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Esenzione dall'IVA per i servizi ausiliari resi nell'ambito del gruppo assicurativo
( Agenzia Entrate , risoluzione 09.07.2004 n° 90 )
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L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 90/2004 è intervenuta specificando l’ambito di applicazione dell’ art. 6 (3) (a) della legge n. 133 del 1999. Tale disposizione disciplina l’ esenzione ai fini IVA delle prestazioni di servizi infragruppo a carattere ausiliario effettuate da società di assicurazione.

A tal proposito il Ministero precisa che le attività dell’accertamento del danno e della liquidazione del sinistro possono essere considerate “ausiliarie” in quanto per il loro esercizio non è necessaria alcuna specifica autorizzazione (contrariamente all’esercizio dell’attività assicurativa principale per la quale è necessaria l’autorizzazione dell’ISVAP), e spiega che tali attività possono essere delegate in outsourcing ad imprese esterne.

Il Ministero con questa pronuncia ammette quindi al beneficio dell’esenzione IVA le attività ausiliarie dell’accertamento del danno e della liquidazione del sinistro effettuate da società facenti parte di gruppi assicurativi.


Risoluzione del 09/07/2004 n. 90

Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Oggetto:

Esenzione dall'IVA per i servizi ausiliari resi nell'ambito del gruppo assicurativo. Articolo 6, comma 3, lettera a), della legge 13 maggio 1999, n. 133


L'Associazione WX, con nota del 12 febbraio 2004, ha chiesto alla scrivente maggiori chiarimenti in merito all'ambito di applicazione della disciplina di cui all'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133; ha, quindi, rappresentato il seguente

Quesito

L'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, ha introdotto al primo comma una specifica disciplina di esenzione dall'IVA per "le prestazioni di servizi, rese nell'ambito delle attivita' di carattere ausiliario di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385", che siano effettuate da societa' appartenenti ad un gruppo bancario, cosi' come definito dall'articolo 60 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), nei confronti di altre societa' appartenenti al gruppo stesso.
Il comma 3 della stessa norma prevede, inoltre, che "l'esenzione prevista al comma 1 si applica altresi' alle prestazioni di servizi ivi indicate rese:
a) a societa' del gruppo assicurativo da altra societa' del gruppo medesimo controllata, controllante, o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile".
Se, da un lato, in ambito bancario l'identificazione dei servizi di carattere ausiliario e' supportata dal riferimento al Testo Unico Bancario, nel settore assicurativo l'individuazione degli stessi servizi presenta risvolti piu' problematici, dal momento che nella legislazione in materia di assicurazioni non esiste una specifica definizione di "attivita' ausiliaria".
La questione e' stata affrontata dall'Agenzia con la risoluzione 3 febbraio 2004, n. 6, da cui si evince che vi sono fasi dell'attivita' assicurativa necessarie ed indispensabili per l'attivita' stessa, che non possono essere classificate tra le "attivita' ausiliarie". A tale riguardo, si accenna alla rilevanza che nell'attivita' assicurativa rivestono l'accertamento del danno e la liquidazione del risarcimento a seguito di sinistro, traendo da cio' la conseguenza che qualora tali attivita' siano affidate in outsourcing a societa' appartenenti al gruppo assicurativo, i relativi servizi non possono fruire dell'esenzione dall'IVA di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 133 del 1999.
Con riferimento alla risoluzione n. 6 del 2004, la WX chiede che sia chiarito ulteriormente il concetto di "attivita' ausiliaria" rispetto all'attivita' principale assicurativa, al fine di individuare con precisione i servizi che possono fruire dell'esenzione di cui al comma 3 dell'articolo 6 citato. A tal fine, la WX chiede di valutare ulteriormente se l'attivita' di accertamento del danno e di liquidazione del risarcimento a seguito di sinistro possano o meno essere considerate attivita' ausiliarie.

Interpretazione

La ratio che anima l'articolo 6 della legge n. 133 del 1999 e' quella di evitare che ostacoli di natura fiscale si frappongano a processi di razionalizzazione delle strutture societarie, realizzati tramite l'affidamento a societa' appartenenti al gruppo di segmenti della gestione in origine curati dalle stesse banche o assicurazioni al proprio interno (c.d. outsourcing).
Posto che l'individuazione delle attivita' ausiliarie in campo assicurativo appare particolarmente problematica, in considerazione della vaghezza dei riferimenti contenuti nel citato articolo 6, si e' ritenuto di chiedere all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) un parere che chiarisca:
. come debbano essere individuate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 3, lettere a) e b), della legge n. 133 del 1999, le "attivita' ausiliarie" rispetto a quella principale assicurativa;
ed in particolare,
. se l'attivita' di accertamento del danno e liquidazione del risarcimento a seguito di sinistro rientrino tra tali attivita' ausiliarie o se, piuttosto, facciano parte del core business dell'attivita' assicurativa.
Con nota prot. n. 455123 del 28 aprile 2004, l'ISVAP ha fornito le proprie valutazioni in materia, chiarendo in primo luogo che "l'attivita' assicurativa consiste in un'assunzione sistematica dei rischi caratterizzata dall'adozione di procedimenti tecnici complessi che consentono di determinare preventivamente il costo della garanzia predisponendo i mezzi necessari per far fronte ai relativi oneri e neutralizzare gli effetti patrimoniali di eventi dannosi futuri e incerti (...). Il negozio assicurativo si esplica quindi nel rapporto contrattuale tra l'assicuratore e l'assicurato, il cui oggetto e' l'assunzione professionale del rischio gravante sull'assicurato, il quale paga un premio corrispondente all'entita' del rischio ceduto dall'assicuratore."
L'Istituto evidenzia, inoltre, che "possono essere enucleati i seguenti criteri interpretativi per circoscrivere il perimetro della c.d. "attivita' ausiliaria", criteri che discendono dal modo stesso in cui e' costruita la relazione di "ausiliarieta'", ossia:
> deve trattarsi di attivita' direttamente rivolta al servizio dell'attivita' principale come sopra descritta;
> deve inserirsi nel ciclo economico dell'altra;
> deve risolversi in un rapporto di accessorieta' e di complementarieta' rispetto all'altra. "
Infine, con specifico riferimento alla valutazione delle attivita' di accertamento del danno e liquidazione del risarcimento a seguito di sinistro, l'ISVAP ritiene che le stesse, "... pur facendo parte del ciclo economico dell'impresa di assicurazione, costituiscono attivita' ausiliarie, come tali esercitabili da un'impresa distinta senza che per il loro svolgimento in outsourcing sia richiesta una specifica autorizzazione; cio' a differenza dell'attivita' assicurativa primaria per la quale vige un rigoroso regime autorizzativo".
Le precisazioni dell'ISVAP forniscono nuovi elementi di valutazione in merito all'individuazione, in ambito assicurativo, delle "attivita' ausiliarie".
In particolare, sulla base delle considerazioni tecniche fornite dall'Istituto di vigilanza, e' possibile identificare quali "ausiliarie" quelle attivita' direttamente rivolte al servizio dell'attivita' principale, che si inseriscono nel ciclo economico di quest'ultima, risolvendosi, rispetto alla principale, in un rapporto di accessorieta' e di complementarieta'.
In tal senso, pertanto, le attivita' di accertamento del danno e liquidazione del risarcimento a seguito di sinistro possono essere considerate attivita' ausiliarie a quella principale assicurativa, soggette al regime di esenzione di cui all'articolo 6 della legge n. 133 del 1999.
Si ritiene, in tal modo, che sia garantita la finalita' ultima perseguita dalla disposizione in commento, di permettere ai gruppi assicurativi di perseguire i propri obiettivi di efficienza ed economicita' senza che oneri di natura fiscale si frappongano alla ricomposizione degli assetti societari all'interno dei gruppi medesimi.

La redazione di megghy.com

 
 
   
 
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