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L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 90/2004
è intervenuta specificando l’ambito di applicazione
dell’ art. 6 (3) (a) della legge n. 133 del 1999.
Tale disposizione disciplina l’ esenzione ai fini
IVA delle prestazioni di servizi infragruppo a carattere
ausiliario effettuate da società di assicurazione.
A tal proposito il Ministero precisa che le attività
dell’accertamento del danno e della liquidazione del
sinistro possono essere considerate “ausiliarie”
in quanto per il loro esercizio non è necessaria
alcuna specifica autorizzazione (contrariamente all’esercizio
dell’attività assicurativa principale per la
quale è necessaria l’autorizzazione dell’ISVAP),
e spiega che tali attività possono essere delegate
in outsourcing ad imprese esterne.
Il Ministero con questa pronuncia ammette quindi al beneficio
dell’esenzione IVA le attività ausiliarie dell’accertamento
del danno e della liquidazione del sinistro effettuate da
società facenti parte di gruppi assicurativi.
Risoluzione del 09/07/2004 n. 90
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso
Oggetto:
Esenzione dall'IVA per i servizi ausiliari resi nell'ambito
del gruppo assicurativo. Articolo 6, comma 3, lettera a),
della legge 13 maggio 1999, n. 133
L'Associazione WX, con nota del 12 febbraio 2004, ha chiesto
alla scrivente maggiori chiarimenti in merito all'ambito
di applicazione della disciplina di cui all'articolo 6 della
legge 13 maggio 1999, n. 133; ha, quindi, rappresentato
il seguente
Quesito
L'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, ha introdotto
al primo comma una specifica disciplina di esenzione dall'IVA
per "le prestazioni di servizi, rese nell'ambito delle
attivita' di carattere ausiliario di cui all'articolo 59,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385", che siano effettuate da societa' appartenenti
ad un gruppo bancario, cosi' come definito dall'articolo
60 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo
Unico Bancario), nei confronti di altre societa' appartenenti
al gruppo stesso.
Il comma 3 della stessa norma prevede, inoltre, che "l'esenzione
prevista al comma 1 si applica altresi' alle prestazioni
di servizi ivi indicate rese:
a) a societa' del gruppo assicurativo da altra societa'
del gruppo medesimo controllata, controllante, o controllata
dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359,
commi primo e secondo, del codice civile".
Se, da un lato, in ambito bancario l'identificazione dei
servizi di carattere ausiliario e' supportata dal riferimento
al Testo Unico Bancario, nel settore assicurativo l'individuazione
degli stessi servizi presenta risvolti piu' problematici,
dal momento che nella legislazione in materia di assicurazioni
non esiste una specifica definizione di "attivita'
ausiliaria".
La questione e' stata affrontata dall'Agenzia con la risoluzione
3 febbraio 2004, n. 6, da cui si evince che vi sono fasi
dell'attivita' assicurativa necessarie ed indispensabili
per l'attivita' stessa, che non possono essere classificate
tra le "attivita' ausiliarie". A tale riguardo,
si accenna alla rilevanza che nell'attivita' assicurativa
rivestono l'accertamento del danno e la liquidazione del
risarcimento a seguito di sinistro, traendo da cio' la conseguenza
che qualora tali attivita' siano affidate in outsourcing
a societa' appartenenti al gruppo assicurativo, i relativi
servizi non possono fruire dell'esenzione dall'IVA di cui
all'articolo 6, comma 3, della legge n. 133 del 1999.
Con riferimento alla risoluzione n. 6 del 2004, la WX chiede
che sia chiarito ulteriormente il concetto di "attivita'
ausiliaria" rispetto all'attivita' principale assicurativa,
al fine di individuare con precisione i servizi che possono
fruire dell'esenzione di cui al comma 3 dell'articolo 6
citato. A tal fine, la WX chiede di valutare ulteriormente
se l'attivita' di accertamento del danno e di liquidazione
del risarcimento a seguito di sinistro possano o meno essere
considerate attivita' ausiliarie.
Interpretazione
La ratio che anima l'articolo 6 della legge n. 133 del
1999 e' quella di evitare che ostacoli di natura fiscale
si frappongano a processi di razionalizzazione delle strutture
societarie, realizzati tramite l'affidamento a societa'
appartenenti al gruppo di segmenti della gestione in origine
curati dalle stesse banche o assicurazioni al proprio interno
(c.d. outsourcing).
Posto che l'individuazione delle attivita' ausiliarie in
campo assicurativo appare particolarmente problematica,
in considerazione della vaghezza dei riferimenti contenuti
nel citato articolo 6, si e' ritenuto di chiedere all'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (ISVAP) un parere che chiarisca:
. come debbano essere individuate, ai fini dell'applicazione
dell'articolo 6, comma 3, lettere a) e b), della legge n.
133 del 1999, le "attivita' ausiliarie" rispetto
a quella principale assicurativa;
ed in particolare,
. se l'attivita' di accertamento del danno e liquidazione
del risarcimento a seguito di sinistro rientrino tra tali
attivita' ausiliarie o se, piuttosto, facciano parte del
core business dell'attivita' assicurativa.
Con nota prot. n. 455123 del 28 aprile 2004, l'ISVAP ha
fornito le proprie valutazioni in materia, chiarendo in
primo luogo che "l'attivita' assicurativa consiste
in un'assunzione sistematica dei rischi caratterizzata dall'adozione
di procedimenti tecnici complessi che consentono di determinare
preventivamente il costo della garanzia predisponendo i
mezzi necessari per far fronte ai relativi oneri e neutralizzare
gli effetti patrimoniali di eventi dannosi futuri e incerti
(...). Il negozio assicurativo si esplica quindi nel rapporto
contrattuale tra l'assicuratore e l'assicurato, il cui oggetto
e' l'assunzione professionale del rischio gravante sull'assicurato,
il quale paga un premio corrispondente all'entita' del rischio
ceduto dall'assicuratore."
L'Istituto evidenzia, inoltre, che "possono essere
enucleati i seguenti criteri interpretativi per circoscrivere
il perimetro della c.d. "attivita' ausiliaria",
criteri che discendono dal modo stesso in cui e' costruita
la relazione di "ausiliarieta'", ossia:
> deve trattarsi di attivita' direttamente rivolta al
servizio dell'attivita' principale come sopra descritta;
> deve inserirsi nel ciclo economico dell'altra;
> deve risolversi in un rapporto di accessorieta' e di
complementarieta' rispetto all'altra. "
Infine, con specifico riferimento alla valutazione delle
attivita' di accertamento del danno e liquidazione del risarcimento
a seguito di sinistro, l'ISVAP ritiene che le stesse, "...
pur facendo parte del ciclo economico dell'impresa di assicurazione,
costituiscono attivita' ausiliarie, come tali esercitabili
da un'impresa distinta senza che per il loro svolgimento
in outsourcing sia richiesta una specifica autorizzazione;
cio' a differenza dell'attivita' assicurativa primaria per
la quale vige un rigoroso regime autorizzativo".
Le precisazioni dell'ISVAP forniscono nuovi elementi di
valutazione in merito all'individuazione, in ambito assicurativo,
delle "attivita' ausiliarie".
In particolare, sulla base delle considerazioni tecniche
fornite dall'Istituto di vigilanza, e' possibile identificare
quali "ausiliarie" quelle attivita' direttamente
rivolte al servizio dell'attivita' principale, che si inseriscono
nel ciclo economico di quest'ultima, risolvendosi, rispetto
alla principale, in un rapporto di accessorieta' e di complementarieta'.
In tal senso, pertanto, le attivita' di accertamento del
danno e liquidazione del risarcimento a seguito di sinistro
possono essere considerate attivita' ausiliarie a quella
principale assicurativa, soggette al regime di esenzione
di cui all'articolo 6 della legge n. 133 del 1999.
Si ritiene, in tal modo, che sia garantita la finalita'
ultima perseguita dalla disposizione in commento, di permettere
ai gruppi assicurativi di perseguire i propri obiettivi
di efficienza ed economicita' senza che oneri di natura
fiscale si frappongano alla ricomposizione degli assetti
societari all'interno dei gruppi medesimi.
La redazione di megghy.com
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