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Legge 14 febbraio 2003, n.30
Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del
lavoro.
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2003,
n.47)
Art. 1.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina dei
servizi pubblici e privati per l’impiego, nonché
in materia di intermediazione e interposizione privata nella
somministrazione di lavoro)
1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente
di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza
al mercato del lavoro e a migliorare le capacità
di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti
sono in cerca di una prima occupazione, con particolare
riguardo alle donne e ai giovani, il Governo è delegato
ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità
ed entro il termine di un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle
competenze affidate alle regioni in materia di tutela e
sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti
annuali dell'Unione europea in materia di occupabilità,
i princìpi fondamentali in materia di disciplina
dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento al
sistema del collocamento, pubblico e privato, e di somministrazione
di manodopera.
2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) snellimento e semplificazione delle procedure di incontro
tra domanda e offerta di lavoro;
b) modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento
pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e
competitivo, secondo una disciplina incentrata su:
1) rispetto delle competenze previste dalla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, con particolare riferimento alle
competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale
e alle province autonome di Trento e di Bolzano;
2) sostegno e sviluppo dell'attività lavorativa femminile
e giovanile, nonché sostegno al reinserimento dei
lavoratori anziani;
3) abrogazione di tutte le norme incompatibili con la nuova
regolamentazione del collocamento, ivi inclusa la legge
29 aprile 1949, n. 264, fermo restando il regime di autorizzazione
o accreditamento per gli operatori privati ai sensi di quanto
disposto dalla lettera l) e stabilendo, in materia di collocamento
pubblico, un nuovo apparato sanzionatorio, con previsione
di sanzioni amministrative per il mancato adempimento degli
obblighi di legge;
4) mantenimento da parte dello Stato delle competenze in
materia di conduzione coordinata ed integrata del sistema
informativo lavoro;
c) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative
relative alla conciliazione delle controversie di lavoro
individuali e plurime, nonché alla risoluzione delle
controversie collettive di rilevanza pluriregionale;
d) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative
relative alla vigilanza in materia di lavoro, alla gestione
dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione
europea, all'autorizzazione per attività lavorative
all'estero;
e) mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative
attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469;
f) incentivazione delle forme di coordinamento e raccordo
tra operatori privati e operatori pubblici, ai fini di un
migliore funzionamento del mercato del lavoro, nel rispetto
delle competenze delle regioni e delle province;
g) ridefinizione del regime del trattamento dei dati relativi
all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nel rispetto
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al fine di evitare
oneri aggiuntivi e ingiustificati rispetto alle esigenze
di monitoraggio statistico; prevenzione delle forme di esclusione
sociale e vigilanza sugli operatori, con previsione del
divieto assoluto per gli operatori privati e pubblici di
qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero
di preselezione dei lavoratori, anche con il loro consenso,
in base all'affiliazione sindacale o politica, al credo
religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato
matrimoniale, o di famiglia, o di gravidanza, nonché
ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro.
È altresì fatto divieto di raccogliere, memorizzare
o diffondere informazioni sui lavoratori che non siano strettamente
attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento
lavorativo;
h) coordinamento delle disposizioni sull'incontro tra domanda
e offerta di lavoro con la disciplina in materia di lavoro
dei cittadini non comunitari, nel rispetto della normativa
vigente in modo da prevenire l'adozione di forme di lavoro
irregolare, anche minorile, e sommerso e al fine di semplificare
le procedure di rilascio delle autorizzazioni al lavoro;
i) eliminazione del vincolo dell'oggetto sociale esclusivo
per le imprese di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo
di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
e per i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni,
garantendo un periodo transitorio di graduale adeguamento
per le società già autorizzate;
l) identificazione di un unico regime autorizzatorio o di
accreditamento per gli intermediari pubblici, con particolare
riferimento agli enti locali, e privati, che abbiano adeguati
requisiti giuridici e finanziari, differenziato in funzione
del tipo di attività svolta, comprensivo delle ipotesi
di trasferimento della autorizzazione e modulato in relazione
alla natura giuridica dell'intermediario, con particolare
riferimento alle associazioni non riconosciute ovvero a
enti o organismi bilaterali costituiti da associazioni dei
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative a livello nazionale o territoriale,
ai consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979,
n. 12, nonché alle università e agli istituti
di scuola secondaria di secondo grado, prevedendo, altresì,
che non vi siano oneri o spese a carico dei lavoratori,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 della Convenzione
dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL)
del 19 giugno 1997, n. 181, ratificata dall'Italia in data
1º febbraio 2000;
m) abrogazione della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, e sua
sostituzione con una nuova disciplina basata sui seguenti
criteri direttivi:
1) autorizzazione della somministrazione di manodopera,
solo da parte dei soggetti identificati ai sensi della lettera
l) ;
2) ammissibilità della somministrazione di manodopera,
anche a tempo indeterminato, in presenza di ragioni di carattere
tecnico, produttivo od organizzativo, individuate dalla
legge o dai contratti collettivi nazionali o territoriali
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative;
3) chiarificazione dei criteri di distinzione tra appalto
e interposizione, ridefinendo contestualmente i casi di
comando e distacco, nonché di interposizione illecita
laddove manchi una ragione tecnica, organizzativa o produttiva
ovvero si verifichi o possa verificarsi la lesione di diritti
inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato
al prestatore di lavoro;
4) garanzia del regime della solidarietà tra fornitore
e utilizzatore in caso di somministrazione di lavoro altrui;
5) trattamento assicurato ai lavoratori coinvolti nell'attività
di somministrazione di manodopera non inferiore a quello
a cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa
utilizzatrice;
6) conferma del regime sanzionatorio civilistico e penalistico
previsto per i casi di violazione della disciplina della
mediazione privata nei rapporti di lavoro, prevedendo altresì
specifiche sanzioni penali per le ipotesi di esercizio abusivo
di intermediazione privata nonché un regime sanzionatorio
più incisivo nel caso di sfruttamento del lavoro
minorile;
7) utilizzazione del meccanismo certificatorio di cui all'articolo
5 ai fini della distinzione concreta tra interposizione
illecita e appalto genuino, sulla base di indici e codici
di comportamento elaborati in sede amministrativa che tengano
conto della rigorosa verifica della reale organizzazione
dei mezzi e dell'assunzione effettiva del rischio di impresa
da parte dell'appaltatore;
n) attribuzione della facoltà ai gruppi di impresa,
individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
nonché ai sensi del decreto legislativo 2 aprile
2002, n. 74, di delegare lo svolgimento degli adempimenti
di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12,
alla società capogruppo per tutte le società
controllate e collegate, ferma restando la titolarità
delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle
singole società datrici di lavoro
o) abrogazione espressa di tutte le normative, anche se
non espressamente indicate nelle lettere da a) a n), che
sono direttamente o indirettamente incompatibili con i decreti
legislativi emanati ai sensi del presente articolo;
p) revisione del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n.
18, che ha modificato l'articolo
2112 del codice civile in tema di trasferimento d'azienda,
al fine di armonizzarlo con la disciplina contenuta nella
presente delega, basata sui seguenti criteri direttivi:
1) completo adeguamento della disciplina vigente alla normativa
comunitaria, anche alla luce del necessario coordinamento
con la legge 1º marzo 2002, n. 39, che dispone il recepimento
della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori
in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di
parti di imprese o di stabilimenti;
2) previsione del requisito dell'autonomia funzionale del
ramo di azienda nel momento del suo trasferimento;
3) previsione di un regime particolare di solidarietà
tra appaltante e appaltatore, nei limiti di cui all'articolo
1676 del codice civile, per le ipotesi in cui il contratto
di appalto sia connesso ad una cessione di ramo di azienda;
q) redazione, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di uno o più testi unici delle
normative e delle disposizioni in materia di mercato del
lavoro e incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Art. 2.
(Delega al Governo in materia di riordino dei contratti
a contenuto formativo e di tirocinio)
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito
il Ministro per le pari opportunità, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca
e con il Ministro per gli affari regionali, entro il termine
di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire,
nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia
di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli
orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupazione,
la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro
con contenuto formativo, nel rispetto dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) conformità agli orientamenti comunitari in materia
di aiuti di Stato alla occupazione;
b) attuazione degli obiettivi e rispetto dei criteri di
cui all'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997,
n. 196, al fine di riordinare gli speciali rapporti di lavoro
con contenuti formativi, così da valorizzare l'attività
formativa svolta in azienda, confermando l'apprendistato
come strumento formativo anche nella prospettiva di una
formazione superiore in alternanza tale da garantire il
raccordo tra i sistemi della istruzione e della formazione,
nonché il passaggio da un sistema all'altro e, riconoscendo
nel contempo agli enti bilaterali e alle strutture pubbliche
designate competenze autorizzatorie in materia, specializzando
il contratto di formazione e lavoro al fine di realizzare
l'inserimento e il reinserimento mirato del lavoratore in
azienda;
c) individuazione di misure idonee a favorire forme di apprendistato
e di tirocinio di impresa al fine del subentro nella attività
di impresa;
d) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non
costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta
del mondo del lavoro con valorizzazione dello strumento
convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
il sistema formativo e le imprese, secondo modalità
coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile
fra uno e dodici mesi ovvero fino a ventiquattro mesi per
i soggetti disabili, in relazione al livello di istruzione,
alle caratteristiche della attività lavorativa e
al territorio di appartenenza nonché, con riferimento
ai soggetti disabili, anche in base alla natura della menomazione
e all'incidenza della stessa sull'allungamento dei tempi
di apprendimento in relazione alle specifiche mansioni in
cui vengono inseriti, e prevedendo altresì la eventuale
corresponsione di un sussidio in un quadro di razionalizzazione
delle misure di inserimento non costituenti rapporti di
lavoro;
e) orientamento degli strumenti definiti ai sensi dei princìpi
e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c) e d),
nel senso di valorizzare l'inserimento o il reinserimento
al lavoro delle donne, particolarmente di quelle uscite
dal mercato del lavoro per l'adempimento di compiti familiari
e che desiderino rientrarvi, al fine di superare il differenziale
occupazionale tra uomini e donne;
f) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento
e di attribuzione degli incentivi connessi ai contratti
a contenuto formativo, tenendo conto del tasso di occupazione
femminile e prevedendo anche criteri di automaticità;
g) rafforzamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio
e di valutazione dei risultati conseguiti, anche in relazione
all'impatto sui livelli di occupazione femminile e sul tasso
di occupazione in generale, per effetto della ridefinizione
degli interventi di cui al presente articolo da parte delle
amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che
saranno determinati dai provvedimenti attuativi, in materia
di mercato del lavoro, della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3;
h) sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici
di comportamento, al fine di determinare i contenuti dell'attività
formativa, concordati da associazioni dei datori e prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti
bilaterali, ovvero, in difetto di accordo, determinati con
atti delle regioni, d'intesa con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali;
i) rinvio ai contratti collettivi stipulati da associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative, a livello nazionale, territoriale e aziendale,
per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali,
delle modalità di attuazione dell'attività
formativa in azienda.
Art. 3.
(Delega al Governo in materia di riforma della disciplina
del lavoro a tempo parziale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito
il Ministro per le pari opportunità, entro il termine
di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi, con esclusione
dei rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni
pubbliche, recanti norme per promuovere il ricorso a prestazioni
di lavoro a tempo parziale, quale tipologia contrattuale
idonea a favorire l'incremento del tasso di occupazione
e, in particolare, del tasso di partecipazione delle donne,
dei giovani e dei lavoratori con età superiore ai
55 anni, al mercato del lavoro, nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) agevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro supplementare
nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto orizzontale,
nei casi e secondo le modalità previsti da contratti
collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative su
scala nazionale o territoriale, anche sulla base del consenso
del lavoratore interessato in carenza dei predetti contratti
collettivi;
b) agevolazione del ricorso a forme flessibili ed elastiche
di lavoro a tempo parziale nelle ipotesi di lavoro a tempo
parziale cosiddetto verticale e misto, anche sulla base
del consenso del lavoratore interessato in carenza dei contratti
collettivi di cui alla lettera a), e comunque a fronte di
una maggiorazione retributiva da riconoscere al lavoratore;
c) estensione delle forme flessibili ed elastiche anche
ai contratti a tempo parziale a tempo determinato;
d) previsione di norme, anche di natura previdenziale, che
agevolino l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte
dei lavoratori anziani al fine di contribuire alla crescita
dell'occupazione giovanile anche attraverso il ricorso a
tale tipologia contrattuale;
e) abrogazione o integrazione di ogni disposizione in contrasto
con l'obiettivo della incentivazione del lavoro a tempo
parziale, fermo restando il rispetto dei princìpi
e delle regole contenute nella direttiva 97/81/CE del Consiglio,
del 15 dicembre 1997;
f) affermazione della computabilità pro rata temporis
in proporzione dell'orario svolto dal lavoratore a tempo
parziale, in relazione all'applicazione di tutte le norme
legislative e clausole contrattuali a loro volta collegate
alla dimensione aziendale intesa come numero dei dipendenti
occupati in ogni unità produttiva;
g) integrale estensione al settore agricolo del lavoro a
tempo parziale.
Art. 4.
(Delega al Governo in materia di disciplina delle tipologie
di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo,
occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite)
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro
il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi recanti
disposizioni volte alla disciplina o alla razionalizzazione
delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato
e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni
ripartite, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) riconoscimento di una congrua indennità cosiddetta
di disponibilità a favore del lavoratore che garantisca
nei confronti del datore di lavoro la propria disponibilità
allo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo
o intermittente, così come individuate dai contratti
collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative su
scala nazionale o territoriale o, in via provvisoriamente
sostitutiva, per decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, ed in ogni caso prevedendosi la possibilità
di sperimentazione di detta tipologia contrattuale anche
per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione
con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con
più di 45 anni di età che siano stati espulsi
dal ciclo produttivo in funzione di processi di riduzione
o trasformazione di attività o di lavoro e iscritti
alle liste di mobilità e di collocamento; eventuale
non obbligatorietà per il prestatore di rispondere
alla chiamata del datore di lavoro, non avendo quindi titolo
a percepire la predetta indennità ma con diritto
di godere di una retribuzione proporzionale al lavoro effettivamente
svolto;
b) con riferimento alle prestazioni di lavoro temporaneo,
completa estensione al settore agricolo del lavoro temporaneo
tramite agenzia, con conseguente applicabilità degli
oneri contributivi di questo settore;
c) con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative:
1) previsione della stipulazione dei relativi contratti
mediante un atto scritto da cui risultino la durata, determinata
o determinabile, della collaborazione, la riconducibilità
di questa a uno o più progetti o programmi di lavoro
o fasi di esso, resi con lavoro prevalentemente proprio
e senza vincolo di subordinazione, nonché l'indicazione
di un corrispettivo, che deve essere proporzionato alla
qualità e quantità del lavoro;
2) differenziazione rispetto ai rapporti di lavoro meramente
occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata
complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno
solare con lo stesso committente, salvo che il compenso
complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore
a 5.000 euro;
3) riconduzione della fattispecie a uno o più progetti
o programmi di lavoro o fasi di esso;
4) previsione di tutele fondamentali a presidio della dignità
e della sicurezza dei collaboratori, con particolare riferimento
a maternità, malattia e infortunio, nonché
alla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche nel quadro di
intese collettive;
5) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio nei casi
di inosservanza delle disposizioni di legge;
6) ricorso, ai sensi dell'articolo 5, ad adeguati meccanismi
di certificazione della volontà delle parti contraenti;
d) ammissibilità di prestazioni di lavoro occasionale
e accessorio, in generale e con particolare riferimento
a opportunità di assistenza sociale, rese a favore
di famiglie e di enti senza fini di lucro, da disoccupati
di lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione
sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro,
ovvero in procinto di uscirne, regolarizzabili attraverso
la tecnica di buoni corrispondenti a un certo ammontare
di attività lavorativa, ricorrendo, ai sensi dell'articolo
5, ad adeguati meccanismi di certificazione;
e) ammissibilità di prestazioni ripartite fra due
o più lavoratori, obbligati in solido nei confronti
di un datore di lavoro, per l'esecuzione di un'unica prestazione
lavorativa.
f) configurazione specifica come prestazioni che esulano
dal mercato del lavoro e dagli obblighi connessi delle prestazioni
svolte in modo occasionale o ricorrente di breve periodo,
a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza
corresponsione di compensi, salve le spese di mantenimento
e di esecuzione dei lavori, e con particolare riguardo alle
attività agricole.
Art. 5.
(Delega al Governo in materia di certificazione dei rapporti
di lavoro)
1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione
dei rapporti di lavoro, con esclusione dei rapporti di lavoro
alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, il Governo
è delegato ad adottare, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi recanti disposizioni
in materia di certificazione del relativo contratto stipulato
tra le parti, nel rispetto dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) carattere volontario e sperimentale della procedura di
certificazione;
b) individuazione dell'organo preposto alla certificazione
del rapporto di lavoro in enti bilaterali costituiti a iniziativa
di associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative, ovvero presso strutture pubbliche
aventi competenze in materia, o anche università;
c) definizione delle modalità di organizzazione delle
sedi di certificazione e di tenuta della relativa documentazione;
d) indicazione del contenuto e della procedura di certificazione;
e) attribuzione di piena forza legale al contratto certificato
ai sensi della procedura di cui alla lettera d), con esclusione
della possibilità di ricorso in giudizio se non in
caso di erronea qualificazione del programma negoziale da
parte dell'organo preposto alla certificazione e di difformità
tra il programma negoziale effettivamente realizzato dalle
parti e il programma negoziale concordato dalle parti in
sede di certificazione;
f) previsione di espletare il tentativo obbligatorio di
conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura
civile innanzi all'organo preposto alla certificazione quando
si intenda impugnare l'erronea qualificazione dello stesso
o la difformità tra il programma negoziale certificato
e la sua successiva attuazione, prevedendo che gli effetti
dell'accertamento svolto dall'organo preposto alla certificazione
permangano fino al momento in cui venga provata l'erronea
qualificazione del programma negoziale o la difformità
tra il programma negoziale concordato dalle parti in sede
di certificazione e il programma attuato. In caso di ricorso
in giudizio, introduzione dell'obbligo in capo all'autorità
giudiziaria competente di accertare anche le dichiarazioni
e il comportamento tenuto dalle parti davanti all'organo
preposto alla certificazione del contratto di lavoro;
g) attribuzione agli enti bilaterali della competenza a
certificare non solo la qualificazione del contratto di
lavoro e il programma negoziale concordato dalle parti,
ma anche le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113
del codice civile a conferma della volontà abdicativa
o transattiva delle parti stesse;
h) estensione della procedura di certificazione all'atto
di deposito del regolamento interno riguardante la tipologia
dei rapporti attuati da una cooperativa ai sensi dell'articolo
6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni;
i) verifica dell'attuazione delle disposizioni, dopo ventiquattro
mesi dalla data della loro entrata in vigore, da parte del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
Art. 6.
(Esclusione)
1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano
al personale delle pubbliche amministrazioni ove non siano
espressamente richiamate. Art. 7.
(Disposizioni concernenti l'esercizio delle deleghe di cui
agli articoli da 1 a 5)
1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli
da 1 a 5, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati
da una apposita relazione cui è allegato il parere
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative dei
datori e prestatori di lavoro, sono trasmessi alle Camere
per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari permanenti entro la scadenza del termine previsto
per l'esercizio della relativa delega
2. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione,
il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti
Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta
giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per
l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti
legislativi possono essere comunque adottati.
3. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni
parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza
del termine per l'esercizio della delega o successivamente,
quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può
adottare eventuali disposizioni modificative e correttive
con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi
criteri e princìpi direttivi.
5. Dall'attuazione delle disposizioni degli articoli da
1 a 5 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.
Art. 8.
(Delega al Governo per la razionalizzazione delle funzioni
ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro)
1. Allo scopo di definire un sistema organico e coerente
di tutela del lavoro con interventi omogenei, il Governo
è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze
affidate alle regioni, su proposta del Ministro del lavoro
delle politiche sociali ed entro il termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi per il riassetto della disciplina vigente
sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro,
nonché per la definizione di un quadro regolatorio
finalizzato alla prevenzione delle controversie individuali
di lavoro in sede conciliativa, ispirato a criteri di equità
ed efficienza.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) improntare il sistema delle ispezioni alla prevenzione
e promozione dell'osservanza della disciplina degli obblighi
previdenziali, del rapporto di lavoro, del trattamento economico
e normativo minimo e dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale, anche valorizzando
l'attività di consulenza degli ispettori nei confronti
dei destinatari della citata disciplina;
b) definizione di un raccordo efficace fra la funzione di
ispezione del lavoro e quella di conciliazione delle controversie
individuali;
c) ridefinizione dell'istituto della prescrizione e diffida
propri della direzione provinciale del lavoro;
d) semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi
e possibilità di ricorrere alla direzione regionale
del lavoro;
e) semplificazione della procedura per la soddisfazione
dei crediti di lavoro correlata alla promozione di soluzioni
conciliative in sede pubblica;
f) riorganizzazione dell'attività ispettiva del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali in materia di previdenza
sociale e di lavoro con l'istituzione di una direzione generale
con compiti di direzione e coordinamento delle strutture
periferiche del Ministero ai fini dell'esercizio unitario
della predetta funzione ispettiva, tenendo altresì
conto della specifica funzione di polizia giudiziaria dell'ispettore
del lavoro;
g) razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti
gli organi di vigilanza, compresi quelli degli istituti
previdenziali, con attribuzione della direzione e del coordinamento
operativo alle direzioni regionali e provinciali del lavoro
sulla base delle direttive adottate dalla direzione generale
di cui alla lettera f).
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere
da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti
entro la scadenza del termine previsto per l'esercizio della
delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono
il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
Qualora il termine per l'espressione del parere decorra
inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque
adottati.
4. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni
parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza
del termine per l'esercizio della delega o successivamente,
quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può
emanare eventuali disposizioni modificative e correttive
con le medesime modalità di cui ai commi 3 e 4, attenendosi
ai princìpi e ai criteri direttivi indicati al comma
2.
6. L'attuazione della delega di cui al presente articolo
non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica.
Art. 9.
(Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 142)
1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 142, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, primo periodo, le parole: "e
distinto" sono soppresse;
b) all'articolo 2, comma 1, dopo il primo periodo, è
inserito il seguente: "L'esercizio dei diritti di cui
al titolo III della citata legge n. 300 del 1970 trova applicazione
compatibilmente con lo stato di socio lavoratore, secondo
quanto determinato da accordi collettivi tra associazioni
nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali
dei lavoratori comparativamente più rappresentative";
c) all'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il
seguente:
" 2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma
1, le cooperative della piccola pesca di cui alla legge
13 marzo 1958, n. 250, possono corrispondere ai propri soci
lavoratori un compenso proporzionato all'entità del
pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento
interno previsto dall'articolo 6";
d) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente
" 2. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso
o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni
statutarie e in conformità con gli articoli 2526
e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa
relative alla prestazione mutualistica sono di competenza
del tribunale ordinario";
e) all'articolo 6, comma 1, le parole: "Entro nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge"
sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre
2003";
f) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: "del comma
1", sono inserite le seguenti: "nonchè
all'articolo 3, comma 2- bis" e le parole: "ai
trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti
dai contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 3"
sono sostituite dalle seguenti: "al solo trattamento
economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1";
g) all'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
" 2-bis. Le cooperative di cui all'articolo 1, comma
1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono
definire accordi territoriali con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative per rendere
compatibile l'applicazione del contratto collettivo di lavoro
nazionale di riferimento all'attività svolta. Tale
accordo deve essere depositato presso la direzione provinciale
del lavoro competente per territorio".
Art. 10.
(Modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993,
n. 71)
1. L'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71,
convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, è
sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Benefici alle imprese artigiane, commerciali
e del turismo). - 1. Per le imprese artigiane, commerciali
e del turismo rientranti nella sfera di applicazione degli
accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali
o aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento di
benefici normativi e contributivi è subordinato all'integrale
rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
La redazione di megghy.com
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