti, si ritiene opportuno introdurre modifiche alle
causali di eliminazione esistenti, in modo da poter effettuare
un monitoraggio più approfondito sulla cause che
determinano l’abbandono e sulla tipologia dei crediti
eliminati.
In particolare si è provveduto a dare
una maggiore analiticità all’attuale causale
di abbandono “6” sostituendola con tre nuove
causali che prendono in considerazione la motivazione dell’eliminazione
( accoglimento di ricorsi amministrativi, sentenze civili
o penali che disconoscono il credito) ed, in relazione a
questa, indicano anche la tipologia del credito abbandonato.
Qualora la partita da eliminare non rientri
in una delle ipotesi indicate, ovvero la stessa partita
comprenda più ipotesi, la stessa dovrà essere
eliminata indicando “altri motivi”.
Per i crediti interessati all’abbandono
catalogati con la dizione “altri motivi”, le
Sedi terranno separata evidenza dei fascicoli di eliminazione
per eventuali verifiche da parte delle Direzioni Regionali
o, se del caso, della Direzione Generale.
È stata inoltre prevista un’ulteriore
causale “Somme non più dovute a seguito di
diverso orientamento amministrativo” da utilizzare
nei casi in cui l’abbandono dipenda da successive
disposizioni amministrative che variano le motivazioni che
avevano originato, a suo tempo, il credito.
L’elenco aggiornato delle cause di abbandono
viene allegato alla presente circolare.
E’ opportuno rammentare che la disciplina
dell’eliminazione dei residui attivi ed il conseguente
iter amministrativo restano regolamentate dalla circolare
n. 74/1998.
Si ribadisce, comunque, che i crediti per
i quali attivare la procedura di abbandono devono essere
accertati in anni precedenti a quello in cui viene effettuata
l’eliminazione e trovare riscontro nello stato patrimoniale
dell’Istituto, attraverso singole registrazioni contabili.
L’abbandono, inoltre, deve essere attivato entro un
anno dalla conoscenza dell’evento che lo determina.
Non debbono, quindi, essere sottoposti all’iter
procedurale descritto i crediti il cui annullamento avviene
nello stesso anno dell’accertamento.
_________________________
(1) n. 30359 del 17 agosto 1998, n.4785 del
3 novembre 1998, n.10961 del 15 dicembre 1998 e n.14834
del 14 gennaio 1999 per la procedura DM e n.26676 del 9
aprile 1999, n.27573 del 16 aprile 1999, n.33870 del 14
giugno 1999 e 17394 del 25 novembre 1999 per la procedura
art. e com.
Al fine di applicare le nuove disposizioni
anche agli abbandoni già effettuati nei primi mesi
dell’anno 2004, verrà rilasciata una specifica
funzione che consentirà l’individuazione delle
partite interessate e la variazione delle vecchie causali
nelle nuove.
Con successivo messaggio sarà messa
in linea la nuova versione dei programmi.
IL DIRETTORE GENERALE
Crecco
Causali di eliminazione dei residui attivi
- irreperibilità
- insolvibilità
- estinzione persona giuridica
- morte del debitore senza successibili
- prescrizione
- erronea o duplicata registrazione
- antieconomicità
-somme non più dovute in forza di esplicita
disposizione di legge
- somme non più dovute a seguito di
diversi orientamenti amministrativi
- insussistenza del credito per accoglimento
di ricorsi amministrativi derivante da:
qualificazione del rapporto di lavoro
imponibile contributivo
evasione conseguente a personale non registrato
prestazioni o agevolazioni non dovute
altri motivi
- insussistenza del credito per sentenza civile passata
in giudicato derivante da:
qualificazione del rapporto di lavoro
imponibile contributivo
evasione conseguente a personale non registrato
prestazioni o agevolazioni non dovute
altri motivi
- insussistenza del credito per sentenza penale passata
in giudicato derivante da:
qualificazione del rapporto di lavoro
imponibile contributivo
evasione conseguente a personale non registrato
prestazioni o agevolazioni non dovute
altri motivi
La redazione di megghy.com
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