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21/12/2004 La domanda di reversibilità di guerra decade trascorsi 5 anni
(Corte dei Conti appello, Sentenza 28 maggio 2004 n° 372)
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La domanda di reversibilità di guerra decade trascorsi 5 anni dal verificarsi dell’inabilità.
In tema di pensione di reversibile di guerra, è noto che il richiedente (superstite) deve dimostrare di essere inabile. Inoltre, ai sensi dell'art. 100 co.3, del D.P.R. n. 915/1978 la domanda pensionistica deve essere prodotta entro il quinquennio dal verificarsi della condizione di inabilità al proficuo lavoro. Trascorso tale termine non si ha diritto alla prestazione pensionistica così come in questa sentenza della Corte dei Conti. (Ludovico Adalberto De Grigiis)

La sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai Magistrati:

DOTT. CLAUDIO DE ROSE PRESIDENTE

DOTT. FRANCESCO PEZZELLA CONSIGLIERE

DOTT. NICOLA MASTROPASQUA CONSIGLIERE

DOTT.SSA MARIA TERESA ARGANELLI CONSIGLIERE

DOTT. DAVIDE MORGANTE CONSIGLIERE REL.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(372/2004/A)

nel giudizio d'appello in materia pensionistica di guerra, iscritto al n. 18109 del Registro di Segreteria proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso la sentenza n. 1579/02 in data 22-31 ottobre 2002 del Giudice Unico per le pensioni in seno alla Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania e nei confronti di A.S..

Visti l'atto di appello, nonché gli altri atti e documenti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 28 maggio 2004, il Consigliere relatore dott. D.M.,e la Dott.ssa A.M.A. per l'Amministrazione appellante, non costituita la parte appellata.

Ritenuto in

FATTO

Con sentenza n. 1579/02 il Giudice Unico per le pensioni in seno alla Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania in accoglimento di apposito ricorso avverso provvedimento negatorio della Amministrazione ha riconosciuto il diritto della orfana maggiorenne A.S. e, per la stessa deceduta, degli aventi causa a conseguire, nel concorso degli altri requisiti di legge, trattamento pensionistico,di guerra di reversibilità di III Categ. dall'1 febbraio 1994 all'1 marzo 2001 (data del decesso).

Avverso tale sentenza ha interposto appello l'Amministrazione, deducendone l'illegittimità per violazione dell'art. 100 co.3, del D.P.R. n. 915/1978 in quanto la domanda pensionistica dell'interessata (nota il 16 febbraio 1914) risulta prodotta in data 3 gennaio 1994 oltre il quinquennio dal verificarsi (16.2.1979) della condizione di inabilità al proficuo lavoro presunta per legge al compimento del 65 anno di età.

Il Giudice di Prime cure, invece, avrebbe ritenuto che essendo stata la domanda pensionistica prodotta successivamente alla L. n. 656/1986 il termine quinquennale va computato tenendo conto delle condizioni di effettiva inabilità a proficuo lavoro (oltrechè dell'effettivo disagio economico); di modo che, secondo quanto emergente dalla C.T.U. del 26.6.2002 tale termine decorrerebbe dal 18 giugno 1993.

Reputa, pertanto, l'Amministrazione che tenuto conto dell'indirizzo espresso dalle SS.RR. della Corte dei conti con sent. n. 3/2001 (Q.M. secondo cui lo stato di inabilità a proficuo lavoro effettivo o presunto) segna il momento iniziale del decorso del termine quinquennale di prescrizione, la domanda di parte sia intempestiva.

Chiede, in conseguenza l'Amministrazione che, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso dell'orfana venga rigettato.

A seguito dell'appello gli aventi causa della parte appellata, deceduta in data 1 marzo 2001, non si sono costituiti in giudizio.

Alla pubblica udienza del 28 maggio 2004, non costituita la parte appellata, la dott.ssa Anna Maria Alimandi per l'appellante Amministrazione ha confermato il proposto atto d'appello.

Considerato in

DIRITTO

In ordine all'insorta vertenza pensionistica non può non richiamare il Collegio l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti secondo cui il verificarsi del presupposto di legge per l'accesso al trattamento pensionistico di guerra, che negli orfani maggiorenni consiste nello stato di inabilità a proficuo lavoro (sia effettivo sia, finchè la legge lo ha consentito, presunto) segna il momento iniziale del decorso del termine quinquennale assegnato per la proposizione della domanda pensionistica che si compie, ineluttabilmente, allo scadere del quinquennio. Consegue che, nel caso di inabilità presunta, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, l'inutile decorso del termine ne determina la consumazione ed il raggiungimento del settantesimo anno di età, cons0olidando la situazione negativa che l'inerzia del titolare ha concorso a determinare, gli preclude in modo definitivo l'esercizio dell'azione in assenza di esplicita norma di riapertura del termine, ormai spirato (cfr., in termini, S.S.R.R. sent. n. 3/2001/Q.M. resa in sede risolutiva di apposita questione di massima).

Ciò posto, osservano i Giudicanti che, nella specie, l'orfana Arcangela Bordone, nata il 16 febbraio 1914, il 16 febbraio 1979 aveva già compiuto il 65° anno di età e dalla indicata data, entro il quinquennio, avrebbe potuto proporre domanda pensionistica, essendo presunta ex art. 45 del D.P.R. n. 915/1978 la sua inabilità a proficuo lavoro.

Poiché l'interessata è rimasta, entro l'indicato termine, inerte, tale inerzia, che la medesima ha concorso a determinare, le ha precluso in via definitiva l'esercizio del diritto, da ritenersi ormai esaurito e non più riattivabile.

Né una funzione di riattivazione, come erroneamente ritenuto dal Primo Giudice, può essere assegnata alla L. n. 656/1986 in assenza, nel corpo normativo, di una disposizione in tal senso o comunque introduttiva di una riapertura dei termini; di modo che alla domanda prodotta dalla Bordone in data (3 gennaio 1994) successiva a quella (16 ottobre 1986) di entrata in vigore della nuova normativa non può essere riconosciuta valenza di nuova istanza, propositiva di un esame della posizione della interessata alla stregua del requisito di invalidità c.d. effettiva a proficuo lavoro conseguita successivamente.

Alla stregua delle estese considerazioni l'appello merita accoglimento.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale - definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto dal Ministero della Economia e delle Finanze avverso la sentenza in epigrafe e, per l'effetto, annulla la sentenza medesima non riconoscendo alla Sig.ra A.S., quale orfana maggiorenne inabile, e, per la medesima deceduta, agli eredi il richiesto trattamento pensionistico di guerra.

Nulla per le spese del doppio grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2004.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Davide Morgante f.to Claudio De Rose

Depositata in Segreteria il02/11/2004

IL DIRIGENTE LA SEGRETERIA

f.to Maria Fioramonti

 La redazione di megghy.com

 

 
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