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18/12/2004 Enti locali e regioni: ricongiunzione e valutazione quota pensionabile
(Corte dei Conti Sicilia, Sentenza 26 maggio 2004 n° 1388)
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Enti locali e regioni: ricongiunzione e valutazione quota pensionabile
(Corte dei Conti Sicilia, Sentenza 26 maggio 2004 n° 1388)

La sentenza
RE P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Consigliere Dott. Pino Zingale ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N.1388/2004

nel giudizio di pensione iscritto al n.28614 del registro di segreteria promosso ad istanza di D’ANGELO Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Nastasi, nei confronti della Regione Siciliana.

Visto l’atto introduttivo del giudizio depositato 16 agosto 2001.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Assenti le parti alla pubblica udienza del 12 marzo 2004 e posto il giudizio in decisione.

F A T T O

Il signor Salvatore D’angelo, dipendente in servizio della Regione Siciliana, con istanza del 15 gennaio 1988 chiedeva, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione Siciliana dei periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa.

L’istanza veniva accolta con decreto del direttore regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale n.1981 dell’8 novembre 1999, con il quale veniva ammesso a ricongiunzione un periodo di anni 9 e mesi 2 e determinato un contributo complessivo di £.25.293.785, da recuperarsi in n.55 rate mensili da £.461.885 ciascuna, oltre una rata da £.459.859.

Avverso il suddetto decreto l’interessato ha proposto ricorso con atto depositato il 16 agosto 2001, lamentando l’errata individuazione della quota pensione, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art.2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n.114 e dell’art.2 della legge 7 febbraio 1979, n.29, in relazione alle tabelle di cui all’art.13 della legge 12 agosto 1962, n.1338 e del D.M. di attuazione del 27 gennaio 1964, e la falsa applicazione del D.M. del Lavoro e della Previdenza Sociale del 19 febbraio 1981. Ha lamentato, infine, comunque, la presenza di errori materiali contenuto nel provvedimento impugnato, nella fase di contabilizzazione.

Questa Sezione con ordinanza n.352/01/ORD del 28 dicembre 2001 ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente contestualmente all’atto introduttivo del giudizio, ed ha sospeso gli effetti dell’atto impugnato.

Si è costituita in giudizio la Regione Siciliana con memoria del 23 luglio 2002, integrata con memoria dell’8 settembre 2003, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Nel corso del giudizio con ordinanza istruttoria veniva disposta C.T.U al fine di determinare:

1. 1. i servizi utili a pensione posseduti dal ricorrente alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione;

2. 2. la base pensionabile;

3. 3. la quota di pensione conseguibile con il ricongiungimento dei periodi assicurativi ex art.2 della legge n.29/79;

4. 4. la riserva matematica;

5. 5. la differenza fra l’importo della riserva matematica e l’importo dei contributi INPS;

6. 6. l’importo a carico del dipendente a titolo di contributo di ricongiunzione.

Il C.T.U. ha svolto l’incarico conferito e la relazione di consulenza è stata depositata il 30 maggio 2003.

La Regione Siciliana con nota prot. n. 3738 dell’8 settembre 2003 ha comunicato di avere assunto la determinazione di applicare ai dipendenti regionali le tabelle di cui al D.M. 27 gennaio 1964, come richiesto dal ricorrente; rappresentava, però, il proprio avviso che, per il metodo di determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della pensione annuale conseguibile, si dovessero applicare le aliquote annue del 3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2.5% per ogni anno successivo, fino ad un massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli impiegati dello Stato, allegando la circostanza che la giurisprudenza del giudice d’appello sarebbe orientata in tal senso.

Veniva, inoltre, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei riscossi, a valere dalla data di deposito dell’atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 12 marzo 2004, assenti le parti, il giudizio è stato posto in decisione.

D I R I T T O

Preliminarmente deve essere dichiarata l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione, atteso che il decreto di ricongiunzione risulta emesso l’8 novembre 1999 ed il ricorso è stato depositato il 16 agosto 2001.

Nel merito deve rilevarsi che l’art.2 della legge 29/1979, che disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all’atto della domanda, prevede al comma 3 il pagamento di un contributo a carico del richiedente che è pari al 50% della differenza tra l’ammontare dei contributi trasferiti e l’importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all’art.13 della legge n.1338/1962, nel cui ultimo comma è disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all’uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tali tariffe vennero stabilite con decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.

L’art.4 della legge 299/1980 ha stabilito che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge 29/1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3 dell’art.2 legge n.29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all’art.13 della legge 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

Successivamente con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella G.U.R.I. n.129 del 13 maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art.13 della legge 1338/1962.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalle norme suindicate, in particolare dall’art.4 della legge 299/1980, è da dedursi il principio che per i dipendenti pubblici esista un regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della riserva matematica.

Questo giudice condivide tale argomentazione.

Deve rilevarsi, infatti, che la legge n.1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico.

La legge n.29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.

Soltanto l’art.4 della legge 299/1980, regolante espressamente l’ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica, ai fini della determinazione della riserva matematica, i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell’art.13 della 1338/1962.

Appare plausibile, quindi, che se la norma dell’art.4 della legge 299/1980 avesse voluto collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero intervenute nel tempo avrebbe disposto il rinvio all’art.13 della legge n.1338/1962, senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 (Corte dei conti, Sezione del controllo, n.1422 del 1984; Idem, Sezione III Pensioni Civili, n.63936 del 1990 ).

L’espresso richiamo a quest’ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l’art.4 della legge in parola, pienamente vigente all’atto della presentazione della domanda del ricorrente di ricongiunzione presso la Regione dei pregressi servizi con iscrizione all’INPS, che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di valutazione.

Deve aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell’art.13 della legge n.1338/1962 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto medesimo del 1964. D’altra parte nelle premesse del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981, che ha variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva matematica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica nell’ambito della assicurazione generale obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’applicazione dell’art.15 della legge 55/1958 e dell’art.13 della legge 1338/1962 nell’ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione dell’INPS. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito nel sistema legislativo che tuttora, anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge n.335/1995, mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto delle peculiarità che caratterizzano l’ordinamento relativo ai dipendenti pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.

Ciò posto nei confronti del ricorrente cui, come già detto, vanno estese, ai sensi dell’art.18 della legge regionale n.73/1979, tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli ed, ai sensi dell’art.2 della legge regionale n.114 del 1979, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e deve essere riconosciuto il diritto alla quota pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione della riserva matematica con l’applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 ed il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per il titolo suddetto con interessi e rivalutazione monetaria.

A tale estensione non sfugge (e non si vede come potrebbe) neppure la quantificazione dell’aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come espressamente previsto dall’art.4, comma 1, della legge n.299/80, operante per i dipendenti regionali in forza del più volte citato rinvio di cui alle leggi regionali 73 e 114 del 1979, e non quelle più onerose invece invocate dall’Amministrazione regionale perché, a suo dire, “deducibili dall’odierno sistema pensionistico regionale ex lege regionale n.2/62”: ciò in quanto il rinvio alle disposizioni statali non è stato operato dal legislatore regionale in quanto compatibile con il sistema pensionistico della regione siciliana, ma in modo pieno ed assoluto, con effetto, quindi, derogatorio di ogni principio o norma regionale con esse incompatibili.

Si tratta, come di tutta evidenza, di un regime di palese vantaggio rispetto al resto del pubblico impiego per i dipendenti regionali ma che, alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia non appare a questo Giudice censurabile con riferimento ad alcun parametro costituzionale, in quanto la relativa disciplina rientra nell’ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione Siciliana e ad essa solo il legislatore regionale può decidere di apportare eventuali correttivi.

A tal proposito non può essere in alcun modo condivisa la giurisprudenza formatasi innanzi al giudice d’appello, il quale ha indicato, ma sarebbe più corretto dire “creato” in via pretoria, parametri diversi da quello fissato nell’art.4, comma 1, della legge n.299/1980 (2%) (Sezione Giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, sentenza n.63/A/03 del 22 aprile 2003).

Secondo l’interpretazione datane dal giudice di appello, la norma appena citata risulterebbe modulata tendenzialmente verso i pubblici dipendenti che fruiscono di un trattamento pensionistico assimilabile al combinato disposto degli artt. 42 e 44 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092, in base al quale, partendo da una pensione del 35% della base pensionabile con 15 anni di anzianità, si perviene alla percentuale dell’80% con 40 anni di servizio (aggiungendo, cioè, l’1,80% per ogni anno successivo ai 15 anni) e tale meccanismo appare sostanzialmente (ma non del tutto) coerente rispetto alla percentuale del 2% indicata nel primo comma dell’art.4 della legge n.299/1980 per determinare la quota pensione a carico del dipendente ai sensi dell’art.2, comma 3, della legge 7 febbraio 1979, n.29. Al contrario, sarebbe agevole affermare, secondo i medesimi giudici, che il sistema pensionistico del personale dipendente dalla Regione siciliana, in base all’art.4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n.2 (“la pensione è commisurata al 50% dell’ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio effettivamente prestato o riconosciuto utile e riscattato….., fino ad un massimo di 35 anni di servizio utile”), sarebbe non coerente con la predetta impostazione e occorrerebbe individuare la ratio del criterio di calcolo della riserva matematica e la quota pensione di cui all’art.4, comma 1, della legge n.299/1980 con riferimento all’art.2, comma 3, della legge n.29/1979 (in particolare, per ciò che interessa in questa sede, l’aliquota del due per cento), ratio che risiederebbe, sempre secondo i giudici di appello, nel creare un sistema di equilibrio contributivo-finanziario nell’ordinamento che dovrà poi erogare la pensione complessiva e definitiva, e ciò attraverso il recupero, da una parte, di tutti i contributi affluiti presso la gestione (o le gestioni) di provenienza, maggiorati dell’interesse composto al tasso annuo del 4,50% (art.2, comma 2, legge n.29/1979), e, dall’altra, a carico del richiedente, “del 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica…. necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente” (art.2, comma 3, stessa legge), con la conseguenza che tale equilibrio, pensato ed ipotizzato con un sistema pensionistico, potrebbe non funzionare con un sistema diverso come quello della Regione Siciliana in quanto, ove si dovesse ritenere indiscriminatamente applicabile l’aliquota del due per cento già più volte ripetuta, studiata per un sistema diverso e meno favorevole, tale criterio potrebbe non consentire di raggiungere l’equilibrio normativamente perseguito, necessitando di alcuni adattamenti nel momento in cui viene applicato nella Regione siciliana. Con la conseguenza che, stante che – come già si è visto – in corrispondenza di una anzianità di 15 anni produce una pensione, nello Stato, del 35%, e, nella Regione siciliana, del 50%, mentre, per anzianità superiori, si perviene all’80% per i dipendenti statali (dopo 40 anni di servizio) e al 100% per i dipendenti regionali (dopo 35 anni di servizio), l’equilibrio finanziario-contributivo nella Regione siciliana non si può perseguire mutuando per intero un meccanismo calibrato per un sistema diverso (e meno favorevole) ma, per contro, applicando le (in precedenza evidenziate) percentuali di progressione della pensione regionale in relazione all’anzianità di servizio.

Tali argomentazioni hanno consentito ai giudici di appello di pervenire all’autonoma identificazione, in via puramente giurisprudenziale, di diverse percentuali di calcolo conformi, peraltro, a quanto già elaborato da parte dell’Amministrazione regionale.

Tale soluzione (il cui fondamento argomentativo potrebbe, in ipotesi, essere idoneo a radicare, forse, un dubbio di legittimità costituzionale della normativa regionale in esame con riferimento agli artt.3 ed 81 della Costituzione), se pur logicamente sostenibile, resta, però, in palese quanto inconciliabile contrasto con il disposto di cui all’art.18, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1979, n.73 (“ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n.2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all’indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli”), ed all’art.2, comma 2, della legge regionale 28 maggio 1979, n.114 (“sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n.29”) che, invece, depongono, in modo chiaro ed univoco, per l’automatica ed integrale applicazione ai dipendenti della Regione Siciliana di tutte le disposizioni statali dettate nella materia.

Alla suddetta giurisprudenza, pertanto, questo Giudice non reputa di potere prestare acquiescenza.

Il ricorso, pertanto, appare fondato e va accolto.

Alla luce di tali considerazioni e della consulenza tecnica d’ufficio che questo Giudice, in quanto immune di vizi logico-giuridici e coerente con le risultanze in atti, ritiene di dovere condividere, il contributo di ricongiunzione a carico del ricorrente, pari al 50% della differenza tra la riserva matematica e l’ammontare dei contributi dovuti dalla gestione assicurativa di provenienza, deve essere determinato in € 273,42, pari al 50% della differenza fra l’importo della riserva matematica (€ 7.780,81) e quello dei contributi INPS ed interessi composti al 4,50% (€ 7.233,96).

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana – Il Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Condanna la Regione Siciliana alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nei termini e limiti di cui alla sentenza n.10/2002/QM delle Sezioni Riunite di questa Corte del 18 ottobre 2002, sino al soddisfo. Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 12 marzo 2004.

IL GIUDICE UNICO

F.to (Cons. Pino Zingale)

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 26 Maggio 2004.

Il funzionario di cancelleria

F.to Dr.ssa Maria Luigia Licastro

La redazione di megghy.com

 
 
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