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La domanda di reversibilità di guerra decade trascorsi
5 anni dal verificarsi dell’inabilità.
In tema di pensione di reversibile di guerra, è noto
che il richiedente (superstite) deve dimostrare di essere
inabile. Inoltre, ai sensi dell'art. 100 co.3, del D.P.R.
n. 915/1978 la domanda pensionistica deve essere prodotta
entro il quinquennio dal verificarsi della condizione di
inabilità al proficuo lavoro. Trascorso tale termine
non si ha diritto alla prestazione pensionistica così
come in questa sentenza della Corte dei Conti. (Ludovico
Adalberto De Grigiis)
La sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
composta dai Magistrati:
DOTT. CLAUDIO DE ROSE PRESIDENTE
DOTT. FRANCESCO PEZZELLA CONSIGLIERE
DOTT. NICOLA MASTROPASQUA CONSIGLIERE
DOTT.SSA MARIA TERESA ARGANELLI CONSIGLIERE
DOTT. DAVIDE MORGANTE CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(372/2004/A)
nel giudizio d'appello in materia pensionistica di guerra,
iscritto al n. 18109 del Registro di Segreteria proposto
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso la sentenza
n. 1579/02 in data 22-31 ottobre 2002 del Giudice Unico
per le pensioni in seno alla Sezione Giurisdizionale Regionale
per la Campania e nei confronti di A.S..
Visti l'atto di appello, nonché gli altri atti
e documenti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 28 maggio 2004, il Consigliere
relatore dott. D.M.,e la Dott.ssa A.M.A. per l'Amministrazione
appellante, non costituita la parte appellata.
Ritenuto in
FATTO
Con sentenza n. 1579/02 il Giudice Unico per le pensioni
in seno alla Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania
in accoglimento di apposito ricorso avverso provvedimento
negatorio della Amministrazione ha riconosciuto il diritto
della orfana maggiorenne A.S. e, per la stessa deceduta,
degli aventi causa a conseguire, nel concorso degli altri
requisiti di legge, trattamento pensionistico,di guerra
di reversibilità di III Categ. dall'1 febbraio 1994
all'1 marzo 2001 (data del decesso).
Avverso tale sentenza ha interposto appello l'Amministrazione,
deducendone l'illegittimità per violazione dell'art.
100 co.3, del D.P.R. n. 915/1978 in quanto la domanda pensionistica
dell'interessata (nota il 16 febbraio 1914) risulta prodotta
in data 3 gennaio 1994 oltre il quinquennio dal verificarsi
(16.2.1979) della condizione di inabilità al proficuo
lavoro presunta per legge al compimento del 65 anno di età.
Il Giudice di Prime cure, invece, avrebbe ritenuto che
essendo stata la domanda pensionistica prodotta successivamente
alla L. n. 656/1986 il termine quinquennale va computato
tenendo conto delle condizioni di effettiva inabilità
a proficuo lavoro (oltrechè dell'effettivo disagio
economico); di modo che, secondo quanto emergente dalla
C.T.U. del 26.6.2002 tale termine decorrerebbe dal 18 giugno
1993.
Reputa, pertanto, l'Amministrazione che tenuto conto dell'indirizzo
espresso dalle SS.RR. della Corte dei conti con sent. n.
3/2001 (Q.M. secondo cui lo stato di inabilità a
proficuo lavoro effettivo o presunto) segna il momento iniziale
del decorso del termine quinquennale di prescrizione, la
domanda di parte sia intempestiva.
Chiede, in conseguenza l'Amministrazione che, in riforma
della sentenza impugnata, il ricorso dell'orfana venga rigettato.
A seguito dell'appello gli aventi causa della parte appellata,
deceduta in data 1 marzo 2001, non si sono costituiti in
giudizio.
Alla pubblica udienza del 28 maggio 2004, non costituita
la parte appellata, la dott.ssa Anna Maria Alimandi per
l'appellante Amministrazione ha confermato il proposto atto
d'appello.
Considerato in
DIRITTO
In ordine all'insorta vertenza pensionistica non può
non richiamare il Collegio l'ormai consolidato orientamento
giurisprudenziale della Corte dei conti secondo cui il verificarsi
del presupposto di legge per l'accesso al trattamento pensionistico
di guerra, che negli orfani maggiorenni consiste nello stato
di inabilità a proficuo lavoro (sia effettivo sia,
finchè la legge lo ha consentito, presunto) segna
il momento iniziale del decorso del termine quinquennale
assegnato per la proposizione della domanda pensionistica
che si compie, ineluttabilmente, allo scadere del quinquennio.
Consegue che, nel caso di inabilità presunta, al
raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età,
l'inutile decorso del termine ne determina la consumazione
ed il raggiungimento del settantesimo anno di età,
cons0olidando la situazione negativa che l'inerzia del titolare
ha concorso a determinare, gli preclude in modo definitivo
l'esercizio dell'azione in assenza di esplicita norma di
riapertura del termine, ormai spirato (cfr., in termini,
S.S.R.R. sent. n. 3/2001/Q.M. resa in sede risolutiva di
apposita questione di massima).
Ciò posto, osservano i Giudicanti che, nella specie,
l'orfana Arcangela Bordone, nata il 16 febbraio 1914, il
16 febbraio 1979 aveva già compiuto il 65° anno
di età e dalla indicata data, entro il quinquennio,
avrebbe potuto proporre domanda pensionistica, essendo presunta
ex art. 45 del D.P.R. n. 915/1978 la sua inabilità
a proficuo lavoro.
Poiché l'interessata è rimasta, entro l'indicato
termine, inerte, tale inerzia, che la medesima ha concorso
a determinare, le ha precluso in via definitiva l'esercizio
del diritto, da ritenersi ormai esaurito e non più
riattivabile.
Né una funzione di riattivazione, come erroneamente
ritenuto dal Primo Giudice, può essere assegnata
alla L. n. 656/1986 in assenza, nel corpo normativo, di
una disposizione in tal senso o comunque introduttiva di
una riapertura dei termini; di modo che alla domanda prodotta
dalla Bordone in data (3 gennaio 1994) successiva a quella
(16 ottobre 1986) di entrata in vigore della nuova normativa
non può essere riconosciuta valenza di nuova istanza,
propositiva di un esame della posizione della interessata
alla stregua del requisito di invalidità c.d. effettiva
a proficuo lavoro conseguita successivamente.
Alla stregua delle estese considerazioni l'appello merita
accoglimento.
P.Q.M.
La Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale
- definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto
dal Ministero della Economia e delle Finanze avverso la
sentenza in epigrafe e, per l'effetto, annulla la sentenza
medesima non riconoscendo alla Sig.ra A.S., quale orfana
maggiorenne inabile, e, per la medesima deceduta, agli eredi
il richiesto trattamento pensionistico di guerra.
Nulla per le spese del doppio grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio
del 28 maggio 2004.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Davide Morgante f.to Claudio De Rose
Depositata in Segreteria il02/11/2004
IL DIRIGENTE LA SEGRETERIA
f.to Maria Fioramonti
La redazione di megghy.com
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