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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
CIRCOLARE 13 luglio 2004
Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato
I.
(Gazzetta Ufficiale 19-07-2004, n. 167, Serie Generale)
Alle Autorita' Competenti al rilascio di autorizzazione
integrata ambientale
Alla luce dei chiarimenti forniti dalla D.G. ambiente della
Commissione europea, attraverso pareri relativi alle piu'
frequenti domande (FAQ) inerenti l'applicazione della direttiva
96/61/CE, e degli approfondimenti svolti congiuntamente
alle amministrazioni Regionali presso tavoli tecnici coordinati
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene
di dover fornire alcuni elementi di interpretazione dell'allegato
I al decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999, anche
in riscontro a quesiti pervenuti in merito dalle autorita'
competenti al rilascio di autorizzazione integrata ambientale.
Definizione del concetto di capacita' produttiva.
In generale le soglie che determinano il campo di applicazione
del decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999 sono espresse
in termini di capacita' produttiva.
Solo nei casi in cui l'impatto sull'ambiente di una categoria
di attivita' non possa essere, ancorche' grossolanamente,
stimato in base alla capacita' produttiva, a causa della
variabilita' dei processi impiegati nella categoria di attivita'
stessa, o nei casi in cui la discontinuita' stagionale sia
intrinseca alla produzione, non sono fornite soglie (ad
es. impianti chimici) o sono individuate soglie relative
a livelli produttivi medi, piuttosto che a reali capacita'
produttive (ad es. alimenti vegetali e latte).
La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del
4 agosto 1999, peraltro, non specificano la definizione
di capacita' produttiva.
A riguardo, per capacita' produttiva si deve intendere la
capacita' relazionabile al massimo inquinamento potenziale
dell'impianto.
In tutti i casi in cui l'attivita' e' caratterizzata da
discontinuita' nella produzione o nei processi, da sequenzialita'
dei processi, da piu' linee produttive di diversa capacita'
non utilizzate continuativamente in contemporaneita' e da
pluralita' di prodotti, si considerino valide le assunzioni
seguenti:
per il periodo di utilizzo: si assuma in generale che gli
impianti possano essere eserciti continuativamente per 24
ore al giorno. Pertanto, la capacita' produttiva sara' calcolata
moltiplicando la potenzialita' di progetto oraria per 24
ore. Tale definizione generale non si applica nei casi in
cui gli impianti non possano per limiti tecnologici essere
condotti in tal modo, o nei casi in cui sia definito un
limite legale alla capacita' potenziale dell'impianto e:
l'operatore dimostri che l'impianto non supera mai i limiti
fissati, provvedendo a monitorare e trasmettere i dati relativi
all'autorita' competente (almeno una volta l'anno);
l'autorita' competente effettui verifiche periodiche del
non superamento dei limiti;
per il carattere di discontinuita' dei processi: si considera
il ciclo cui corrisponde la maggiore produzione su base
giornaliera tenuto conto congiuntamente della produzione
per ciclo e del tempo per ciclo;
per la pluralita' di linee: si considera la contemporaneita'
di utilizzo di tutte le linee e le apparecchiature installate,
posto che non sussistano vincoli tecnologici che impediscano
la conduzione dell'impianto in tal modo;
per la capacita' specifica: si considera il funzionamento
dell'apparecchiatura ovvero della linea ai dati di targa;
per la pluralita' di prodotti: si considera la lavorazione
del prodotto che determina il maggior contributo al raggiungimento
della soglia, ferme restando le assunzioni di cui alle voci
precedenti;
per la sequenzialita': per le produzioni che prevedano solo
fasi in serie si considera il dato di potenzialita' in uscita
dell'ultimo stadio del processo.
Definizione del concetto di «attivita' connessa».
La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del
4 agosto 1999 non specificano la definizione di attivita'
accessoria tecnicamente connessa.
A riguardo, con particolare riferimento all'art. 2, comma
3, del decreto n. 372/1999 per attivita' accessoria, tecnicamente
connessa ad una attivita' principale rientrante in una delle
categorie di cui all'allegato I del decreto legislativo
n. 372/1999, si intende una attivita':
a) svolta dallo stesso gestore;
b) svolta nello stesso sito dell'attivita' principale o
in un sito contiguo e direttamente connesso al sito dell'attivita'
principale per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali
alla conduzione dell'attivita' principale;
c) le cui modalita' di svolgimento hanno qualche implicazione
tecnica con le modalita' di svolgimento dell'attivita' principale.
Definizione di sito.
La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del
4 agosto 1999 non specificano la definizione di sito di
ubicazione dell'impianto.
A riguardo, si faccia riferimento alla normativa ambientale
vigente, in particolare alla definizione indicata all'art.
2, punto t) del regolamento (CE) del Parlamento europeo
e del Consiglio n.
761/2001 del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e
audit (EMAS), che definisce sito: «tutto il terreno,
in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale
di un'organizzazione che comprende attivita', prodotti e
servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura, impianto
e materiali».
Definizione di impianti di combustione.
La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del
4 agosto 1999 non specificano la definizione di impianti
di combustione.
A riguardo, con particolare riferimento al punto 1.1 dell'allegato
I al decreto n. 372/1999, per la definizione di impianti
di combustione si faccia riferimento alla definizione indicata
all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 8 maggio 1989:
«qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati
combustibili al fine di utilizzare il calore cosi' prodotto».
Definizione di impianti di arrostimento.
La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del
4 agosto 1999 non specificano la definizione di impianti
di arrostimento.
A riguardo, con particolare riferimento al punto 2.1 dell'allegato
I al decreto 372/99, si intenda per arrostimento il processo
di torrefazione del minerale metallico in presenza di aria,
che implichi una modifica chimica del minerale metallico
stesso.
Definizione della «capacita' di colata continua»
per impianti di produzione di ghisa e acciaio.
La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del
4 agosto 1999, con particolare riferimento al punto 2.2
dell'allegato I, non specificano se la soglia alla capacita'
di colata continua di 2,5 tonnellate all'ora, sia da intendersi
istantanea o mediata.
A riguardo, si faccia riferimento ai valori di targa dell'impianto
di produzione di ghisa ovvero acciaio e, pertanto, si considerino
mediate eventuali discontinuita' di produzione non intrinseche
al processo produttivo.
Calcolo del volume delle vasche di trattamento mediante
processi elettrolitici o chimici.
La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del
4 agosto 1999, con particolare riferimento al punto 2.6
dell'allegato I, non forniscono indicazioni specifiche in
merito all'individuazione di quali vasche siano da intendere
di trattamento «di superficie di metalli e materie
plastiche mediante processi elettrolitici o chimici».
A riguardo, si faccia riferimento al volume totale delle
vasche usate per le fasi di processo che riguardano alterazioni
della superficie come risultato di un processo elettrolitico
o chimico.
Sono pertanto da escludersi vasche per lavaggio, ultrasuoni,
granigliatura, water blasting.
Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici
di base.
La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del
4 agosto 1999, con particolare riferimento al punto 4 dell'allegato
I, non specificano la definizione di prodotto di base.
A riguardo, si intenda per prodotto chimico di base un prodotto
che possa essere impiegato in ulteriori processi destinati
alla fabbricazione di altri prodotti, intermedi o finali.
Non e', pertanto, compresa la fabbricazione di manufatti
mediante reazione chimica, ove i processi di reazione chimica
e di realizzazione del manufatto non siano separabili, come
nel caso di prodotti in poliuretano espanso termoindurente.
Si precisa, inoltre, che gli elenchi di classi di prodotti
chimici riportati ai punti 4.1 e 4.2 dell'allegato I al
decreto n. 372/1999 devono considerarsi esaustivi.
Definizione della «densita' di colata per forno».
La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del
4 agosto 1999, con particolare riferimento al punto 3.5
dell'allegato I, contengono le parole «densita' di
colata per forno» - che risultano di ambigua interpretazione.
Va chiarito che per «densita' di colata per forno»
per impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici,
si intende «densita' di carica del forno».
Attivita' di decontaminazione di apparecchi contenenti PCB.
La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del
4 agosto 1999, con particolare riferimento al punto 5.1
dell'allegato I, non specificano chiaramente se e come l'attivita'
di decontaminazione di apparecchi contenenti PCB ricada
nel campo di applicazione dell'IPPC.
A riguardo, l'attivita' di decontaminazione di apparecchi
contenenti PCB si considera compresa tra le attivita' menzionate
al punto 5.1 dell'allegato I, se la quantita' di apparecchi
trattati eccede la soglia prevista di 10 tonnellate al giorno.
Definizione della capacita' di incenerimento per impianti
di incenerimento o coincenerimento di rifiuti.
La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del
4 agosto 1999, con particolare riferimento ai punti 5.1
e 5.3 dell'allegato I, non specificano la definizione di
capacita' di incenerimento.
A riguardo, si faccia riferimento alla capacita' nominale
di progetto come definita all'art. 2, comma 1, lettera g)
del decreto ministeriale n. 124/2000 e all'art. 2, comma
1, lettera b del decreto ministeriale n. 503/1997: «la
somma delle capacita' di incenerimento dei forni che compongono
l'impianto, quali previste dal costruttore e confermate
dal gestore, espressa in quantita' di rifiuti che puo' essere
incenerita in un'ora, riferita al potere calorifico medio
dei rifiuti stessi».
Definizione di «capacita' produttiva» per gli
impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio,
imbianchimento, mercerizzazione o la tintura di fibre o
di tessili).
La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del
4 agosto 1999, con particolare riferimento al punto 6.2
dell'allegato I, forniscono il limite di 10 tonnellate/giorno
per «gli impianti per il pretrattamento (operazioni
di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione o la tintura
di fibre o di tessili).
Il settore della nobilitazione tessile e' caratterizzato,
per la tipologia di mercato al quale fa riferimento, da
richieste estremamente diversificate, stagionali e variabili
anche in intervalli di tempo ristretti. A riguardo si intenda
il limite di 10 tonnellate/giorno come:
riferito all'effettivo quantitativo di merce sottoposta
al ciclo di nobilitazione in uscita dal sito produttivo;
calcolato sui giorni effettivamente lavorati in un anno,
considerando la quantita' media prodotta su di una base
temporale di tre anni.
Per i comparti che si basano sulla quantificazione dei metri/anno
di produzione, la quantificazione dei kg prodotti dovra'
prendere in considerazione il peso unitario medio della
merce trattata (grammatura del tessuto, espressa in gr/mt
lineare).
Definizione di «prodotto finito».
La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del
4 agosto 1999 non specificano la definizione di prodotto
finito.
A riguardo, con particolare riferimento al punto 6.3 dell'allegato
I al decreto n. 372/1999, si intende per prodotto finito
il cuoio idoneo per preparare i beni di consumo, anche se
non tinto o rivestito.
Definizione della capacita' di produzione di prodotti finiti
per la fabbricazione di prodotti alimentari.
La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del
4 agosto 1999 non fornisce indicazioni specifiche sulla
soglia di capacita' produttiva relativamente al caso della
fabbricazione di prodotti alimentari a base vegetale con
quantita' anche piccole di componente di origine animale.
A riguardo, si faccia prevalere la soglia inferiore e pertanto,
con particolare riferimento al punto 6.4 b dell'allegato
I al decreto n. 372/1999, si faccia riferimento alla soglia
di 75 tonnellate al giorno.
Produzione di cartone ondulato per imballaggi.
La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del
4 agosto 1999, con particolare riferimento al punto 6.1
b non specificano se l'attivita' di fabbricazione di carta
e cartone ricopra anche la produzione di cartone ondulato
per imballaggi.
A riguardo, l'attivita' di produzione di cartone ondulato
per imballaggi non si considera inclusa nel punto 6.1 dell'allegato
I al decreto n. 372/1999, in quanto tale attivita' consiste
nella lavorazione di carta o cartone prodotti altrove e
non nella fabbricazione del prodotto.
Roma, 13 luglio 2004
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
La redazione di megghy.com.
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