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Un interessante aspetto del limite all’esercizio
del diritto di accesso (ovvero del pieno esercizio dello
stesso) e’ offerto dalla sentenza n. 2031 del Tar
Puglia, Bari, Sezione del 22/04/2004.
In questo caso il diritto di accesso si ferma davanti ai
documenti che riguardano la sicurezza dei cittadini e la
lotta alla criminalita’. L’amministrazione puo’
negare l’accesso a fronte di una richiesta di visionare
atti contenenti notizie relative all’ordine pubblico
e all’attivita’ di prevenzione.
In ogni caso pero’, essa e’ tenuta a dare conto
delle ragioni del diniego attraverso un provvedimento motivato.
L’esigenza di assicurare la trasparenza dell’attivita’
amministrativa viene cosi recuperata per via secondaria,
dal momento che non sara’ sufficiente un mero richiamo
all’art. 8, co. 5, lett. c) D.P.R. 27 giugno 1992
n. 352, che consentirebbe di secretare i documenti contenenti
“notizie relative a situazioni di interesse per l’ordine
e la sicurezza pubblica e all’attivita’ di prevenzione
e repressione della criminalita’”. E’
infatti necessario motivare il diniego per consentire la
valutazione, appunto, della sussistenza delle condizioni
di legge per l’esercizio di tale potere di veto.
Laddove tale motivazione sia carente o manchi del tutto,
ben puo’ il Tribunale, come nel caso di specie con
sentenza interlocutoria, ordinare all’Amministrazione
di depositare entro un dato termine, una relazione a firma
del funzionario al quale risale l’impugnato diniego
di accesso, recante la precisa indicazione delle ragioni
sottese a detta determinazione nonche’ ulteriori chiarimenti.
Tale potere-dovere e’ riconosciuto dall’art.
44, primo comma, r.d. n. 1054 del 1924 ed espressamente
richiamato dalla Corte Costituzionale, ord. 29 maggio 2002
n. 223. Infatti, il giudice amministrativo ben puo’
esperire le indagini istruttorie eventualmente necessarie,
interpellando sia l’a
mministrazione che ha negato l’accesso ai documenti,
sia altre amministrazioni, sia autorita’ giudiziarie,
chiedendo "schiarimenti o documenti" o ordinando
"nuove verificazioni"
N. 2031 Reg.Sent. Anno 2004
N. 682 Reg.Ric. Anno 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
SEDE DI BARI – SEZ. I
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso (n.682/2004) proposto dal signor D. N., rappresentato
e difeso dall’ avv. Luigi Paccione , presso il cui
studio in Bari, Via Quintino Sella n. 120, e’ elettivamente
domiciliato,
contro
la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bari,
in persona del signor Prefetto pro tempore, rappresentata
e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato
presso i cui uffici in Bari, Via Melo n. 97, e’ per
legge domiciliata,
per l’ annullamento
del provvedimento di diniego di accesso alla documentazione
amministrativa, a lui opposto con nota prot. n. 3030/16B/O.P.
1 Bis del 20 febbraio 2004, a firma del dirigente dell’Area
dott.ssa Cicoria e,
con conseguente ordine
alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bari,
in persona del signor Prefetto pro tempore, di rilascio
della documentazione richiesta con istanza a sua firma del
3 dicembre 2003.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio
territoriale del Governo di Bari;
Vista la memoria depositata in giudizio dall’Ufficio
territoriale del Governo di Bari;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 21 aprile 2004 il
Pres. Gennaro Ferrari; uditi l’avv. Paccione per il
ricorrente e l’avv. Stato Ferrante per l’Amministrazione
resistente.
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con nota n. 3030/16/B/O.P.I. Bis del 3 ottobre 2003
il Vice Prefetto Vicario della provincia di Bari ha respinto
l’istanza del signor D. N. intesa ad ottenere il rinnovo
del decreto di nomina a guardia giurata, nonche’ il
rilascio della licenza di porto di pistola.
Poiche’ nel suddetto provvedimento si fa riferimento
a precedenti atti acquisiti in sede istruttoria dall’Autorita’
deliberante il signor N., con istanza indirizzata in data
3 dicembre 2003 all’Ufficio territoriale del Governo
di Bari, ha chiesto di avere copia degli atti in questione.
Con nota in data 20 febbraio 2004, a firma del dirigente
dell’Area, la sua richiesta e’ stata respinta
sul rilievo che “le informative degli organi di polizia
non possono di norma formare oggetto di accesso, perche’
ai sensi dell’art. 3 del Decreto ministeriale 10/05/1994
n. 415 rientrano nelle categorie documentali ad esso sottratte
per motivi di ordine e sicurezza pubblica”.
2. - Avverso il suddetto provvedimento il signor D. N.
e’ insorto innanzi a questo Tribunale con ricorso
(n. 682/2004) notificato in data 22 marzo 2004 e depositato
il successivo 6 aprile e ne ha chiesto l’annullamento,
deducendo contro di esso le seguenti censure:
a) Violazione degli artt. 24 e 113 carta costituzionale
i’ Violazione della L, n. 241/1990 in relazione al
d.m. 10 maggio 1994 n. 415 - Violazione dei principi costituzionali
di buon andamento, di equita’ e di imparzialita’
dell’azione amministrativa, atteso che a distanza
di un anno dal rilascio del decreto di nomina a guardia
particolare giurata e senza che sia intervenuto alcun fatto
idoneo ad incidere in senso negativo sul prescritto requisito
della buona condotta, gli e’ stato negato il rinnovo
del suddetto decreto sulla base di informazioni asseritamene
provenienti dagli organi di polizia, che peraltro non gli
viene consentito di visionare per difendere un posto di
lavoro dal quale dipende il sostentamento di un nucleo familiare
costituito da sette persone.
In ogni caso e’ errato e fuorviante il richiamo all’art.
3 D.M. 10 maggio 19934 n. 415 giacche’ nei confronti
del ricorrente non ricorrono situazioni di interesse per
l’ordine e la sicurezza pubblica ne’ esigenze
di prevenzione e repressione della criminalita’. Gli
unici fatti negativi a lui imputabili risalgono infatti
a oltre venti anni or sono e per essi e’ da tempo
intervenuta la riabilitazione.
3. - Si e’ costituito in giudizio, per resistere
al ricorso, l’Ufficio territoriale del Governo di
Bari, il quale ha depositato memoria nella quale eccepisce
innanzi tutto l’inammissibilita’ del ricorso
in conseguenza della mancata impugnazione nei termini del
diniego di rinnovo della licenza.
Nel merito sostiene che nella specie e’ stata fatta
corretta applicazione della disposizione dettata dall’art.
8, co. 5, D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, il quale prevede
la secretazione e sottrae quindi all’accesso i documenti
contenenti “notizie relative a situazioni di interesse
per l’ordine e la sicurezza pubblica e all’attivita’
di prevenzione e repressione della criminalita’”.
4. - Nella camera di consiglio le parti in causa si sono
concordemente rimesse ai rispettivi scritti difensivi.
5. - Visti gli atti di causa il Collegio rileva innanzi
tutto la palese infondatezza dell’eccezione di inammissibilita’
del ricorso in quanto dedotta in violazione del pacifico
principio giurisprudenziale per il quale il diritto di accesso,
previsto dagli artt. 22 e ss. L. 7 agosto 1990 n. 241 si
configura come autonoma posizione tutelata, finalizzata
all’informazione del soggetto interessato, indipendentemente
dalla lesione in concreto di una posizione di diritto soggettivo
o di interesse legittimo, in quanto la nozione di interesse
giuridicamente rilevante e’ piu’ ampia rispetto
a quella dell’interesse all’impugnazione, caratterizzato
dall’attualita’ e dalla concretezza, e consente
la legittimazione all’accesso a chiunque possa dimostrare
– come e’ accaduto nel caso in esame - l’idoneita’
del provvedimento o del documento amministrativo inutilmente
richiesti a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi
confronti, indipendentemente da una lesione giuridica (T.A.R.
Lazio, II Sez., 13 ottobre 1999 n. 1904; T.A.R. Latina 19
dicembre 2000 n. 879).
Segue da cio’ che il diritto di accesso non postula
un accertamento sulla ammissibilita’, ricevibilita’
o fondatezza della domanda giudiziale che l’interessato
potrebbe eventualmente proporre, che e’ riservato
al giudice chiamato a decidere, e che comunque non e’
necessariamente correlato ad una posizione legittimante
il ricorso giurisdizionale (Cons. Stato, IV Sez., 27 agosto
1998 n. 1131; T.A.R. Toscana, I Sez., 30 luglio 2001 n.
1285; T.A.R. Lazio, II Sez., ord. 10 marzo 2001 n. 1834;
T.A.R. Basilicata 6 febbraio 2001 n. 109).
6. - Venendo al merito della questione ‘Amministrazione
ha negato al ricorrente la possibilita’ di prendere
visione della documentazione sulla quale ha fondato il diniego
di accesso con apodittico richiamo all’art. 8, co.
5, lett. c) D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, che le consentirebbe
di secretare i documenti contenenti “notizie relative
a situazioni di interesse per l’ordine e la sicurezza
pubblica e all’attivita’ di prevenzione e repressione
della criminalita’”.
Osserva il Collegio che nessuno contesta all’Amministrazione
la titolarita’ di tale potere-dovere, ma a condizione
che risulti documentata la sussistenza delle condizioni
di legge per il suo esercizio.
Nel caso in esame ne’ l’Autorita’ emanante
ne’ la difesa erariale nella sua memoria, meramente
ripetitiva del disposto della norma, si sono preoccupate
di chiarire se l’esigenza di tutela dell’ordine
pubblico, richiamata a giustificazione del diniego di rinnovo,
e’ insorta successivamente al primo rilascio della
licenza o e’ antecedente ad essa, ed in quest’ultimo
caso perche’ era stata concessa, se e’ stato
accertato a chi risalgono le responsabilita’ connesse
al suo rilascio e perche’ non si e’ provveduto
ad intervenire tempestivamente nella via dell’autotutela,
se effettivamente il titolo autorizzatorio rilasciato costituiva
un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.
A fronte della puntuale contestazione del ricorrente, che
richiama fatti penali nei quali sarebbe stato coinvolto
venti anni or sono e dai quali sarebbe stato completamente
riabilitato, l’Amministrazione si limita a richiamare
il testo della norma che l’autorizza in presenza di
determinati fatti, nella specie neppure sommariamente, a
negare l’accesso.
Segue da cio’ l’esigenza per il Collegio di
disporre l’ immediata acquisizione agli atti di causa
dell’intero fascicolo contenenti le informazioni,
sulle quali l’Amministrazione ha fondato la propria
determinazione, che il Collegio ha il potere-dovere di verificare,
secondo i principi enunciati dal giudice delle leggi nella
materia degli atti coperti da segreto (Corte cost., ord.
29 maggio 2002 n. 223) e che si impongono all’Autorita’
prefettizia.
Ordina pertanto alla Prefettura di Bari - Ufficio territoriale
del Governo di depositare nella segreteria della Sezione,
nel termine di giorni cinque dalla notificazione o comunicazione
in via amministrativa della presente decisione, il suddetto
fascicolo e una relazione, a firma del funzionario al quale
risale l’impugnato diniego di accesso, recante la
precisa indicazione delle ragioni sottese a detta determinazione
e chiarimenti sui motivi per i quali la prima licenza fu
concessa, se il pericolo per l’ordine e la sicurezza
pubblica era presente anche all’epoca.
Riservata ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito
e in ordine alle spese, fissa per il 19 maggio p.v. la nuova
camera di consiglio a conclusione della quale sara’
adottata la decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale per la Puglia - Sede
di Bari, Sez. I, interlocutoriamente pronunciando sul ricorso
in epigrafe, ordina alla Prefettura di Bari - Ufficio territoriale
del Governo, di provvedere agli adempimenti ad essa assegnati
nei termini e con le modalita’ indicati nella parte
motiva.
Fissa la nuova camera di consiglio per il 19 maggio p.v.
Cosi’ deciso in Bari, nella camera di consiglio del
21 aprile 2004, dal Tribunale amministrativo regionale per
la Puglia - Sede di Bari, Sez. I , con l’intervento
dei signori:
Gennaro Ferrari est. Presidente
Vito Mangialardi Consigliere
Leonardo Spagnoletti Consigliere.
La redazione di megghy.com
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