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Diritto di accesso può essere negato per ragioni motivate di ordine e sicurezza
( TAR Bari, sez.I, sentenza 22.04.2004 n° 2031 )
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Un interessante aspetto del limite all’esercizio del diritto di accesso (ovvero del pieno esercizio dello stesso) e’ offerto dalla sentenza n. 2031 del Tar Puglia, Bari, Sezione del 22/04/2004.

In questo caso il diritto di accesso si ferma davanti ai documenti che riguardano la sicurezza dei cittadini e la lotta alla criminalita’. L’amministrazione puo’ negare l’accesso a fronte di una richiesta di visionare atti contenenti notizie relative all’ordine pubblico e all’attivita’ di prevenzione.
In ogni caso pero’, essa e’ tenuta a dare conto delle ragioni del diniego attraverso un provvedimento motivato.

L’esigenza di assicurare la trasparenza dell’attivita’ amministrativa viene cosi recuperata per via secondaria, dal momento che non sara’ sufficiente un mero richiamo all’art. 8, co. 5, lett. c) D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, che consentirebbe di secretare i documenti contenenti “notizie relative a situazioni di interesse per l’ordine e la sicurezza pubblica e all’attivita’ di prevenzione e repressione della criminalita’”. E’ infatti necessario motivare il diniego per consentire la valutazione, appunto, della sussistenza delle condizioni di legge per l’esercizio di tale potere di veto.

Laddove tale motivazione sia carente o manchi del tutto, ben puo’ il Tribunale, come nel caso di specie con sentenza interlocutoria, ordinare all’Amministrazione di depositare entro un dato termine, una relazione a firma del funzionario al quale risale l’impugnato diniego di accesso, recante la precisa indicazione delle ragioni sottese a detta determinazione nonche’ ulteriori chiarimenti. Tale potere-dovere e’ riconosciuto dall’art. 44, primo comma, r.d. n. 1054 del 1924 ed espressamente richiamato dalla Corte Costituzionale, ord. 29 maggio 2002 n. 223. Infatti, il giudice amministrativo ben puo’ esperire le indagini istruttorie eventualmente necessarie, interpellando sia l’a

mministrazione che ha negato l’accesso ai documenti, sia altre amministrazioni, sia autorita’ giudiziarie, chiedendo "schiarimenti o documenti" o ordinando "nuove verificazioni"

N. 2031 Reg.Sent. Anno 2004
N. 682 Reg.Ric. Anno 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

SEDE DI BARI – SEZ. I

ha pronunciato la seguente


SENTENZA

sul ricorso (n.682/2004) proposto dal signor D. N., rappresentato e difeso dall’ avv. Luigi Paccione , presso il cui studio in Bari, Via Quintino Sella n. 120, e’ elettivamente domiciliato,

contro

la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bari, in persona del signor Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Bari, Via Melo n. 97, e’ per legge domiciliata,

per l’ annullamento

del provvedimento di diniego di accesso alla documentazione amministrativa, a lui opposto con nota prot. n. 3030/16B/O.P. 1 Bis del 20 febbraio 2004, a firma del dirigente dell’Area dott.ssa Cicoria e,

con conseguente ordine

alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bari, in persona del signor Prefetto pro tempore, di rilascio della documentazione richiesta con istanza a sua firma del 3 dicembre 2003.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’ atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio territoriale del Governo di Bari;

Vista la memoria depositata in giudizio dall’Ufficio territoriale del Governo di Bari;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 21 aprile 2004 il Pres. Gennaro Ferrari; uditi l’avv. Paccione per il ricorrente e l’avv. Stato Ferrante per l’Amministrazione resistente.

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con nota n. 3030/16/B/O.P.I. Bis del 3 ottobre 2003 il Vice Prefetto Vicario della provincia di Bari ha respinto l’istanza del signor D. N. intesa ad ottenere il rinnovo del decreto di nomina a guardia giurata, nonche’ il rilascio della licenza di porto di pistola.

Poiche’ nel suddetto provvedimento si fa riferimento a precedenti atti acquisiti in sede istruttoria dall’Autorita’ deliberante il signor N., con istanza indirizzata in data 3 dicembre 2003 all’Ufficio territoriale del Governo di Bari, ha chiesto di avere copia degli atti in questione.

Con nota in data 20 febbraio 2004, a firma del dirigente dell’Area, la sua richiesta e’ stata respinta sul rilievo che “le informative degli organi di polizia non possono di norma formare oggetto di accesso, perche’ ai sensi dell’art. 3 del Decreto ministeriale 10/05/1994 n. 415 rientrano nelle categorie documentali ad esso sottratte per motivi di ordine e sicurezza pubblica”.

2. - Avverso il suddetto provvedimento il signor D. N. e’ insorto innanzi a questo Tribunale con ricorso (n. 682/2004) notificato in data 22 marzo 2004 e depositato il successivo 6 aprile e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo contro di esso le seguenti censure:

a) Violazione degli artt. 24 e 113 carta costituzionale i’ Violazione della L, n. 241/1990 in relazione al d.m. 10 maggio 1994 n. 415 - Violazione dei principi costituzionali di buon andamento, di equita’ e di imparzialita’ dell’azione amministrativa, atteso che a distanza di un anno dal rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata e senza che sia intervenuto alcun fatto idoneo ad incidere in senso negativo sul prescritto requisito della buona condotta, gli e’ stato negato il rinnovo del suddetto decreto sulla base di informazioni asseritamene provenienti dagli organi di polizia, che peraltro non gli viene consentito di visionare per difendere un posto di lavoro dal quale dipende il sostentamento di un nucleo familiare costituito da sette persone.

In ogni caso e’ errato e fuorviante il richiamo all’art. 3 D.M. 10 maggio 19934 n. 415 giacche’ nei confronti del ricorrente non ricorrono situazioni di interesse per l’ordine e la sicurezza pubblica ne’ esigenze di prevenzione e repressione della criminalita’. Gli unici fatti negativi a lui imputabili risalgono infatti a oltre venti anni or sono e per essi e’ da tempo intervenuta la riabilitazione.

3. - Si e’ costituito in giudizio, per resistere al ricorso, l’Ufficio territoriale del Governo di Bari, il quale ha depositato memoria nella quale eccepisce innanzi tutto l’inammissibilita’ del ricorso in conseguenza della mancata impugnazione nei termini del diniego di rinnovo della licenza.

Nel merito sostiene che nella specie e’ stata fatta corretta applicazione della disposizione dettata dall’art. 8, co. 5, D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, il quale prevede la secretazione e sottrae quindi all’accesso i documenti contenenti “notizie relative a situazioni di interesse per l’ordine e la sicurezza pubblica e all’attivita’ di prevenzione e repressione della criminalita’”.

4. - Nella camera di consiglio le parti in causa si sono concordemente rimesse ai rispettivi scritti difensivi.

5. - Visti gli atti di causa il Collegio rileva innanzi tutto la palese infondatezza dell’eccezione di inammissibilita’ del ricorso in quanto dedotta in violazione del pacifico principio giurisprudenziale per il quale il diritto di accesso, previsto dagli artt. 22 e ss. L. 7 agosto 1990 n. 241 si configura come autonoma posizione tutelata, finalizzata all’informazione del soggetto interessato, indipendentemente dalla lesione in concreto di una posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, in quanto la nozione di interesse giuridicamente rilevante e’ piu’ ampia rispetto a quella dell’interesse all’impugnazione, caratterizzato dall’attualita’ e dalla concretezza, e consente la legittimazione all’accesso a chiunque possa dimostrare – come e’ accaduto nel caso in esame - l’idoneita’ del provvedimento o del documento amministrativo inutilmente richiesti a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente da una lesione giuridica (T.A.R. Lazio, II Sez., 13 ottobre 1999 n. 1904; T.A.R. Latina 19 dicembre 2000 n. 879).

Segue da cio’ che il diritto di accesso non postula un accertamento sulla ammissibilita’, ricevibilita’ o fondatezza della domanda giudiziale che l’interessato potrebbe eventualmente proporre, che e’ riservato al giudice chiamato a decidere, e che comunque non e’ necessariamente correlato ad una posizione legittimante il ricorso giurisdizionale (Cons. Stato, IV Sez., 27 agosto 1998 n. 1131; T.A.R. Toscana, I Sez., 30 luglio 2001 n. 1285; T.A.R. Lazio, II Sez., ord. 10 marzo 2001 n. 1834; T.A.R. Basilicata 6 febbraio 2001 n. 109).

6. - Venendo al merito della questione ‘Amministrazione ha negato al ricorrente la possibilita’ di prendere visione della documentazione sulla quale ha fondato il diniego di accesso con apodittico richiamo all’art. 8, co. 5, lett. c) D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, che le consentirebbe di secretare i documenti contenenti “notizie relative a situazioni di interesse per l’ordine e la sicurezza pubblica e all’attivita’ di prevenzione e repressione della criminalita’”.

Osserva il Collegio che nessuno contesta all’Amministrazione la titolarita’ di tale potere-dovere, ma a condizione che risulti documentata la sussistenza delle condizioni di legge per il suo esercizio.

Nel caso in esame ne’ l’Autorita’ emanante ne’ la difesa erariale nella sua memoria, meramente ripetitiva del disposto della norma, si sono preoccupate di chiarire se l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico, richiamata a giustificazione del diniego di rinnovo, e’ insorta successivamente al primo rilascio della licenza o e’ antecedente ad essa, ed in quest’ultimo caso perche’ era stata concessa, se e’ stato accertato a chi risalgono le responsabilita’ connesse al suo rilascio e perche’ non si e’ provveduto ad intervenire tempestivamente nella via dell’autotutela, se effettivamente il titolo autorizzatorio rilasciato costituiva un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

A fronte della puntuale contestazione del ricorrente, che richiama fatti penali nei quali sarebbe stato coinvolto venti anni or sono e dai quali sarebbe stato completamente riabilitato, l’Amministrazione si limita a richiamare il testo della norma che l’autorizza in presenza di determinati fatti, nella specie neppure sommariamente, a negare l’accesso.

Segue da cio’ l’esigenza per il Collegio di disporre l’ immediata acquisizione agli atti di causa dell’intero fascicolo contenenti le informazioni, sulle quali l’Amministrazione ha fondato la propria determinazione, che il Collegio ha il potere-dovere di verificare, secondo i principi enunciati dal giudice delle leggi nella materia degli atti coperti da segreto (Corte cost., ord. 29 maggio 2002 n. 223) e che si impongono all’Autorita’ prefettizia.

Ordina pertanto alla Prefettura di Bari - Ufficio territoriale del Governo di depositare nella segreteria della Sezione, nel termine di giorni cinque dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, il suddetto fascicolo e una relazione, a firma del funzionario al quale risale l’impugnato diniego di accesso, recante la precisa indicazione delle ragioni sottese a detta determinazione e chiarimenti sui motivi per i quali la prima licenza fu concessa, se il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica era presente anche all’epoca.

Riservata ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e in ordine alle spese, fissa per il 19 maggio p.v. la nuova camera di consiglio a conclusione della quale sara’ adottata la decisione definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale per la Puglia - Sede di Bari, Sez. I, interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ordina alla Prefettura di Bari - Ufficio territoriale del Governo, di provvedere agli adempimenti ad essa assegnati nei termini e con le modalita’ indicati nella parte motiva.

Fissa la nuova camera di consiglio per il 19 maggio p.v.

Cosi’ deciso in Bari, nella camera di consiglio del 21 aprile 2004, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sede di Bari, Sez. I , con l’intervento dei signori:

Gennaro Ferrari est. Presidente

Vito Mangialardi Consigliere

Leonardo Spagnoletti Consigliere.

La redazione di megghy.com

 

 
   
 
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