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Nel caso di danno autopraticato da un allievo
all'interno di un edificio scolastico, l'istituto è
responsabile contrattualmente ex art. 1218 c.c. del danno
subito.
In tal senso ha statuito il Giudice di Pace di Carinola
con sentenza del 19.02.04, in un caso in cui un minore,
intento a svolgere attività didattica e ricreativa
nel cortile antistante l'edificio scolastico, a causa della
spinta di un compagno di classe, perdeva l'equilibrio e
andava a cozzare contro un'autovettura imprudentemente parcheggiata
nel luogo.
Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che la responsabilità
non fosse attribuibile a titolo di "culpa in vigilando"
ex art. 2048 c.c., ma a titolo di responsabilità
contrattuale ex art. 1218, in quanto "con l’accoglimento
della domanda di iscrizione da parte dell’allievo
di ogni singolo Istituto, si determina l’instaurazione
di un vincolo negoziale in virtu’ del quale –
nell’ambito delle oblbigazioni assunte dall’istituto
– deve ritenersi inclusa quella di vigilare anche
sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo
nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica,anche
al fine di evitare che l’allievo procuri danno a sé
stesso" (cfr Cass. SSUU n. 9346 del 27.06.02).
In conclusione il giudice riassume che "chi vuol ottenere
tutela per i danni provocati da minori in custodia dovrà
agire nei confronti dell’amministrazione ai sensi
dell’art. 2048 cc oppure dell’art. 1218 cc.
a seconda che si tratti di danni procurati a terzi oppure
autoprovocati e l’amministrazione potrà eventualmente
rivalersi sull’insegnante nei soli casi in cui sia
ravvisabile, nel comportamento di quest’ultimo, il
dolo e/o la colpa grave."
N. ……………SENT.
N 485/01 R. G.
N. ……………CRON.
N. ……………REP.
UFFICIO DEL GIUDICE Di PACE DI
CARINOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace, in persona del Dott. Pietro Tudino,
ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa civile ìscrìtta in epigrafe avente
ad oggetto “risarcimento danni ex art. 1218 cc”
TRA
T. C. n.q. di genittrice es.te la p.p sul minore T. A..
, presso lo studio dell’Avv.M Notardonato , giusta
procura a margine dell’atto di citazione
ATTORE
E
Ministero della publbica Istruzione in p. del Ministro
p.t. dom.to pressso l’Avvocatura dello Stato in Napoli
alla via Diaz come da procura allegata alla comparsa di
risposta CONVENUTA
R.a.s. assicurazioni SPA in persona del legale rapp.nte
p.t. domiciliato per la carica presso la sede della società
ed el.te dom.to in SMCV presso lo studio dell’Avv.m
Chirilli che la rappresenta e difende in virtù di
mandato in calce all’atto not.to CHIAMATA IN CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato l’odierno
attore evocava l’intestato ufficio giudiziario a fini
di risarcimento del danno arrecato dal convenuto ministero
della Pubblica Istruzione ,affinchè venisse accertata
la responsabilità del convenuto ministero in relazione
al danno patito dal minore T. A.,alunno della scuola elementare
“Stella Maris” in Mondragone quanto all’infortunio
avvenuto il giorno 6.11.97.
A fondamento della domanda parte attorea deduceva che mentre
il minore era intento a svolgere attività didattica
e ricreativa nel cortile antistante l’edificio scolastico,a
causa della spinta di un compagno di classe perdeva l’equilibrio
ed andava a cozzare contro un’autovettura imprudentemente
parcheggiata nel luogo, cosi’ riportando danni fisici
consistiti nella parziale rottura dell’incisivo dentale
superiore .
Incardinata la lite, si costituiva l’avvocatura distrettuale
dello Stato, a mezzo di suo rapp.te, eccependo l’improponibilità
della domanda , la carenza di legittimazione attiva e passiva;
contestava inoltre le circostanze e le modalità del
fatto come prospettate da controparte ritenendo non provato
in alcun modo che l’evento lesivo fosse in dipendenza
causale con la condotta delle insegnanti Grieco e Di Lorenzo,nell’occorso
in servizio presso l’istituto Stella Maris e presenti
al fatto . In ultimo contestava nel quantum debeatur la
richiesta di risarcimento danni ritenendola esagerata e
speculativa. Chiedeva pertanto rigettarsi la domanda attorea
in quanto infondata ,improponibile, inattendibile ed inammissibile
ed in via subordinata chiedeva liquidarsi i danni in via
equitativa.
In ulteriore subordine richiedeva ed otteneva la chiamata
in causa dell’impresa assicurativa RAS coprente il
rischio da r.c. quanto ai fatti avvenuti all’interno
del plesso sclolastico.
Tale ultima impresa, costituitasi in giudizio a ministero
dell’avv. Chirilli, si allineava alle prospettazioni
del convenuto ministero avanzando inoltre eccezione di prescrizione
del diritto vantato, quanto al rapoorto tra assicurato ed
assicuratore, ai sensi dell’art. 2952cc.
Esaurite le formalità di ricostruzione del fascicolo
, ed escussi i testi, all’udienza del 9-1-04 la causa
è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni
precisate da tutte le parti costituite, assegnando alle
stesse gg 30 per il deposito di produzioni e comparse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre soffermarsi sulla natura giuridica
dell’azione come proposta da T. C. n.q. di genitrice
del minore T. A.. Al riguardo appare pacifica la titolarità
passiva del comparso Ministero P.I. alla luce della portata
generalissina della norma ex art. 48 Cost. , nonchè
dell’art. 61 legge 312-80 (cfr, relative elaborazioni
giurisprudenziali Cass-SSUU n.7454-97 e C.Cost.n.64-92).
Quanto poi al genere di responsabilità configurata
in capo all’insegnante ed indirettamente nei confronti
del Ministero, l’attore, attraverso il proprio procuratore,
sembrerebbe far originario riferimento a quella exttracontrattuale
a norma dell’ art.2048 cc. :invero, benchè
tale norma non sia espressamente richiamata negli atti da
parte del procuratore attoreo, in essi si rinvia ripetutamente
alla c.d. “culpa in vigilando” ed alla conseguente
presunzione di responsabilità in capo all’insegnante.
Nel caso di specie, tuttavia, la norma citata non puo’
trovare applicazione: essa infatti prevede la responsabilità
dei precettori e degli insegnanti per i danni cagionati
da fatto illecito dei loro apprendisti e/o allievi nel periodo
in cui gli stessi sono sottoposti alla loro vigilanza, salvo
che dimostrino di non aver potuto impedire il fatto. La
Giurisprudenza che, a piu’ riprese,è stata
chiamata a delineare i confini di tale responsabilità
, è stata a lungo divisa dall’ammetterla nel
caso (quale quello in esame, alla luce delle deposizioni
testimoniali che escludono la circostanza della “spinta”
da parte del compagno del T. ) di un danno autopraticato
da parte dell’allievo, stante il tenore della norma
che pare fare riferimento al solo caso in cui il minore
abbia provocato e non subito un danno.
In alcune decisioni, infatti si è ritenuto di estendere
la portata dell’art. 2048 cc. in considerazione del
fatto che, durante il periodo dell’affidamento, gli
insegnanti dovrebbero tutelare i minori anche dai pericoli
che essi stessi possono procurarsi , in virtu’ di
quel dovere di vigilanza che la norma impone loro (cfr,
Cass.260-72;8390-95;6331-98).
In altre invece, valorizzandosi il dato testuale della
norma, si è esclusa la operatività della presunzione
ex art. 2048 a carico dei precettori per i danni che l’allievo
abbia procurato a sé stesso.
Tale contrasto ermeneutico è stato di recente risolto
con l’intervento delle SSUU della Cassazione (cfr.n.9346
del 27.6.02) che, privilegiando l’interprtetazione
restrittiva da ultimo riportata, hanno stabilito che “…non
è invocabile la presunzione di responsabilità
ex art. 2048 cc… nei confronti del precettori al fine
di ottenere il risarcimento dei danni che l’allievo
abbia procurato a sé stesso…” in quanto
l’esame dela norma de qua agitur presuppone un comportamento
obiettivamente antigiuridico da parte dell’allievo
che sia lesivo di un terzo, cosi’ da determinarrsi
l’inapplicabilità della stessa allorquando
il minore procuri danno a sé medesimo.
Dall’esclusione della responsabilità ex art.
2048 cc ,tuttavia, le SSUU non fanno discendere la fattispecie
del danno autoprovocato dall’allievo nell’alveo
generale dell’illecito aquiliano ex art. 2043 cc.
in quanto ritengono che esso danno sia piuttosto inquadrabile
nell’ambito della responsabilità contrattuale.
Infatti, con l’accoglimento della domanda di iscrizione
da parte dell’allievo di ogni singolo Istituto, si
determina l’instaurazione di un vincolo negoziale
in virtu’ del quale – nell’ambito delle
oblbigazioni assunte dall’istituto – deve ritenersi
inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e sull’incolumità
dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione
scolastica,anche al fine di evitare che l’allievo
procuri danno a sé stesso.
Da queste premesse, la S.C. ritiene che il caso de quo
debba rientrare nell’ambito della responsabilità
contrattuale ex art. 1218 cc con la conseguenza che l’attore
dovrà solo provare che il danno si è verificato
nel corso dello svolgimento del rapporto , mentre sarà
onere dei convenuti di dimostrare che l’evento dannoso
è stato in concreto determinato da causa a loro non
imputabile.
Orbene, rapportando tali criteri al caso che ci occupa,
ribadito che non è a parlarsi di danno provocato
dal minore da parte di altri soggetti (l’originaria
prospettazione che voleva il minore T. spinto da un compagno
di classe è rimasta confinata nelle sole prospettazioni
attoree ed anzi smentita dalla prova testimoniale) si ravvisa
nel caso in esame un tipico esempio di applicazione dell’art.
1218 cc. alla luce del generale obbligo di sovraintendere,
da parte dei preposti dell’Istituto, sulla sicurezza
ed incolumità dell’allievo. Sul punto non puo’
non rilevarsi, infatti, che proprio per la particolare condizione
del minore (risultato portatore di handicap) che l’obbligo
di sovraintendere da parted egli inegnianti preposti avrebbe
dovuto esssere paticolarmente pregnante. Fatta tale precisazione,
resta da valutare se in concreto resti individuabile un
profilo di colpa grave da parte dell’insegnante di
sostegno presposta nell’occaasione al controllo del
minore (tale da determinare un’eventuale azione di
rivalsa da parte del Ministero nei confronti dello stesso)
ed in questo senso, si deve rispondere negativamente al
quesito posto che l’istruzione processuale ha consentito
di ravvisare un danno autoprovocato da parte del T. la cui
gravità è risultata amplificata dalla incauta
(ed illegittima) presenza di un automobile in sosta nel
piazzale della Scuola(circostanza,quest’ultima,non
certamente attribuibile agli insgnanti quanto piuttosto
conseguente ad una incauta prassi da parte del personale
dell’istituto) ,contro la quale il minore, perdendo
l’equilibirio, è andato a cozzare violentemente.
Ne deriva che , quanto alla specifica posizione dell’insegnante
di sostegno preposta al controllo del minore (portatore
di handicap), non ri ravvisano particolari elementi di grave
colpa tali da determinare una sua eventuale responabilità
civile che neppure l’attore ha richiesto.
in conclusione chi vuol ottenere tutela per i danni provocati
da minori in custodia dovrà agire nei confronti dell’amministrazione
ai sensi dell’art. 2048 cc oppure dell’art.
1218 cc. a seconda che si tratti di danni procurati a terzi
oppure autoprovocati e l’amministrazione potrà
eventualmente rivalersi sull’insegnante nei soli casi
in cui sia ravvisabile, nel comportamento di quest’ultimo,
il dolo e/o la colpa grave.
Applicando pertanto tali parametri di valutazione, deve
certamente considerarsi sussistente la respondabilità
del convenuto Ministero della Pubblica Istruzione quanto
all’infortunio subito il giorno 6.11.97.
Resta da valutare l’attribuibilità del contenuto
della presente pronuncia di addebito nei confronti dell’impresa
assicurativa RAS , coprente il rischio da r.c. quanto ai
danni subiti all’interno del plesso scolastico “stella
Maris”, alla luce della sollevata eccezione di prescrizione
del diritto al risarcimento nel rapporto assicurato/assicuratore.
L’eccezione puo’ essere accolta: dall’esame
dell’art. 2952 cc. emerge che il diritto all’assicurazione
previsto in materia deve essere azionato attraverso esplicita
comunicazione da parte dell’assicurato nei confronti
del proprio istituto nel termine di un anno decorrente dal
giorno in cui il terzo asseritamente leso agisce per il
risarcimento promovendo nei confronti dell’assicurato
azione legale. Ne deriva che, malgrado le comunicazione
di infortunio esperita il giorno 7.11.97, l’assicurato
non ha rispettato il dettato di cui alla norma richiamata
posto che, a fronte di una citazione per il giudizio, ritualmente
notificata al convenuto Ministero sin dalla data del 10.6.00,
non risulta effettuata alcuna comunicazione entro l’anno
nei confronti dell’impresa RAS se non attraverso la
chiamata in causa notificata il 23.5.03. Ne deriva la carenza
di titolarità passiva del’odierna pretesa per
quanto riguarda la specifica posizione RAS.
In ordine al quantum debeatur,sulla scorta del danno subito
dal minore e consistito nell’incisione e parziale
rottura dell’incisivo dentale superiore, sulla scorta
della stessa richiesta di parte attorea che sollecita la
valutazione del danno sul piano equitativo, soccorrono le
recenti tebelle espresse in materia dal Ministro in caso
di lesioni micropermanenti ed in tale ambito, ritenuto di
dover attribuire il dato dell’1% a titolo di invaldità
permanente, si perviene alla seguente attribuzione : IP=895.00
oltre ITP(30X18.50)=555.00 oltre danno morale=362.50, oltre
spese dentarie equitativamente determniate in €350.50
complessivamente=2163.00 in favore dell’attore.
Seguono gli interessi legali dal giorno della proposizione
della domanda al saldo e le spese di lite di parte attrice
le quali, in ragione del valore della causa, si determinano
in €950 di cui 100 per spese, 450 per diritti, 400
per onorari oltre a rimborso ex art, 15 LP , iva e Cpa con
attribuzione in favore del procuratore antistatario avv.
Notardonato.
Le restanti spese affrontate dai procuratori convenuti
restano compensate tra le parti.
PQM
Il GDP definitivamente pronunciando sulla causa cosi’
provvede:
Dichiara il Ministero P.I. in persona del Ministro p.t.
responsabile in via esclusiva dell’infortunio subito
dall’attore e per l’effetto lo condanna al risarcimento
del danno nella misura di €2163.00 oltre ad interessi
legali dalla data della proposizione della domanda al saldo.
Accoglie l’eccezione di prescrizione ex art.2952
cc avanzata dalla convenuta RAS e per l’effetto la
dichiara estromessa dal presente giudizio.
Condanna il convenuto Ministero al pagamento delle spese
di lite di parte attrice che si determinano in €2163-00
oltread interssi legali dalla data della proposizione della
domanda al saldo.
Compensa per il resto le spese di lite.
Carinola 19 febbraio 2004 - il GDP
La redazione di megghy.com
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