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Enti locali e regioni: ricongiunzione e valutazione
quota pensionabile
(Corte dei Conti Sicilia, Sentenza 26 maggio 2004 n°
1388)
La sentenza
RE P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Consigliere Dott. Pino Zingale ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N.1388/2004
nel giudizio di pensione iscritto al n.28614 del registro
di segreteria promosso ad istanza di D’ANGELO Salvatore,
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Nastasi, nei confronti
della Regione Siciliana.
Visto l’atto introduttivo del giudizio depositato
16 agosto 2001.
Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.
Assenti le parti alla pubblica udienza del 12 marzo 2004
e posto il giudizio in decisione.
F A T T O
Il signor Salvatore D’angelo, dipendente in servizio
della Regione Siciliana, con istanza del 15 gennaio 1988
chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un’unica
pensione, la ricongiunzione presso la Regione Siciliana
dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria,
volontaria e figurativa.
L’istanza veniva accolta con decreto del direttore
regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza
per il personale n.1981 dell’8 novembre 1999, con
il quale veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni
9 e mesi 2 e determinato un contributo complessivo di £.25.293.785,
da recuperarsi in n.55 rate mensili da £.461.885 ciascuna,
oltre una rata da £.459.859.
Avverso il suddetto decreto l’interessato ha proposto
ricorso con atto depositato il 16 agosto 2001, lamentando
l’errata individuazione della quota pensione, nonché
la violazione e falsa applicazione dell’art.2, comma
2, della legge regionale 28 maggio 1979, n.114 e dell’art.2
della legge 7 febbraio 1979, n.29, in relazione alle tabelle
di cui all’art.13 della legge 12 agosto 1962, n.1338
e del D.M. di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa
applicazione del D.M. del Lavoro e della Previdenza Sociale
del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la
presenza di errori materiali contenuto nel provvedimento
impugnato, nella fase di contabilizzazione.
Questa Sezione con ordinanza n.352/01/ORD del 28 dicembre
2001 ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente
contestualmente all’atto introduttivo del giudizio,
ed ha sospeso gli effetti dell’atto impugnato.
Si è costituita in giudizio la Regione Siciliana
con memoria del 23 luglio 2002, integrata con memoria dell’8
settembre 2003, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Nel corso del giudizio con ordinanza istruttoria veniva
disposta C.T.U al fine di determinare:
1. 1. i servizi utili a pensione posseduti dal ricorrente
alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione;
2. 2. la base pensionabile;
3. 3. la quota di pensione conseguibile con il ricongiungimento
dei periodi assicurativi ex art.2 della legge n.29/79;
4. 4. la riserva matematica;
5. 5. la differenza fra l’importo della riserva matematica
e l’importo dei contributi INPS;
6. 6. l’importo a carico del dipendente a titolo
di contributo di ricongiunzione.
Il C.T.U. ha svolto l’incarico conferito e la relazione
di consulenza è stata depositata il 30 maggio 2003.
La Regione Siciliana con nota prot. n. 3738 dell’8
settembre 2003 ha comunicato di avere assunto la determinazione
di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al
D.M. 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente; rappresentava,
però, il proprio avviso che, per il metodo di determinazione
della riserva matematica e prima ancora della quota della
pensione annuale conseguibile, si dovessero applicare le
aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del
2.5% per ogni anno successivo, fino ad un massimo di 35
anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per
gli impiegati dello Stato, allegando la circostanza che
la giurisprudenza del giudice d’appello sarebbe orientata
in tal senso.
Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale
dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell’atto
introduttivo del giudizio.
Alla pubblica udienza del 12 marzo 2004, assenti le parti,
il giudizio è stato posto in decisione.
D I R I T T O
Preliminarmente deve essere dichiarata l’infondatezza
dell’eccezione di prescrizione, atteso che il decreto
di ricongiunzione risulta emesso l’8 novembre 1999
ed il ricorso è stato depositato il 16 agosto 2001.
Nel merito deve rilevarsi che l’art.2 della legge
29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione
di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore
risulti iscritto all’atto della domanda, prevede al
comma 3 il pagamento di un contributo a carico del richiedente
che è pari al 50% della differenza tra l’ammontare
dei contributi trasferiti e l’importo della riserva
matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di
cui all’art.13 della legge n.1338/1962, nel cui ultimo
comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata
in base alle tabelle che saranno all’uopo determinate
e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale.
Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro
del lavoro del 27 gennaio 1964.
L’art.4 della legge 299/1980 ha stabilito che a tutti
i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico
degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione
ai sensi della legge 29/1979, siano applicati, per la determinazione
della riserva matematica prevista nel citato comma 3 dell’art.2
legge n.29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle
di cui all’art.13 della legge 1338/1962 approvati
con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.
Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato
nella G.U.R.I. n.129 del 13 maggio 1981, è stata
approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art.13 della
legge 1338/1962.
Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme suindicate,
in particolare dall’art.4 della legge 299/1980, è
da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista
un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio
ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio
1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.
Questo giudice condivide tale argomentazione.
Deve rilevarsi, infatti, che la legge n.1338/1962 disciplina
il trattamento di pensione dell’assicurazione obbligatoria
per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti
dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.
La legge n.29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi
assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel
dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali
indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.
Soltanto l’art.4 della legge 299/1980, regolante
espressamente l’ipotesi del dipendente pubblico con
trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali,
che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica,
ai fini della determinazione della riserva matematica, i
coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27
gennaio 1964 ai sensi dell’art.13 della 1338/1962.
Appare plausibile, quindi, che se la norma dell’art.4
della legge 299/1980 avesse voluto collegare la determinazione
dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute
nel tempo avrebbe disposto il rinvio all’art.13 della
legge n.1338/1962, senza alcun riferimento specifico al
decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, Sezione
del controllo, n.1422 del 1984; Idem, Sezione III Pensioni
Civili, n.63936 del 1990 ).
L’espresso richiamo a quest’ultimo decreto
fa ritenere senza dubbio che l’art.4 della legge in
parola, pienamente vigente all’atto della presentazione
della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la
Regione dei pregressi servizi con iscrizione all’INPS,
che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria
non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica,
abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti
pubblici quel parametro di valutazione.
Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell’art.13
della legge n.1338/1962 si rendeva necessaria perché
era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D’altra
parte nelle premesse del decreto ministeriale del 19 febbraio
1981, che ha variato successivamente i coefficienti per
la determinazione della riserva matematica, è resa
evidente la ragione della sua emanazione che è riferita
espressamente alla necessità della rivalutazione
dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica
nell’ambito della assicurazione generale obbligatoria
al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli
oneri derivanti dall’applicazione dell’art.15
della legge 55/1958 e dell’art.13 della legge 1338/1962
nell’ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della
gestione dell’INPS. Il che è un riflesso del
principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema
legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale
pensionistica attuata con la legge n.335/1995, mantiene
una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per
tener conto delle peculiarità che caratterizzano
l’ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto
a quello dei lavoratori privati.
Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come
già detto, vanno estese, ai sensi dell’art.18
della legge regionale n.73/1979, tutte le disposizioni relative
al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i
dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli
ed, ai sensi dell’art.2 della legge regionale n.114
del 1979, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi
assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge
7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto
alla quota pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta
mediante determinazione della riserva matematica con l’applicazione
delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro
del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle
maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi
e rivalutazione monetaria.
A tale estensione non sfugge (e non si vede come potrebbe)
neppure la quantificazione dell’aliquota, nella misura
del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica
prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge 7 febbraio
1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi
da ricongiungere, così come espressamente previsto
dall’art.4, comma 1, della legge n.299/80, operante
per i dipendenti regionali in forza del più volte
citato rinvio di cui alle leggi regionali 73 e 114 del 1979,
e non quelle più onerose invece invocate dall’Amministrazione
regionale perché, a suo dire, “deducibili dall’odierno
sistema pensionistico regionale ex lege regionale n.2/62”:
ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali
non è stato operato dal legislatore regionale in
quanto compatibile con il sistema pensionistico della regione
siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi,
derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse
incompatibili.
Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese
vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti
regionali ma che, alla luce della giurisprudenza della Corte
Costituzionale in materia non appare a questo Giudice censurabile
con riferimento ad alcun parametro costituzionale, in quanto
la relativa disciplina rientra nell’ambito della competenza
legislativa esclusiva della Regione Siciliana e ad essa
solo il legislatore regionale può decidere di apportare
eventuali correttivi.
A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa
la giurisprudenza formatasi innanzi al giudice d’appello,
il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire
“creato” in via pretoria, parametri diversi
da quello fissato nell’art.4, comma 1, della legge
n.299/1980 (2%) (Sezione Giurisdizionale d’appello
per la Regione Siciliana, sentenza n.63/A/03 del 22 aprile
2003).
Secondo l’interpretazione datane dal giudice di appello,
la norma appena citata risulterebbe modulata tendenzialmente
verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento
pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt.
42 e 44 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092, in base al
quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile
con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale
dell’80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè,
l’1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale
meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente
rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma
dell’art.4 della legge n.299/1980 per determinare
la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell’art.2,
comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n.29. Al contrario,
sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che
il sistema pensionistico del personale dipendente dalla
Regione siciliana, in base all’art.4 della legge regionale
23 febbraio 1962, n.2 (“la pensione è commisurata
al 50% dell’ultima retribuzione annua qualora il dipendente
sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo,
con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente
prestato o riconosciuto utile e riscattato….., fino
ad un massimo di 35 anni di servizio utile”), sarebbe
non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe
individuare la ratio del criterio di calcolo della riserva
matematica e la quota pensione di cui all’art.4, comma
1, della legge n.299/1980 con riferimento all’art.2,
comma 3, della legge n.29/1979 (in particolare, per ciò
che interessa in questa sede, l’aliquota del due per
cento), ratio che risiederebbe, sempre secondo i giudici
di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario
nell’ordinamento che dovrà poi erogare la pensione
complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero,
da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione
(o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell’interesse
composto al tasso annuo del 4,50% (art.2, comma 2, legge
n.29/1979), e, dall’altra, a carico del richiedente,
“del 50% della somma risultante dalla differenza tra
la riserva matematica…. necessaria per la copertura
assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le
somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative
a norma del comma precedente” (art.2, comma 3, stessa
legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato
ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non
funzionare con un sistema diverso come quello della Regione
Siciliana in quanto, ove si dovesse ritenere indiscriminatamente
applicabile l’aliquota del due per cento già
più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso
e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire
di raggiungere l’equilibrio normativamente perseguito,
necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene
applicato nella Regione siciliana. Con la conseguenza che,
stante che – come già si è visto –
in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce
una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana,
del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene
all’80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di
servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35
anni di servizio), l’equilibrio finanziario-contributivo
nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando
per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso
(e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza
evidenziate) percentuali di progressione della pensione
regionale in relazione all’anzianità di servizio.
Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello
di pervenire all’autonoma identificazione, in via
puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo
conformi, peraltro, a quanto già elaborato da parte
dell’Amministrazione regionale.
Tale soluzione (il cui fondamento argomentativo potrebbe,
in ipotesi, essere idoneo a radicare, forse, un dubbio di
legittimità costituzionale della normativa regionale
in esame con riferimento agli artt.3 ed 81 della Costituzione),
se pur logicamente sostenibile, resta, però, in palese
quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all’art.18,
comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n.73 (“ferme
restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio
1962, n.2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti
regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni
relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all’indennità
di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato
in quanto più favorevoli”), ed all’art.2,
comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n.114 (“sono
estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e
con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione
di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla
legge 7 febbraio 1979, n.29”) che, invece, depongono,
in modo chiaro ed univoco, per l’automatica ed integrale
applicazione ai dipendenti della Regione Siciliana di tutte
le disposizioni statali dettate nella materia.
Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo Giudice
non reputa di potere prestare acquiescenza.
Il ricorso, pertanto, appare fondato e va accolto.
Alla luce di tali considerazioni e della consulenza tecnica
d’ufficio che questo Giudice, in quanto immune di
vizi logico-giuridici e coerente con le risultanze in atti,
ritiene di dovere condividere, il contributo di ricongiunzione
a carico del ricorrente, pari al 50% della differenza tra
la riserva matematica e l’ammontare dei contributi
dovuti dalla gestione assicurativa di provenienza, deve
essere determinato in € 273,42, pari al 50% della differenza
fra l’importo della riserva matematica (€ 7.780,81)
e quello dei contributi INPS ed interessi composti al 4,50%
(€ 7.233,96).
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione
delle spese di giudizio.
P. Q. M.
La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione
Siciliana – Il Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente
pronunciando, accoglie il ricorso nei termini di cui in
motivazione.
Condanna la Regione Siciliana alla restituzione di quanto
indebitamente trattenuto, oltre rivalutazione monetaria
ed interessi legali, nei termini e limiti di cui alla sentenza
n.10/2002/QM delle Sezioni Riunite di questa Corte del 18
ottobre 2002, sino al soddisfo. Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio
del 12 marzo 2004.
IL GIUDICE UNICO
F.to (Cons. Pino Zingale)
Depositata in segreteria nei modi di legge
Palermo, 26 Maggio 2004.
Il funzionario di cancelleria
F.to Dr.ssa Maria Luigia Licastro
La redazione di megghy.com
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